Di Carmine Soldano
- CONTESTAZIONE IMMEDIATA E NECESSITÀ DELLA DIFFERITA: IL PRINCIPIO E L’ECCEZIONE
Nel panorama attuale dell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada, la contestazione immediata costituisce, ex lege, la regola aurea: il trasgressore deve essere informato hic et nunc, affinché possa esercitare pienamente il diritto di difesa e tutelare la propria posizione. Tuttavia, nella pratica quotidiana, non sempre è possibile fermare il veicolo e contestare immediatamente l’infrazione momento. In questi casi, la contestazione differita diventa uno strumento indispensabile. Essa permette di ricostruire l’infrazione in un secondo momento, utilizzando strumenti tecnologici approvati, immagini, filmati e dati oggettivi. In questo modo, si tutela la legalità e si garantisce che l’atto sia pienamente documentato e motivato, rendendo la sanzione solida e resistente a eventuali contestazioni.
- QUANDO LA CONTESTAZIONE DIFFERITA DIVENTA LEGITTIMA
L’articolo 201 del Codice della Strada disciplina la notificazione delle violazioni. La Legge 177/2024 ha ampliato le ipotesi in cui la contestazione immediata non è necessaria, introducendo criteri chiari per l’utilizzo di strumenti automatizzati e specificando le condizioni in cui la differita è legittima.
Il comma 1-bis elenca in modo tassativo i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria e può essere adottata la differita:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il veicolo è a distanza o impossibile da fermare nei tempi e modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 01 agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati a centri storici, zone a traffico limitato, aree pedonali o piazzole di carico e scarico, nonché della circolazione sulle corsie o strade riservate, mediante dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento ministeriale;
g-bis) accertamento di specifiche violazioni previste da numerosi articoli del Codice della Strada (artt. 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143 commi 11 e 12, 146 comma 3, 147 commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall’art. 7, comma 1, lettera d, 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217), mediante dispositivi o apparecchiature approvate o omologate; la documentazione fotografica costituisce atto di accertamento ai sensi dell’art. 13 L. 689/1981;
g-ter) accertamento della violazione dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato tramite confronto dei dati rilevati con l’elenco dei veicoli privi di copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.L. 1/2012.
Solo per le lettere b), f), g) e g-bis), i dispositivi automatici possono operare senza la presenza degli agenti, purché omologati o approvati. Orbene, la contestazione differita non rappresenta una semplice deroga procedurale, ma un meccanismo rigorosamente disciplinato, la cui legittimità dipende dall’accurata documentazione e dalla correttezza tecnica dell’accertamento.
- AMPLIAMENTO DEL NOVERO DELLE VIOLAZIONI RILEVABILI DA REMOTO
L’interpolazione della lettera g-bis ha ampliato il catalogo delle violazioni accertabili tramite dispositivi approvati o omologati, includendo:
- veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10);
- precedenza ai pedoni e ciclisti agli attraversamenti pedonali e ciclabili (art. 40, comma 11);
- sagoma limite dei veicoli (art. 61);
- massa limite dei veicoli (art. 62);
- dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi (art. 72);
- caratteristiche costruttive e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78);
- regole di comportamento ai passaggi a livello (art. 147, commi 2-bis e 3);
- divieto di fermata e violazioni di sosta riservata nei casi previsti dall’art. 158 (limitatamente alle ipotesi dell’art. 7, comma 1, lettera d);
- circolazione con patente sospesa o documenti ritirati (artt. 216 e 217).
Tali violazioni, se rilevate da dispositivi omologati o approvati, assumono immediatamente valore probatorio, con la documentazione fotografica riconosciuta come atto di accertamento, ai sensi della L. 689/1981. L’uso dei dispositivi fuori dai centri abitati è subordinato alla definizione di tratti di strada individuati dai Prefetti, sulla base del rischio di incidentalità e delle caratteristiche strutturali.
- LA MOTIVAZIONE NEL VERBALE: UN ELEMENTO IMPRESCINDIBILE
Il comma 1-ter sottolinea che, anche quando la violazione non rientra nelle fattispecie tassative, la notifica differita deve contenere motivazioni dettagliate. Non basta indicare genericamente l’impossibilità di fermare il veicolo: il verbale deve descrivere il contesto, gli orari, le condizioni di sicurezza, eventuali tentativi falliti di fermata e ogni elemento utile a ricostruire l’infrazione. Questa attenzione alla motivazione non è un mero adempimento formale, ma rappresenta un requisito essenziale per la legittimità dell’atto, capace di garantire che il verbale possa resistere a eventuali opposizioni. Foto, filmati e annotazioni dettagliate completano il quadro probatorio.
