Quando il divieto di monetizzazione non regge più.
Di Luca Leccisotti
Nel pubblico impiego il divieto di monetizzazione delle ferie non godute è stato a lungo trattato come una regola granitica, quasi automatica: se il lavoratore non fruisce delle ferie, alla cessazione del rapporto “perde” il residuo, salvo ipotesi eccezionali. Questa lettura, tuttavia, non è più sostenibile quando l’evento che impedisce la fruizione non è governabile dal dipendente e, soprattutto, quando la cessazione deriva da una vicenda oggettiva non imputabile alla sua volontà, come il collocamento in quiescenza per sopravvenuta inidoneità al servizio per infermità. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2956/2026, conferma un orientamento ormai consolidato e lo rende pienamente operativo anche sul piano della giurisdizione amministrativa: il divieto di monetizzazione non può essere applicato se il mancato godimento delle ferie è stato determinato da cause oggettive non imputabili al lavoratore.
Il punto non è “premiare” chi non ha chiesto le ferie. Il punto è ricostruire correttamente la natura del diritto alle ferie e il rapporto tra riposo effettivo e tutela retributiva. Le ferie hanno una funzione costituzionale: garantire il recupero psico-fisico e la tutela della salute del lavoratore. Per questo il sistema, in via ordinaria, preferisce la fruizione effettiva rispetto alla conversione in denaro. Ma proprio perché la ratio del divieto è assicurare il riposo reale, la regola perde senso quando il riposo non è più praticabile per una causa che ha impedito la fruizione e ha condotto alla cessazione del rapporto. In quel caso, l’ordinamento non può usare il divieto come clava per negare qualsiasi tutela: la mancata fruizione diventa il presupposto del compenso sostitutivo, perché il bene “ferie” non può più essere goduto in natura e la tutela residua si sposta sul piano economico.
La sentenza n. 2956/2026 è particolarmente importante perché chiarisce il criterio di imputabilità. Il diritto all’indennità sostitutiva discende dal mancato godimento delle ferie quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile. È una formula giuridicamente densa: la valutazione non si esaurisce nel dato formale “non hai presentato domanda”, ma richiede di accertare se la mancata fruizione sia riconducibile a un comportamento colpevole o opportunistico del dipendente, oppure a una dinamica oggettiva che ha reso impossibile o irragionevolmente difficoltoso il godimento.
Qui si innesta un passaggio decisivo che rovescia molte prassi amministrative. Il Consiglio di Stato afferma che la perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione può verificarsi soltanto se il datore di lavoro dimostra di aver adempiuto a specifici doveri: deve avere invitato il lavoratore a fruire delle ferie, deve avere esercitato vigilanza e indirizzo sul punto e deve averlo avvisato in modo accurato e in tempo utile che, se non ne fruisce, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato. Senza questa prova “rafforzata”, l’amministrazione non può scaricare sul dipendente l’effetto estintivo del diritto.
Questa impostazione – che si salda con i più recenti orientamenti europei – ha un impatto pratico enorme, perché sposta il baricentro dal comportamento del dipendente alla condotta organizzativa dell’ente. Non è più sufficiente dire “non hai chiesto le ferie”; l’amministrazione deve dimostrare di aver gestito attivamente il processo di fruizione, mettendo il lavoratore nelle condizioni reali di esercitare il diritto e rendendolo consapevole delle conseguenze della mancata fruizione. È un cambio di paradigma: la gestione delle ferie non è un fatto meramente privatistico tra lavoratore e ufficio personale, ma un segmento di corretta organizzazione del lavoro con obblighi di prevenzione e tutela.
La vicenda tipica che ha alimentato il contenzioso negli ultimi anni è proprio quella richiamata nella ricostruzione della pronuncia: dipendenti collocati in quiescenza per sopravvenuta inidoneità al servizio per infermità, ai quali l’amministrazione aveva negato la monetizzazione sostenendo che non avevano richiesto la fruizione quando erano in servizio. Il Consiglio di Stato supera questa impostazione perché, in presenza di una cessazione “non volontaria” e di un impedimento oggettivo, la responsabilità dell’organizzazione non può essere elusa con un argomento formale.
La ratio si comprende bene anche guardando alla funzione del divieto di monetizzazione. Il divieto mira a evitare che il lavoratore rinunci al riposo per ottenere un vantaggio economico, con effetti negativi sulla salute e, nel pubblico impiego, anche sull’efficienza e sicurezza dell’organizzazione. Ma quando il rapporto cessa per infermità e il lavoratore non può più fruire delle ferie, l’alternativa “riposo vs denaro” non esiste più. Il sistema, allora, deve scegliere tra due esiti: negare qualsiasi tutela (con un risultato palesemente irragionevole perché penalizza chi è stato impedito da una causa non imputabile) oppure riconoscere l’indennità sostitutiva come tutela residuale. La sentenza sceglie la seconda opzione e la incardina su un criterio rigoroso: l’assenza di imputabilità al dipendente e la mancanza di prova, da parte dell’amministrazione, di aver attivato un percorso di invito e informazione idoneo a prevenire l’accumulo delle ferie.
Sul piano operativo, questo orientamento impone alle amministrazioni una riorganizzazione silenziosa ma imprescindibile. Se l’ente vuole ridurre il rischio contenzioso e gestire correttamente il divieto di monetizzazione, deve dotarsi di un sistema documentabile di gestione delle ferie, perché oggi la prova è l’elemento discriminante.
a) Invito formale e tracciato alla fruizione, con indicazione del residuo ferie e del periodo utile per godere;
b) informativa chiara sulle conseguenze della mancata fruizione entro i termini, evitando formule generiche;
c) monitoraggio periodico dei residui e attivazione preventiva prima che si creino accumuli patologici;
d) gestione specifica dei casi di malattia prolungata o di progressiva inidoneità, perché è in queste ipotesi che l’impedimento oggettivo diventa più probabile;
e) coordinamento tra ufficio personale, dirigente e medico competente/commissioni preposte, per evitare che la cessazione per infermità arrivi con “zaini” di ferie non governati.
Per i dipendenti, l’indicazione è altrettanto chiara: la richiesta di indennità sostitutiva non è una pretesa automatica, ma diventa giuridicamente robusta quando si dimostra che la mancata fruizione non è stata una scelta e quando l’amministrazione non è in grado di provare di aver attivato gli inviti e gli avvisi richiesti.
In conclusione, la sentenza n. 2956/2026 segna un punto fermo: il divieto di monetizzazione non è una norma punitiva, ma uno strumento di tutela della salute attraverso il riposo effettivo. Quando il riposo è impedito da una causa oggettiva non imputabile e il rapporto cessa per infermità, negare ogni tutela economica significa tradire la ratio del sistema. Il diritto alle ferie, in quel caso, non “scompare”: si trasforma in diritto al compenso sostitutivo, e l’amministrazione può opporvisi solo se dimostra di aver fatto tutto il necessario per consentire e sollecitare la fruizione in tempo utile.










