Video – Le visite mediche obbligatorie sono orario di lavoro

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Di Francesco De Santis

Crescono le tutele per la salute dei lavoratori con l’entrata in vigore della Legge n.198/2025 che converte con modificazioni il Decreto Legge n.159/2025 contenente “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” intervenendo su varie disposizioni del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)

In questo nuovo Decreto Legge ci soffermiamo sulle novità, contenute nell’articolo 17, in materia di sorveglianza sanitaria e promozione della salute. 

Due novità riguardano il fatto che le visite per la sorveglianza sanitaria devono essere conteggiate nell’orario di lavoro (escluse quelle pre‐assuntive) e affrontano anche il tema della promozione dell’importanza della prevenzione oncologica.

Infatti la modifica rilevante risiede nell’art.20, comma 2, lettera i), ossia con l’introduzione del principio secondo il quale gli accertamenti sanitari devono essere computati nell’orario di lavoro. Ne consegue, quindi, una particolare rilevanza assegnata al tempo dedicato alla tutela della salute che diventa tempo di lavoro effettivo con la relativa corresponsione della retribuzione.

All’art. 25, comma 1, lettera a-bis) del suddetto Testo Unico è introdotto l’obbligo per il medico competente di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, “promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulle loro finalità ed utilità anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della Salute”. Una disposizione che si traduce in una concreta interazione tra medicina del lavoro, medicina preventiva e servizi sanitari. Altresì, di rilievo, il comma 2 dell’art. 17 del D.L. 159/2025 che invita la contrattazione collettiva a promuovere iniziative finalizzate alla salute sui luoghi di lavoro e, soprattutto, ad introdurre permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici previsti nei programmi di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Si aggiunga anche che si estende la sorveglianza sanitaria anche alle visite mediche che possono essere richieste in presenza di “un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope” in relazione ad attività lavorative ad elevato rischio infortuni, con un controllo mirato al contenimento degli incidenti sul lavoro.

Tra le previsioni più innovative anche l’introduzione dell’obbligo di programmare “misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62 D.Lgs. 81/2008”. Si rammenta che per molestie nei luoghi di lavoro, secondo la definizione contenuta all’art. 26, comma 1 del Codice delle Pari Opportunità sono da intendere “i comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”. Le imprese sono chiamate a adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Una strada già percorsa da molte imprese che hanno adottato protocolli interni e regolamenti specifici.

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