Accertamento violazioni e intelligenza artificiale

Telecamere

Di Giacomo Pellegrini

Uno dei leit motiv del 2026 sarà senza ombra di dubbio l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel campo dell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Già in precedenza ci siamo occupati dell’impiego di tale tecnologia per smentire vari lanci di stampa che avevano palesato la possibilità di utilizzare strumenti basati sull’intelligenza artificiale per contestare violazioni stradali in modalità automatica. Il settore dove le aziende si stanno concentrando maggiormente nello sviluppo dei software di intelligenza artificiale è quello relativo all’accertamento di violazioni legate al mancato uso delle cinture di sicurezza e dell’utilizzo dei cellulari o altri dispositivi elettronici durante la guida.

Nella sostanza, ci troviamo di fronte a strumentazioni che combinano il funzionamento di vari apparati assieme ad algoritmi di riconoscimento automatico, per individuare comportamenti vietati dal codice della strada, in modo da supportare gli organi di polizia nell’accertamento delle violazioni, con l’obiettivo di diminuire l’incidentalità e di conseguenza crescere la sicurezza stradale. Nel caso dell’utilizzo del telefono cellulare alla guida, il sistema cerca forme e posture tipiche, come la mano che impugna un dispositivo rettangolare vicino all’orecchio o davanti al volto, oppure lo sguardo rivolto verso il basso con oggetto in mano. Per le cinture, l’algoritmo analizza invece la presenza e la corretta posizione del sistema di ritenuta sul torace e sull’addome, distinguendo tra cintura allacciata, non allacciata o indossata in modo improprio. Una volta analizzati i vari comportamenti alla guida, il software effettua in tempo reale una vera e propria scrematura dei comportamenti rilevanti, inoltrando agli operatori di polizia stradale le risultanze sanzionabili e demandando agli agenti il compito di verificare “sul campo” la violazione.

Nonostante tali tecnologie siano sempre più performanti, sussistono ancora numerosi limiti tecnici, atteso che molti fattori (condizioni meteo, riflessi sul parabrezza, abiti indossati ecc…), influenzano talvolta in maniera determinante le rilevazioni delle telecamere, con inevitabili riflessi sul corretto funzionamento dell’algoritmo. Un aspetto molto importante da considerare nell’impiego di tali strumenti è inoltre quello legato al trattamento dei dati personali. Le immagini raccolte da questi sistemi rientrano a pieno titolo nel perimetro delle normative sulla tutela della privacy e di conseguenza, in caso di un loro impiego, sarà indispensabile definire con chiarezza finalità, basi giuridiche del trattamento, tempi di conservazione e modalità di accesso ai dati, limitando la raccolta alle sole informazioni strettamente necessarie all’accertamento dell’infrazione, ed in modo che solo i fotogrammi potenzialmente rilevanti siano conservati e sottoposti a verifica, e provvedendo a scartare automaticamente i rimanenti flussi video che non hanno rilevanza ai fini sanzionatori.

Da un punto di vista prettamente giuridico tutte queste strumentazioni, ad oggi, non possono però essere utilizzate per l’accertamento in automatico delle sanzioni, vista la mancata previsione delle violazioni legate all’utilizzo del cellulare alla guida e del mancato impiego delle cinture di sicurezza tra quelle rilevabili da remoto, in automatico, mediante dispositivi appositamente omologati o approvati, giuste le disposizioni contenute nell’art.201, ed in particolare nel comma 1 lett. g) bis. Allo stesso tempo non è nemmeno applicabile la possibilità di accertamento di queste violazioni mediante l’uso delle telecamere di videosorveglianza di cui al comma 5-ter del citato art.201, visto che tale possibilità è circoscritta a talune violazioni commesse in ambito autostradale. Risulta inoltre difficile pensare anche ad un utilizzo massivo, a posteriori, delle immagini rilevate, come atto di accertamento ex art.13 della l.689/1981, visto che in tema di violazioni al codice della strada rilevate con specifiche strumentazioni, il legislatore, quando ha voluto dare tale qualificazione a questi rilievi strumentali, lo ha esplicitamente previsto. Di conseguenza, l’unica modalità di impiego di strumentazioni così concepite, è circoscritta all’essere un mero ausilio per gli operatori intenti ad effettuare controlli di polizia lungo le strade, essendo in grado, in qualche modo, di “selezionare” i veicoli sui quali vengono commesse alcune violazioni.

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