Le novità in materia di stupefacenti dopo la conversione in Legge del Decreto Sicurezza.

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di Stefano MANINA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-4-2026 è stata pubblicata la Legge 24 aprile 2026, n. 54 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale. 

Sulla base del testo ufficiale analizziamo ora le novità apportate dal Legislatore in materia di sostanze stupefacenti.

Il Decreto Legge all’articolo 5 attraverso una modifica del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto legislativo n. 309 del 1990, aveva già introdotto la previsione della confisca obbligatoria degli autoveicoli e dei beni mobili utilizzati per la commissione del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti ovvero che ne abbiano agevolato la commissione.

La disposizione non trova però applicazione nei casi in cui i predetti beni appartengono a persona estranea al reato.

Ai sensi della disposizione in commento, pertanto, oltre alla confisca obbligatoria delle cose che sono il profitto o il prodotto del reato, si prevede la confisca degli autoveicoli (in realtà già prevista dall’art. 213 c. 4  cds) e dei beni mobili, registrati e non registrati.

Con la Legge di conversione il legislatore è andato oltre intervenendo sul trattamento sanzionatorio del delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope quando i fatti siano di lieve entità.

Infatti la nuova norma ha dato un sostanziale giro di vite al contrasto di tali reati prevedendo che il fatto non è più definibile di lieve entità qualora le condotte siano poste in essere in modo continuativo e abituale.

Ricordiamo al proposito che il comma 5 dell’articolo 73 del Testo unico prevede, al primo periodo, salvo che il fatto costituisca più grave reato,

pene inferiori ovvero – reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da 1.032 a 10.329 euro  – nel caso in cui uno dei fatti di cui al medesimo articolo sia di lieve entità, con riferimento ai mezzi, alla modalità o alle circostanze dell’azione ovvero alla qualità e quantità delle sostanze.

pene superiori nel minimo edittale – reclusione da diciotto mesi a cinque anni e multa da 2.500 a 10.329 euro- qualora la condotta non sia occasionale.

E qui interviene la novità in esame che appunto  esclude la lieve entità del fatto qualora, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte contemplate dal comma 1 dell’articolo 73 ovvero coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo) abbiano carattere continuativo e abitual

Oltre all’aspetto strettamente repressivo e sanzionatorio il legislatore si è voluto muovere anche nel campo della prevenzione.

Infatti la legge di conversione ha aggiunto all’originario articolo 5 anche il comma 1 ter intervenendo appunto in materia di promozione di iniziative da parte dei comuni per il contrasto di fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

La nuova norma stabilisce che i comuni connotati da maggiore vulnerabilità sociale possano promuovere, in sinergia con altri enti, iniziative educative, sportive, culturali e ricreative, volte ad allontanare minori e giovani dai contesti di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Tale disposizione in esame consente quindi ai comuni, anche mediante collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci, di promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative che abbiano come destinatari i giovani.

Queste iniziative sono volte a contrastare il coinvolgimento dei minori e dei giovani nello spaccio e nel consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali maggiormente vulnerabili dal punto di vista sociale.

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