Conversione decreto sicurezza e CdS

Fuga da incidente

Facciamo il punto dopo la pubblicazione della Legge di Conversione.

Di Giacomo Pellegrini

Con la conversione in legge, avvenuta con la l. 24 aprile 2026 n°54, sono entrate a pieno regime nel nostro ordinamento le norme contenute nel d.l. 24 febbraio 2026 n°23, noto come “Decreto sicurezza”, e tra queste anche alcune modifiche al Codice della Strada. Vediamo di ricapitolarle.

Con l’art.8 del decreto sono state apportate sostanziali modifiche all’impianto normativo dell’articolo.192 C.d.S. che hanno sensibilmente cambiato il perimetro applicativo di tale norma, evidenziando altresì l’importanza che hanno i sistemi di videosorveglianza in tale contesto. Nella sostanza, La fuga all’alt intimato dagli operatori di polizia non resta più circoscritto alla punibilità amministrativa ma, in determinati casi, va ad assumere rilievo penale, e ciò quando il comportamento assume connotati tali da mettere concretamente in pericolo l’incolumità altrui. Il nuovo comma 7-bis dell’articolo 192 infatti, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni il conducente che, sottraendosi al controllo di polizia, realizza una condotta di guida pericolosa, tale da esporre a rischio operatori, utenti della strada, pedoni o altri soggetti presenti sul percorso. Sul punto è già intervenuto il Ministero dell’Interno con circolare del 24 marzo scorso (in piena vigenza del decreto legge) chiarendo come l’elemento qualificante che trasforma il comportamento da illecito amministrativo a reato, sia costituito dal pericolo per l’incolumità che deriva dalle modalità esecutive della fuga, cioè dalla condotta che il conducente del veicolo cui è imposto di fermarsi pone in essere per sfuggire al controllo di polizia. In altri termini, prosegue questa importante circolare, per la configurabilità del reato, oltre alla fuga, è necessario porre in essere manovre rischiose per l’incolumità di chiunque, quali, a titolo esemplificativo, sottrarsi al controllo e fuggire accelerando improvvisamente in prossimità di un posto di blocco o di controllo tentando di investire gli operatori, darsi alla fuga guidando contromano, superando le intersezioni senza fermarsi al semaforo, invadendo marciapiedi o aree destinate alla circolazione di pedoni o biciclette, sfrecciando tra veicoli a velocità elevata, speronando altri veicoli o mettendo, in qualsiasi modo, a rischio conducenti, pedoni o animali. In queste ipotesi il legislatore è andato a costruire una figura speciale rispetto alla resistenza a pubblico ufficiale, talvolta invocata in tale situazioni, che si concentra sul contesto stradale e sul pericolo generato dalla fuga. 

Sul piano operativo, la norma prevede anche l’applicazione di sanzioni accessorie alla commissione del reato (sospensione della patente di guida se il reato è commesso alla guida di veicolo per il quale tale abilitazione è necessaria, e confisca del mezzo a meno che non appartenga a persona estranea al reato), che seguiranno il normale iter previsto dagli articoli 223, 224 e 224-ter del codice della strada. 

Tornando ai nuovi aspetti di rilevanza penale, gioca evidenziare come tale reato, per i limiti edittali che sono stati previsti, può portare anche all’arresto, facoltativo, in flagranza di reato. E proprio in tale ambito si inserisce una ulteriore, e significativa, novità, dal momento che è stata prevista l’applicazione dell’istituto della flagranza differita, già disciplinata dall’art.382-bis del codice di procedura penale, anche a questa nuova fattispecie. Grazie a tale previsione, nelle ipotesi in cui non sia stato possibile fermare l’autore del reato al momento della commissione dello stesso per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale, è possibile procedere all’arresto differito non oltre il tempo necessario all’identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. Il ruolo decisivo dei sistemi di videosorveglianza entra in gioco proprio in tali frangenti, assumendo un ruolo centrale, quindi non come strumento generico di controllo, ma come supporto probatorio capace di consolidare una contestazione penale in tempi molto rapidi. Dobbiamo infatti ricordare che l’’art.382-bis C.P.P. prevede, nel disciplinare proprio la flagranza differita, che “…si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”. E’ questa, senza dubbio, una importante previsione normativa, che attribuisce un valore aggiunto a questi sistemi di controllo, legittimando esplicitamente il loro impiego anche in ambiti ove possono risultare decisivi ai fini delle indagini.

Ma le novità al codice della strada non si esauriscono con la, seppur molto importante, modifica dell’art.192. Sempre in un’ottica di repressione di comportamenti aventi disvalore sociale, con il comma 7-bis dell’art.6, viene sostituito integralmente il comma 15-bis dell’art.7 del Codice della Strada il quale prevede l’impianto sanzionatorio per coloro che svolgono senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine. In particolare, ferma restando la natura di illecito amministrativo, la novella legislativa va ora ad introdurre una progressione sanzionatoria per le ipotesi aggravate: in caso di recidiva accertata con provvedimento definitivo, la sanzione pecuniaria prevista è raddoppiata; nei casi di impiego di minori o di ulteriore reiterazione, si applica la pena dell’arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell’ammenda da 3 mila a 8 mila euro, attuando pertanto un inasprimento rispetto al regime attualmente in vigore. Viene altresì confermata la confisca obbligatoria delle somme percepite.

Ulteriore modifica al Codice della Strada è stata apportata con l’art.8-bis, e concerne la possibilità di istituire aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori. Nella sostanza, le nuove norme vanno a modificare l’articolo 7, comma 1, lettera d) e l’articolo 158, comma 2, del Codice della strada In particolare viene inserito il nuovo numero 7-bis) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7, con cui si consente ai comuni, tramite ordinanza, di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, anche per i veicoli adibiti al trasporto valori in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili. Come diretta conseguenza di questa disposizione, con l’aggiunta della lettera o-ter) all’art.158 c.2 del codice, si includono, tra le aree soggette a divieto di sosta, anche quelle riservate alle attività di carico e scarico di veicoli adibiti al trasporto valori. Logicamente, affinché tale ultima disposizione sia pienamente operativa, sarà necessario inserire nel Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada  uno specifico pittogramma da utilizzare nell’apposito spazio all’interno del segnale verticale figura II 79/c art.120.

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