Video – La collaborazione extra orario di lavoro in altro Ente

Di Francesco De Santis
Ai sensi dell’articolo, comma 4, d.lgs. 66/2003, la durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle quarantott’ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento all’arco temporale di sei mesi.
Occorre precisare che nello scavalco cosiddetto di eccedenza, istituto utilizzano nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il lavoratore, pur restando legato al rapporto di impiego (a tempo pieno) con l’ente originario, svolge ulteriori prestazioni lavorative a favore di uno degli enti indicati dalla norma, in forza di autorizzazione dell’amministrazione di provenienza.
A differenza dello scavalco condiviso (art. 14 C.C.N.L. 2004 del personale del comparto Regioni e autonomie locali), lo scavalco di eccedenza comporta...











