Video – Targhe e assicurazioni dei monopattini: i chiarimenti del MIT in vista del 16 maggio

Monopattino elettrico

di Stefano MANINA

Dallo scorso 18 marzo sono scattate le procedure amministrative per il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini elettrici.

e per l’operatività della piattaforma telematica della Motorizzazione.

E’ così partito il conto alla rovescia per i proprietari di tali veicoli che entro il 16 maggio 2026 dovranno dotarsi del contrassegno identificativo con la conseguenza che oltre tale data chi circolerà senza “targa” e conseguentemente senza copertura assicurativa andrà incontro alle prescritte sanzioni pecuniarie da 100 a 400 euro.

In seguito a ciò molte imprese e cittadini si sono affrettati ad avviare la procedura telematica di richiesta del contrassegno identificativo collegandosi al portale dell’automobilista con SPID o CIE.

Una volta completata la procedura l’interessato potrà ritirare il contrassegno identificativo presso gli uffici della Motorizzazione o gli studi di pratiche auto.

Dopo alcune settimane alla luce dell’altissimo numero di richieste (oltre 200.000 già al 10 aprile) si è diffuso l’iniziale timore che il MIT non riuscisse ad evadere in tempo tutte le richieste e che quindi il 16 magio molti richiedenti potessero non trovarsi in possesso del contrassegno identificativo, facendo anche supporre la necessità di una proroga o deroga del nuovo obbligo.

Tuttavia, almeno per ora, con un proprio comunicato stampa del 10 aprile pubblicato sul sito istituzionale il Mit ha confermato che il sistema è stato predisposto per garantire a tutti i cittadini che abbiano fatto richiesta del nuovo contrassegno di essere in regola entro il 16 maggio, data di entrata in vigore dell’obbligo.

Eventuali disallineamenti nelle prenotazioni, usati in maniera pretestuosa, sono legati esclusivamente alla fase iniziale di avvio dei nuovi processi e non riflettono la reale capacità operativa degli uffici.

Non solo ma Il MIT sarebbe già al lavoro per comunicare nei prossimi giorni nuove modalità di prenotazione per assicurare tempi coerenti con le esigenze dell’utenza, rivendicando che l’impianto costruito finora in quanto i contrassegni hanno costi contenuti e ridotti tempi di lavorazione delle pratiche.

Altra questione delicata, che abbisogna di chiarimenti, e quella dell’obbligo assicurativo.

Sul punto sono sorti dubbi in particolare sulla natura del contratto da stipulare, e anche i comandi di Polizia Locale sono quotidianamente interpellati dagli utenti che chiedo informazioni o precisazioni.

Anche su tale questione il Mit è voluto intervenire chiarendo in modo esaustivo ogni aspetto attraverso la pubblicazione di specifiche FAQ

Le stesse ricordano per prima cosa quali siano le fonti normative di riferimento ovvero:

la Legge n. 177/2024 (riforma del Codice della Strada) che ha introdotto le nuove regole su contrassegno e obbligo RC Auto,

il Decreto direttoriale 6 marzo 2026 della Direzione Generale per la Motorizzazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 18 marzo 2026.

Infine l’art. 2054 del Codice Civile che stabilisce l’obbligo RC Auto richiamato dal nuovo Codice della Strada.

La normativa su richiamata risolve in modo chiaro e definitivo il principale dubbio ovvero che per il monopattino non è sufficiente una generica polizza RC capofamiglia o una polizza di RC per la vita privata: anche perché molte di queste coperture escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di assicurazione RC Auto.

Inoltre, la polizza RC Auto, obbligatoria per legge per il monopattino, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino stesso per avere validità legale, il che, di fatto, esclude le generiche polizze famiglia, che non sono configurate per gestire tale contrassegno identificativo in collegamento con la piattaforma monopattini del Ministero dei Trasporti – MIT.

Pertanto solo una polizza RC auto consente di ottemperare all’obbligo assicurativo del monopattino e anche in presenza di altre forme assicurative RC sulla vita privata o sulla famiglia il soggetto indipendentemente dall’esistenza di altre forme di risarcimento eventualmente garantiti da altri tipi di polizze è comunque sempre sanzionabile ai sensi del Codice della Strada.

A tal fine di consentire i necessari controlli da parte degli organi di polizia stradale la piattaforma monopattini del MIT è interoperabile con la piattaforma delle coperture assicurative RC Auto dell’ANIA.

Così il contrassegno identificativo di ogni monopattino viene associato automaticamente dal sistema ai dati della relativa copertura assicurativa, consentendo alle forze dell’ordine verifiche incrociate in tempo reale. Questo significa che la polizza RC Auto del monopattino emessa da ciascuna compagnia di assicurazione deve essere “registrata” nella piattaforma ANIA, non semplicemente esistere su carta

Esattamente come il contrassegno assicurativo anche la polizza assicuraticava collegata potrà essere richiesta da tutti i maggiorenni e anche i minori a partire dai 14 anni; nel caso degli under 18, la domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per quanto riguarda i massimali troveranno applicazione gli stessi minimi del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) già previsti per autoveicoli, moto e ciclomotori ovvero 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per quelli alle cose.

In caso di sinistro se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia, ad esempio genitori e figli maggiorenni, conviene valutare se la polizza RC Auto contiene la clausola che copre tutti i conducenti o solo l’intestatario; nel secondo caso, un incidente causato da un familiare, non indicato in polizza, potrebbe non essere coperto.

Il Mit consiglia quindi di visionare attentamente le condizioni di polizza prima della sottoscrizione della stessa.

Per quanto concerne il diritto di rivalsa che potrebbe scattare quando il conducente viola gravemente le condizioni di polizza o le norme del Codice della Strada, come nel caso di guida in stato di ebbrezza o di uso del veicolo in modo non consentito il Mit suggerisce di verificare se la polizza prevede clausole di rivalsa anche in caso di guida senza casco obbligatorio o di trasporto non consentito di un passeggero.

Infatti la polizza può prevedere una clausola di rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia, che può essere richiesta all’atto della sottoscrizione della polizza.

Si ricorda che la rivalsa si esercita verso il proprietario, o verso il conducente effettivo se diverso, in difetto di diverse previsioni contrattuali.

LE FAQ DEL MIT SULL’OBBLIGO ASSICURATIVO SONO CONSULTABILI AL SEGUENTE LINK:

https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/rc-auto-obbligatoria-monopattini-domande-frequenti-faq

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