Enti Locali, organizzazione ed incompatibilità

3985719d e326 4fa4 9820 47f29726a52e

Una raccolta dei recenti pareri del Ministero dell’Interno fa chiarezza su diverse criticità.

Di Michele Mavino

La raccolta dei pareri che il Ministero dell’Interno ha pubblicato il 12 novembre scorso rappresenta, di fatto, una fotografia molto chiara delle situazioni più frequenti in cui i Comuni si trovano quando devono valutare la posizione degli amministratori: incompatibilità, liti pendenti, appalti, rapporti economici e perfino questioni apparentemente semplici come le dimissioni via PEC, ma anche la possibilità da parte degli amministratori di dirigere gli uffici.
Per la Polizia Locale e per il personale comunale non si tratta di questioni astratte: sono temi che ritornano spesso nella vita amministrativa di un ente e che richiedono, a volte, proprio il supporto tecnico degli uffici e dei comandi.

Incompatibilità e conflitti di interessi: quando davvero si configura un problema?

Una parte rilevante dei pareri si concentra sull’articolo 63 del TUEL, quello che disciplina le incompatibilità degli amministratori. In apparenza può sembrare materia distante dall’attività quotidiana della Polizia Locale, ma in realtà molte delle situazioni descritte dal Ministero fanno emergere proprio elementi che gli agenti, nella loro operatività, possono venire a conoscere per primi.

Il Ministero, con un approccio molto concreto, ricorda che non ogni rapporto tra un amministratore e un soggetto che utilizza strutture comunali crea automaticamente un conflitto di interessi.
Ad esempio, il caso dell’associazione sportiva che usa la palestra comunale: il semplice fatto che un consigliere ne sia presidente non basta a dire che c’è incompatibilità. Ci sarebbe solo se l’associazione svolgesse un servizio nell’interesse del Comune, cioè se ci fosse un obbligo a fare qualcosa per l’ente. Se l’associazione usa gli spazi solo per la propria attività, e per giunta gratuitamente, senza alcuna prestazione dovuta all’amministrazione, il conflitto non si configura..

Impresa familiare: un altro tema molto frequente nei piccoli Comuni

Il Ministero entra poi nel merito dell’impresa familiare, che è una realtà ancora molto diffusa soprattutto nei contesti più piccoli. A volte capita che un consigliere collabori nell’impresa del padre o della madre, e che l’impresa in questione lavori con il Comune.

Il parere ministeriale, molto pragmatico, spiega che la collaboratrice o il collaboratore di un’impresa familiare non è automaticamente incompatibile.
Per esserlo, dovrebbe avere poteri di rappresentanza, coordinamento o gestione: in sostanza, dovrebbe essere in grado di “decidere” per l’impresa. Ma nell’impresa familiare questi poteri restano, nella generalità dei casi, in capo al titolare, cioè al genitore.

Questo orientamento aiuta gli enti a evitare forzature interpretative e, ancora una volta, la Polizia Locale può essere coinvolta nella ricostruzione dei ruoli e delle attività effettive svolte dalle imprese del territorio.

Le liti pendenti: cosa succede se un amministratore fa ricorso?

Uno dei pareri più interessanti riguarda la cosiddetta “lite pendente”. Il Ministero ricorda che questa causa di incompatibilità scatta solo se il consigliere è parte vera e propria nel giudizio, non se semplicemente “ha un interesse” all’esito.

Questo significa che:

  • un ricorso al TAR contro un provvedimento comunale
  • oppure un’opposizione a una sanzione amministrativa del Codice della Strada

possono determinare l’incompatibilità solo se il consigliere è parte formale del processo, con un atto di impugnazione o con un atto di costituzione.

È un punto molto importante per i comandi di Polizia Locale: può capitare infatti che un amministratore presenti ricorso contro una sanzione del CdS. Il parere chiarisce che non conta la materia, non conta se riguarda pubblicità, viabilità o altro: se il consigliere è parte nel giudizio, la lite pendente si configura e il Consiglio comunale deve avviare subito la procedura di contestazione.

Debiti con il Comune: multe, ingiunzioni e definizioni agevolate

Altra questione molto ricorrente è quella del debitore verso il Comune.
Il Ministero affronta casi in cui un consigliere non ha pagato IMU, TARI o sanzioni amministrative ed è quindi soggetto a ingiunzione fiscale. Il punto più significativo è questo:
aderire a una definizione agevolata non elimina la causa di incompatibilità, perché la sospensione dell’esecuzione non significa estinzione del debito. Solo il pagamento integrale rimuove l’incompatibilità.

5. Aspetti organizzativi: PEC, surroghe e poteri del vicesindaco

La raccolta contiene anche pareri di carattere più amministrativo, che però influenzano concretamente l’operatività dell’ente, compresa la Polizia Locale.

Dimissioni via PEC

Il Ministero conferma che sono pienamente valide, purché sia certa l’identità del mittente.
Questo per i comandi significa che la protocollazione e la verifica formale diventano passaggi essenziali.

Surroghe dei consiglieri

Il termine dei 10 giorni non è perentorio, ma il Consiglio deve procedere comunque con rapidità.

Vicesindaco che sostituisce il sindaco sospeso

Tema delicato: quando il Sindaco è sospeso per misure cautelari, il vicesindaco assume pienamente tutte le funzioni. Ciò significa che i suoi atti – anche verso la Polizia Locale – sono a tutti gli effetti legittimi.

Rimborsi spese legali e previdenziali: attenzione alle condizioni

La circolare tratta anche i rimborsi delle spese legali per amministratori, tema vicino a quello dei regolamenti comunali che spesso riguardano anche il personale. Il Ministero ribadisce un principio fondamentale: i rimborsi sono possibili solo quando il procedimento riguarda l’esercizio delle funzioni e solo in assenza di dolo o colpa grave.

Conferimento di incarichi di responsabilità a un assessore – un punto delicato per l’assetto organizzativo del Comune

Tra i pareri contenuti nella raccolta c’è anche quello dedicato ai piccoli Comuni – in particolare quelli sotto i 5.000 abitanti – che spesso si trovano ad affrontare un problema molto concreto: la scarsità di personale. Quando le risorse sono poche, può capitare che il Sindaco ipotizzi di attribuire a un assessore anche la responsabilità di un ufficio o servizio, soprattutto tecnico, finanziario o amministrativo, proprio per garantire la continuità dell’azione amministrativa.

Il Ministero è però molto chiaro: non è ammissibile che un assessore diventi anche responsabile di un ufficio o di un servizio del Comune.

Questo perché l’assessore è, per definizione, parte dell’organo politico ed esercita funzioni di indirizzo; il responsabile del servizio, invece, è un dirigente o funzionario, soggetto all’ambito della gestione amministrativa, tecnica e contabile, che deve restare separata dalla sfera politica secondo i principi del D.Lgs. 165/2001. Il parere non ammette eccezioni sostanziali, nemmeno nei casi in cui il Comune non disponga di personale sufficiente: l’unica soluzione è ricorrere a strumenti organizzativi alternativi (convenzioni, unioni, accordi con altri enti, incarichi a personale in convenzione), ma non è possibile concentrare in capo all’assessore poteri gestionali o responsabilità di procedimento.

Condividi questo articolo!