Quando la disinvoltura nella gestione delle immagini apre le porte al vaglio dell’autorità.
Di Carmine Soldano
Nell’epoca della sorveglianza digitale diffusa, la città contemporanea appare sempre più simile ad un organismo percorso da una trama invisibile di sguardi tecnologici. L’osservazione elettronica dello spazio urbano, se da un lato rappresenta un presidio di sicurezza irrinunciabile, dall’altro rischia di trasformarsi in un esercizio di potere informativo privo di adeguato governo normativo, in particolar modo quando l’iniziativa di monitoraggio proviene da soggetti privati.
Il recente provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali costituisce un paradigmatico esempio della sottile linea di demarcazione che separa la legittima protezione del patrimonio aziendale dalla tentazione, talvolta inconsapevole, di trasformare l’impianto di ripresa in uno strumento di osservazione generalizzata del contesto pubblico.
La vicenda trae origine da un sinistro stradale verificatosi dinanzi ad un esercizio di ristorazione. Tale circostanza ha indotto il titolare dell’attività a ritenere opportuno utilizzare, con singolare disinvoltura, le immagini del proprio sistema di videosorveglianza per supportare uno dei soggetti coinvolti nella controversia assicurativa, consegnandogli di fatto il filmato dell’incidente.
- PERTINENZA DEL TRATTAMENTO E DIVIETO DI ESPANSIONE FUNZIONALE
Il fulcro della decisione dell’Autorità si colloca nel perimetro dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e limitazione della finalità del trattamento (artt. 5 e 25 del GDPR).
L’accertamento, condotto dalla Guardia di Finanza a seguito di un esposto, ha evidenziato la presenza di dispositivi di ripresa esterni orientati in modo tale da consentire la captazione stabile della pubblica via e persino di abitazioni private. Tale configurazione tecnica contrasta nettamente con l’impostazione normativa che consente al titolare del trattamento di adottare sistemi di videosorveglianza esclusivamente per finalità di protezione del patrimonio aziendale, senza sconfinare in forme di controllo continuativo dello spazio pubblico, prerogativa riservata unicamente alle Forze di Polizia per finalità di sicurezza e repressione dei reati.
Il criterio della stretta pertinenza funzionale impone che l’angolo di ripresa sia calibrato sulla porzione di spazio effettivamente necessaria alla tutela dell’interesse legittimo perseguito (le immediate pertinenze degli accessi). In tale prospettiva, la trasformazione dell’impianto privato in una sorta di dispositivo di osservazione territoriale surrettizia si pone in aperto contrasto con la disciplina europea.
Particolarmente significativa, e del tutto ingiustificabile agli occhi del Garante, è risultata inoltre l’assenza di qualsiasi segnaletica informativa (art. 13 GDPR), rimossa dal titolare per “lavori di tinteggiatura” e mai ripristinata. L’obbligo di trasparenza rappresenta un presidio fondamentale ed espressione del principio di lealtà: l’interessato deve sempre essere posto nelle condizioni di percepire l’esistenza del monitoraggio prima di entrare nel raggio d’azione delle telecamere.
- IL NODO PROBATORIO: IMMAGINI DEL SINISTRO E CIRCOLAZIONE ILLECITA DEI DATI
Il profilo di maggiore interesse, in particolare sotto l’aspetto applicativo, riguarda la comunicazione delle immagini del sinistro al soggetto terzo coinvolto nello scontro.
Il Garante evidenzia che le immagini erano state acquisite mediante un sistema non conforme alla normativa di settore (angolo di ripresa eccedente, assenza di informativa, tempi di conservazione sproporzionati). Di conseguenza, la successiva trasmissione del video al privato configurava un ulteriore trattamento illecito e privo di adeguata base giuridica (art. 6 GDPR).
Ne deriva un principio di notevole rilevanza pratica, sancito dall’art. 2-decies del Codice Privacy: i dati personali trattati in violazione della disciplina vigente sono inutilizzabili. La mera disponibilità materiale del supporto digitale non implica automaticamente la legittimità della sua circolazione giuridica. La “buona fede” o il “senso civico” invocati dal ristoratore per aiutare il conducente non costituiscono cause di giustificazione valide nel diritto della protezione dei dati.
- LA RISPOSTA SANZIONATORIA: CONFORMAZIONE E PROPORZIONALITÀ
Il procedimento si è concluso con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro, accompagnata dall’adozione di misure correttive. In particolare, l’Autorità ha ordinato:
- l’installazione di adeguata informativa visiva;
- l’orientamento dei dispositivi di ripresa in modo da evitare la captazione stabile della pubblica via.
L’approccio decisionale dell’Autorità conferma una tendenza ormai consolidata verso un modello sanzionatorio orientato più alla conformazione comportamentale che alla mera afflizione patrimoniale.
- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: TECNOLOGIA, CIVISMO E DIRITTO DELLA SORVEGLIANZA
Questa vicenda rappresenta un ulteriore tassello nel complesso mosaico del diritto della sorveglianza contemporaneo, nel quale la diffusione a basso costo delle tecnologie digitali produce un fenomeno di progressiva e pericolosa permeabilità tra spazio privato e dimensione pubblica.
Il rischio sistemico non risiede tanto nella presenza della tecnologia in sé, quanto nella sua gestione improvvisata e “fai da te”, talvolta animata da un malinteso senso di collaborazione civica. La pur genuina intenzione del titolare dell’attività commerciale non costituisce elemento idoneo a legittimare trattamenti di dati al di fuori delle rigide coordinate normative europee.
Nel diritto della protezione dei dati, la solidità dell’impianto giuridico prevale sempre sulla plausibilità dell’intento soggettivo. La tecnologia, in ultima analisi, non è neutra rispetto al diritto: essa richiede un governo consapevole, perché l’occhio elettronico della telecamera non conosce, e non può conoscere, la distinzione tra un gesto solidale e un trattamento illecito.










