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Senza i rilievi della polizia, a rischio il risarcimento.

Di Michele Giuliano Perrone

Nella vita quotidiana, soprattutto nel traffico caotico delle grandi città, è facile incorrere in sinistri stradali.

Ma cosa avviene se gli stessi non sono rilevati dagli organi di Polizia Stradale e manca la dinamica?

La Corte di Cassazione civile, con  sentenza n. 27058 del 18/10/2024, è tornata sulla questione, confermando che “qualora non sia appurata con certezza la dinamica e senza attribuzione di responsabilità, non vi può essere risarcimento per le parti coinvolte”.

IL FATTO

In un tamponamento che ha visto coinvolti tre veicoli nella città di Manfredonia (FG), un autocarro Ford Transit, impattava contro una Fiat Grande Punto che precedeva la sua marcia e quest’ultima, a sua volta, colpiva un’autovettura Audi ferma ad un incrocio che,  a causa del tamponamento, rovinava a ridosso di un palo della pubblica illuminazione.

La vicenda finiva al giudice di pace competente della città sipontina che, vagliati gli atti “meccanico/cinetici” del CTU, e le testimonianze di parte, rigettava il ristoro per i coinvolti poiché la dinamica non era chiara e “non vi era stato l’intervento delle Forze di Polizia per rilevare il sinistro stradale”.

Le parti coinvolte, non soddisfatte del pronunciamento del g.d.p., ricorrevano in Appello presso la sezione civile del Tribunale di Foggia.

La Corte d’Appello del capoluogo di “capitanata”, in ossequio alla precedente pronuncia del giudice di pace confermava in toto la sentenza ritenendo corretta la valutazione de qua.

Difatti, non era possibile risalire alla velocità tenuta dall’autocarro e alle circostanze che avevano cagionato l’evento infortunistico.

L’INTERVENTO DELLA CASSAZIONE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA

La vicenda finisce nelle aule della Corte di Cassazione, poiché le due parti lese, sostenevano che la prova dell’evento sia  ampiamente emersa dalle perizie espletate dal CTU, che aveva ben evidenziato i punti d’urto, le deformazioni delle carrozzerie dei veicoli e la fuoriuscita dalla sede stradale dell’autovettura Audi che aveva colpito il palo della pubblica illuminazione.

Su quest’ultimo aspetto imprevisto, i giudici avevano evidenziato da parte del conducente del veicolo a marchio tedesco, una prova di fatto in sprezzo all’art. 2697 del codice civile (principio fondamentale dell’onere della prova secondo il quale chi vuol fare valere un proprio diritto in giudizio deve provare i fatti che lo costituiscono).

Gli “ermellini”, esaminati gli atti, rigettavano il ricorso, perché la vicenda era stata ben “districata” dai giudici d’appello che, leggendo la perizia del CTU, emergeva che non era dato sapere la velocità portata dal veicolo Ford Transit che aveva innescato il tamponamento.

Inoltre, lo stesso tecnico aveva potuto visionare solo i danni subiti  dalle due autovetture e non quelli  dell’autocarro neanche attraverso delle fotografie ben dettagliate che risultavano mancare nel fascicolo della perizia.

L’INTERVENTO DELLE FORZE DI POLIZIA NEI RILIEVI DI SINISTRO STRADALE

L’intervento delle forze di Polizia nei rilievi di sinistro stradale è un compito obbligatorio soprattutto nei casi in cui ci siano feriti, per garantire la sicurezza, ricostruire la dinamica, espletare rilevi tecnici, raccogliere le prove necessarie per identificare la responsabilità tra le parti ed elevare eventuali sanzioni oltre che identificare ed escutere a sommarie informazioni possibili testimoni dell’evento.

In caso di sinistro stradale con solo due veicoli coinvolti e nel caso non ci siano feriti, le forze di polizia qualora ci sia un accordo tra le parti in causa, verificano la regolarità e la validità dei documenti di guida e dei veicoli e, tramite un apposito modulo fornito con circolare del ministero dell’Interno, possono manlevare il proprio intervento, garantendo lo scambio di dati tra le parti.

L’ARTICOLO 149 NEL CODICE DELLA STRADA

Il conducente del veicolo che ha innescato il tamponamento nella vicenda trattata in queste righe, verosimilmente ha violato l’art. 149 del CDS.

Detto articolo riguarda “la distanza di sicurezza tra i veicoli” e stabilisce che i conducenti devono mantenere una distanza tale da garantire l’arresto tempestivo ed evitare collisioni. Tale distanza è calcolata in base a velocità, strada e condizioni del veicolo.

Tra i vari commi dell’articolo de quo troviamo:

  • Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli senza collisioni o con danni lievissimi.
  • Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli con collisione e gravi danni agli stessi.
  • Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli con collisione e gravi danni agli stessi (seconda infrazione).
  • Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli con collisione e con lesioni gravi alle persone.
  • Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli soggetti a divieto di sorpasso.
  • Omessa distanza di sicurezza dalle macchine sgombraneve o spargitrici.

L’inottemperanza all’articolo succitato prevede una sanzione di natura pecuniaria e nei commi più gravi la sospensione della patente di guida.

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