Parcheggiatore abusivo

Le novità che riguardano il Codice della Strada

Di Giacomo Pellegrini

Prosegue a passo spedito l’iter di conversione del decreto legge n°23/2026 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, con il via libera della Camera alla fiducia posta sul provvedimento.

Durante i lavori parlamentari, ed in particolare durante l’esame al Senato, sono state apportate numerose modifiche all’impianto normativo, che hanno interessato anche il Codice della Strada. Tralasciando le novità riguardanti l’art. 192 C.d.S. che abbiamo già analizzato in precedenza e che non hanno subito modifiche durante l’iter parlamentare, vediamo quali sono le innovazioni con le quali si dovranno confrontare gli operatori di polizia stradale una volta entrata in vigore la legge di conversione.

Anzitutto viene sostituito integralmente il comma 15-bis dell’art.7 del Codice della Strada il quale attualmente prevede l’impianto sanzionatorio per coloro che svolgono senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine. In particolare, ferma restando la natura di illecito amministrativo, la novella legislativa prevede una progressione sanzionatoria per le ipotesi aggravate: in caso di recidiva accertata con provvedimento definitivo, la sanzione pecuniaria prevista è raddoppiata; nei casi di impiego di minori o di ulteriore reiterazione, si applica la pena dell’arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell’ammenda da 3 mila a 8 mila euro, attuando pertanto un inasprimento rispetto al regime attualmente in vigore. Viene altresì confermata, e non poteva essere altrimenti, la confisca obbligatoria delle somme percepite.

Altra modifica apportata al Codice della Strada riguarda la possibilità di istituire aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori. Nella sostanza, le nuove norme vanno a modificare l’articolo 7, comma 1, lettera d) e l’articolo 158, comma 2, del Codice della strada In particolare viene inserito il nuovo numero 7-bis) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7, con cui si consente ai comuni, tramite ordinanza, di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, anche per i veicoli adibiti al trasporto valori in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili.

Come diretta conseguenza di questa disposizione, con l’aggiunta della lettera o-ter) all’art.158 c.2 del codice, si includono, tra le aree soggette a divieto di sosta, anche quelle riservate alle attività di carico e scarico di veicoli adibiti al trasporto valori. Logicamente, affinché tale ultima disposizione sia pienamente operativa, sarà necessario inserire nel Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada  uno specifico pittogramma da utilizzare nell’apposito spazio all’interno del segnale verticale figura II 79/c art.120. 

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