Convertito il D.L. 23/2026 c.d. “Decreto sicurezza 2026”.

Meloni conferenza.jpg

di SteFano MANINA

Dopo qualche incidente di percorso e con l’annuncio di un imminente ulteriore Decreto Legge ad hoc che andrà a riscrivere e disciplinare le norme sulla cosiddetta reimmigrazione in data 24 Aprile, sul filo di lana il Governo è riuscito ad approvare in tempo la legge di conversione del Decreto Legge 23/2024 c.d. Decreto Sicurezza 2026.

Nell’ultima settimana il destino di questo provvedimento strategico sembrava a rischio e tra tempi stretti e rilievi mossi dal Quirinale si è corso davvero il rischio che tutto naufragasse facendo così decadere la norma e costringendo il legislatore a ripartire da capo.

Come è noto la questione era scaturita dall’ emendamento sulla reimmigrazione in materIa di rimpatri volontari assistiti introdotti in sede di conversione dal nuovo art 30 bis della norma.

Visti i tempi stretti con un artifizio giuridico/legislativo l’emendamento non è stato stralciato ma per non incorrere nei rilievi mossi su tutti dal Capo dello Stato, il testo è stato immediatamente riscritto attraverso un nuovo Decreto Legge licenziato sempre il 24 aprile che sostanzialmente accoglie parte delle critiche evidenziate.

Il testo apporta alcune modifiche alle norme in materia di rimpatri volontari assistiti (RVA) introdotte in sede di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 agendo in particolare sulla disciplina relativa ai soggetti che possono fornire assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito e, di conseguenza, ricevere il compenso di circa 615 euro legato a tale prestazione.

In particolare, l’ampliamento si realizza attraverso l’eliminazione della specifica che tale assistenza debba essere fornita esclusivamente ad opera di un avvocato. Inoltre, si subordina la corresponsione del compenso alla conclusione del procedimento amministrativo e non più all’esito della partenza del migrante.

Infine, si sopprimono le parti del testo che fanno riferimento al Consiglio Nazionale Forense indicandolo come uno dei soggetti con i quali il Ministero dell’interno collabora per realizzare i programmi di rimpatrio volontario assistito e al quale è attribuita la funzione di ripartizione del compenso spettante per l’opera prestata a favore dello straniero rimpatriando.

Di conseguenza, si prevede che con decreto del Ministro dell’interno saranno definiti anche i criteri per l’individuazione dei rappresentanti che possono svolgere l’attività di assistenza al rimpatrio e per la corresponsione del relativo compenso.

Fatta questa doverosa premessa a beneficio dei nostri lettori, che dovrebbe chiarire quale sia stata in concreto la genesi della Legge di conversione del Decreto Legge 23/2026, concentriamoci ora sulla norma.

Nell’iter di conversione non è cambiata la struttura generale del provvedimento che già aveva un impianto di ampia portata basato su tre filoni principali ovvero sicurezza urbana poteri di polizia immigrazione strumenti investigativi.

Il testo uscito dal passaggio parlamentare ne conferma quindi l’impianto introducendo alcune integrazioni mirate ma non procedendo, come è logico che sia ad una riscrittura complessiva addivenendo così ad una conversione non certo “rivoluzionaria”, ma correttiva e rafforzativa.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento cui faranno seguito specifici focus sui vari argomenti da parte della nostra redazione, e richiamando invece quelli già pubblicati, elenchiamo di seguito le novità principali che più impattano con l’attività dei comandi di polizia locale.

L’articolo 1, inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 cm, nonché di strumenti dotati di lama pieghevole, di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama ovvero apribili con una sola mano.

Inoltre assimila i coltelli a scatto o “a farfalla” alle armi senza licenza, introducendo sanzioni amministrative accessorie.

L’incremento di pena opera anche nel caso di porto di armi od oggetti atti ad offendere senza licenza all’interno dei convogli e dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri.

Si prevede, poi, una sanzione pecuniaria per i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell’ipotesi in cui un minore di anni diciotto commetta uno dei reati in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

Viene disposto il infine, divieto di vendita o cessione in qualsiasi modo ai minori, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

Infine vengono annoverati i reati di alterazione di armi, fabbricazione di esplosivi, porto abusivo di armi tra quelli per i quali in caso di condanna anche non definitiva dello straniero risulti preclusiva del suo ingresso legale nello Stato italiano.

L’articolo 2 reca disposizioni in materia di ammonimento di soggetti minori da parte del questore. In particolare, per la misura di ammonimento introdotta dal cd. “decreto Caivano” la stessa è prevista fino a quando non sia stata sporta querela o denuncia nei confronti di minorenni di età superiore a 14 anni per determinati reati quali percosse, lesioni e minacce nei confronti di altro minore e viene introdotta, una sanzione amministrativa a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore che commette uno dei sopra elencati reati successivamente all’ammonimento.

