di Stefano MANINA
Con il Decreto del Ministero della Giustizia 30 dicembre 2025, n. 206 pubblicato sulla G.U. numero 302 del 31 dicembre 2025 che è già entrato in vigore il 31.12.2025 il Governo interviene ancora una volta sul processo penale telematico, modificando il Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.
Il provvedimento del Ministero della Giustizia, preso atto di alcune difficoltà operative e di funzionamento delle infrastrutture e programmi informatici necessari per completare tale rivoluzione digitale, ha, ahimè prorogato alcuni termini del calendario per la auspicata transizione al digitale con la contestuale possibilità di deposito non telematico di determinati atti.
Ancora una volta non rimane che sottolineare come il processo penale telematico, presentato come riforma strutturale e irreversibile, continua a non essere realmente operativo su tutto il territorio nazionale.
Con la conseguenza piuttosto destabilizzante di tali improvvise proroghe che il legislatore adotta spesso proprio “a ridosso” della scadenza dei precedenti termini creando incertezza applicativa in tutti gli uffici e parti interessate e scaricano su avvocati e uffici giudiziari e polizia giudiziaria il peso di una transizione non governata.
Infatti pare evidente come questo importante processo di digitalizzazione non possa essere affidato a decreti tampone di fine anno richiedendo invece programmazione, uniformità a tutela del rispetto delle garanzie del giusto processo.
Vediamo dunque nel dettaglio quali sono le misure prorogate dal provvedimento in esame.
Potranno continuare a essere depositate in modo tradizionale;
• fino al 30 giugno 2026 gli atti relativi alle intercettazioni;
• fino al 31 marzo 2026 gli atti, i documenti le richieste e le memorie nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
Di seguito il link per consultare il DM in commmento.










