Cosa cambia e cosa resta invariato con la legge di conversione.
Di Michele Mavino
La legge di conversione del decreto sicurezza 2026 si colloca in un momento particolarmente significativo per il sistema della sicurezza pubblica e, più nello specifico, per il ruolo che la videosorveglianza sta progressivamente assumendo nell’azione amministrativa e operativa degli enti locali. Il testo approvato in via definitiva non introduce, almeno in apparenza, disposizioni innovative direttamente dedicate all’uso interforze dei sistemi di ripresa, ma proprio questa assenza di interventi espliciti rappresenta il dato giuridicamente più interessante e, per certi versi, più rilevante sul piano pratico.
Il Parlamento, infatti, ha scelto di non modificare l’impostazione già contenuta nel decreto-legge, lasciando invariato il quadro normativo che si era venuto delineando negli ultimi anni. In questo senso, la conversione assume un valore di consolidamento più che di innovazione. Non si riscrivono le regole, ma si conferma la direzione intrapresa. E la direzione è quella di un sistema sempre più integrato sotto il profilo tecnologico, ma ancora nettamente distinto sul piano delle responsabilità giuridiche.
Nel contesto generale del provvedimento, che interviene su molteplici aspetti della sicurezza urbana e del coordinamento tra istituzioni, la videosorveglianza viene rafforzata soprattutto indirettamente. L’incremento delle risorse, il rilancio dei patti per la sicurezza urbana e il riconoscimento del ruolo dei Comuni contribuiscono a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di sistemi sempre più evoluti e interconnessi. Tuttavia, quando si passa dal piano delle politiche pubbliche a quello della disciplina del trattamento dei dati, emerge chiaramente una scelta di cautela normativa.
Non viene introdotto alcun modello rigido di gestione interforze, né si impone una contitolarità del trattamento tra enti locali e Forze di polizia statali. Allo stesso modo, non si prevede un accentramento delle banche dati né un’automatica condivisione generalizzata dei flussi video. Il legislatore, piuttosto, sembra aver preso atto di una prassi già diffusa, evitando di irrigidirla in schemi normativi troppo dettagliati e lasciando spazio a soluzioni organizzative flessibili.
È proprio qui che si coglie il senso più profondo della scelta operata in sede di conversione. Il modello che viene di fatto confermato è quello della separazione delle finalità e della conseguente autonomia dei titolari del trattamento. Da un lato, il Comune continua a operare nell’ambito della sicurezza urbana, con tutte le implicazioni amministrative e preventive che ne derivano; dall’altro, le Forze di polizia statali utilizzano le immagini per finalità di prevenzione e repressione dei reati, muovendosi nell’alveo della disciplina speciale di cui al Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
Questa distinzione, che potrebbe apparire solo teorica, ha invece ricadute operative molto concrete. Significa, in sostanza, che il collegamento tecnico tra sistemi non comporta automaticamente una condivisione giuridica del trattamento. Le immagini possono essere accessibili da più soggetti, ma ciascun accesso deve essere ricondotto a una specifica finalità e a una precisa responsabilità. Non esiste, quindi, un unico “contenitore” di dati condiviso, ma una pluralità di utilizzi autonomi che insistono sul medesimo sistema tecnologico.
La legge di conversione, non intervenendo su questo punto, rafforza implicitamente questa impostazione. E lo fa in un modo che, per gli operatori, risulta ancora più impegnativo, non attraverso norme dettagliate, ma attraverso il rinvio agli strumenti organizzativi. L’interoperabilità tra sistemi di videosorveglianza continua a essere affidata a patti per la sicurezza urbana, accordi in sede prefettizia e atti amministrativi locali, nei quali devono essere definiti in modo puntuale i profili di accesso, le modalità di utilizzo e le responsabilità.
Ne deriva che il baricentro della conformità si sposta sempre più dal legislatore agli enti. Non è la norma a dire esattamente come deve funzionare l’interforze, ma sono i Comuni, insieme alle altre autorità coinvolte, a dover costruire un modello coerente con i principi generali dell’ordinamento e con la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Questo comporta una crescente centralità dei regolamenti comunali, delle valutazioni di impatto e, più in generale, di tutta la documentazione amministrativa che accompagna la gestione dei sistemi di videosorveglianza.
Allo stesso tempo, restano aperti alcuni nodi che la legge di conversione non affronta e che probabilmente emergeranno con maggiore evidenza nei prossimi mesi. Si pensi, ad esempio, alla gestione delle credenziali di accesso interforze, alla tracciabilità delle operazioni effettuate sui sistemi, oppure alla disciplina delle estrazioni e delle copie delle immagini. Sono tutti aspetti che incidono direttamente sulla tenuta giuridica del sistema, ma che richiedono un livello di dettaglio difficilmente raggiungibile con una norma primaria.
In questo scenario, appare verosimile che il ruolo delle linee guida e degli interventi interpretativi, in particolare da parte del Garante per la protezione dei dati personali, diventerà sempre più centrale. La legge, infatti, si limita a tracciare il perimetro entro il quale muoversi, ma lascia agli operatori il compito di riempirlo di contenuti concreti.