Per l’ulteriore misura di ammonimento di minori di età compresa fra 12 e 14 anni per ogni delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, vengono introdotte ulteriori possibilità di applicazione dell’ammonimento qualora vengano commessi i reati quali uccisione di animali; maltrattamento di animali; lesione personale; rissa; violenza privata; minaccia aggravata; violazione di domicilio; furto e danneggiamento.

Tra le cose sottoponibili a sequestro preventivo, i contenuti online del profilo personale e i relativi dati.

L’articolo 3, estende la c.d. confisca allargata al reato di rapina aggravata e alla nuova ipotesi di rapina aggravata di gruppo (art. 628-bis c.p.), ampliando poi le aggravanti in materia di ricettazione e integra il reato di furto con strappo, ricomprendendovi anche le ipotesi di sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti e dispositivi.

L’articolo 4 – rafforza gli strumenti di sicurezza urbana, ampliando l’ambito di applicazione dell’ordine di allontanamento e del DASPO urbano, anche nelle nuove “zone a vigilanza rafforzata” individuate dal prefetto.

Inoltre introduce nuove ipotesi di divieto di accesso, estende i poteri del questore e prevede discipline specifiche per soggetti recidivi o pericolosi, con sanzioni più incisive e misure applicabili anche ai minori.

L’articolo 5, attraverso una modifica del T.U. stupefacenti, introduce la confisca obbligatoria degli autoveicoli o dei beni mobili utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti. Particolarmente di rilievo è poi la previsione secondo la quale tali reati non possono più essere definite di lieve entità qualora le condotte siano poste in essere in modo continuativo e abituale.

I comuni connotati da maggiore vulnerabilità sociale potranno promuovere, in sinergia con altri enti, iniziative educative, sportive, culturali e ricreative, volte ad allontanare minori e giovani dai contesti di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

L’articolo 6 conferma le diverse misure in materia di sicurezza urbana quali:

il rifinanziamento di 19 milioni di euro anche per il 2026 per l’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza;

l’incremento del Fondo per la sicurezza urbana;

incentivi per l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario.

Ridefinisce poi l’impianto sanzionatorio applicabile all’esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore di cui all’art. 7 CdS.

L’articolo 7 Reca una serie di misure volte

ad estendere l’ambito di applicazione dei poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

ad introdurre, nelle medesime situazioni, una forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia, della durata massima di 12 ore, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che, sulla base di specifici elementi fattuali, i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

In sede di conversione tale facoltà è stata estesa anche ai minori di 18 ann.4

L’articolo 8 novella il codice della strada al fine di sanzionare ed elevare a fattispecie di reato, la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, si dia alla fuga mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Anche a take reato viene estesa la disciplina dell’arresto in flagranza differita.

L’articolo 8-bis, apporta ulteriori modifiche al Codice della strada, prevedendo la facoltà comunale di riservare spazi per le attività di carico e scarico merci anche ai veicoli adibiti al trasporto valori vietando la sosta nelle citate aree.

L’articolo 9 modifica il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di pubbliche manifestazioni prevedendo la configurazione della mancata comunicazione sullo svolgimento di pubbliche manifestazioni, come illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 10.000 euro.

Alla stessa sanzione soggiace chi senza darne preavviso all’Autorità sia promotore di una riunione in luogo pubblico attraverso reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti.

L’articolo 10 introduce una nuova misura interdittiva per i soggetti condannati per reati quali attentati per finalità terroristiche o di eversione, devastazione, saccheggio o strage, ma anche di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale volta a prevenire la reiterazione di condotte illecite in contesti di aggregazione collettiva.

L’articolo 11 apporta una serie di modifiche in materia di lesioni personali estende la procedibilità d’ufficio ai casi di lesioni personali compiute nei confronti del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico. Viene poi novellato l’art. 583-quater c.p., relativo al delitto di lesioni personali commesse in danno a specifiche categorie di persone offese, ricomprendendo in tale previsione anche le condotte commesse in danno del personale docente, dei dirigenti scolastici, del personale tecnico e ausiliario della scuola, nonché in danno del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico nell’atto o a causa dell’adempimento delle loro funzioni. Prevede che in tali casi si proceda all’arresto obbligatorio in flagranza di reato.

L’articolo 12 interviene in materia di iscrizione della notizia di reato e di attività di indagine svolta dall’autorità giudiziaria recando un’apposita disciplina relativa all’iscrizione delle notizie di reato in presenza di una causa di giustificazione, introducendo l’istituto della cd. annotazione preliminare.

IN ALLEGATO IL DOSSIER PARLAMENTARE DEL PROVVEDIMENTO

Condividi questo articolo!