- ACCERTAMENTO MULTIPLO E RIUTILIZZO DELLE IMMAGINI: IL COMMA 1-QUINQUIES
La modifica del comma 1-quinquies rappresenta un significativo avanzamento nel campo del rilevamento a distanza delle violazioni del Codice della Strada, introducendo due principi fondamentali: la possibilità che un dispositivo automatico rilevi più violazioni contemporaneamente e la facoltà di riutilizzare le immagini acquisite per accertare ulteriori violazioni.
In primis, la norma consente a un dispositivo automatico, se approvato o omologato per ciascuna delle violazioni rilevate, di registrare contemporaneamente più infrazioni tra quelle elencate nel comma 1-bis. A mero titolo esemplificativo, il transito con il semaforo rosso può essere rilevato nello stesso momento in cui viene accertato l’accesso non autorizzato alle ZTL, a condizione che lo strumento sia omologato o approvato per entrambe le violazioni. Orbene, la legge sottolinea che l’omologazione limitata a una sola infrazione non è sufficiente: la validità dell’accertamento multiplo dipende dall’idoneità certificata del dispositivo a rilevare tutte le violazioni contestualmente.
Ancora, il secondo periodo del comma introduce un’eccezione strategica: le immagini acquisite mediante dispositivi approvati o omologati possono essere utilizzate anche per accertare altre violazioni elencate nel comma 1-bis, senza che lo strumento sia necessariamente omologato per ciascuna di esse. In questo caso, è sufficiente la visione delle immagini stesse, purché siano rispettate alcune condizioni essenziali:
- l’utilizzo dei dispositivi è riservato agli organi di polizia stradale a competenza generale di cui all’art. 12, commi 1 e 2;
- il dispositivo deve essere omologato o approvato per almeno una delle violazioni rilevate;
- le violazioni aggiuntive, accertate tramite le immagini, devono riguardare mancanza dei requisiti per la circolazione del veicolo, come previsto dal Codice, e devono rientrare tra quelle elencate al comma 1-bis;
- l’accertamento delle violazioni aggiuntive richiede il confronto con banche dati esterne;
- le immagini utilizzate devono derivare direttamente dall’accertamento della violazione per la quale il dispositivo è omologato, evitando registrazioni indiscriminate di tutti i veicoli in transito.
Questa disciplina esclude, in maniera chiara, l’uso dei dispositivi per rilevare infrazioni legate alla condotta di guida, come la circolazione contromano o su corsie riservate, garantendo che il sistema si limiti esclusivamente alle violazioni legate ai requisiti oggettivi di circolazione. Va, inoltre, considerato che le banche dati non sempre sono aggiornate in tempo reale, sicché è consigliabile attendere un congruo intervallo temporale prima di notificare la violazione, assicurando così la correttezza e la legittimità dell’accertamento.
Infine, il meccanismo del riutilizzo delle immagini può essere applicato anche alle violazioni che, ai sensi del comma 1-quater, possono essere accertate fuori dai centri abitati, limitatamente ai tratti di strada indicati dal Prefetto. Ad esempio, un dispositivo installato su un tratto extraurbano per rilevare il passaggio con semaforo rosso o la velocità eccessiva può fornire, tramite le immagini registrate, la base per accertare ulteriori violazioni relative all’assenza dei requisiti per la circolazione (come assicurazione o revisione del veicolo), anche se il tratto specifico non è stato individuato dal Prefetto per tali violazioni.
Questo approccio non solo ottimizza l’impiego delle tecnologie a distanza, ma introduce una flessibilità operativa senza precedenti, consentendo di massimizzare l’efficacia dell’accertamento pur mantenendo piena conformità alle condizioni di omologazione, alle regole procedurali e alla tutela dei diritti degli utenti della strada.
- VIDEOSORVEGLIANZA: NUOVE FONTI DI ACCERTAMENTO (COMMA 5-TER E COMMA 5-QUATER)
Il comma 5-ter dell’art. 201 introduce un’importante innovazione, aprendo alla possibilità di utilizzare le immagini provenienti da specifici sistemi di videosorveglianza per l’accertamento di determinate violazioni sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. La norma elenca in maniera tassativa le infrazioni soggette a questo nuovo meccanismo di rilevamento, tra cui:
- divieti di circolazione per determinate categorie di veicoli (art. 175, commi 2, 7 e 9);
- violazioni relative alla condotta in autostrada e su strade extraurbane principali, come inversione di marcia, circolazione contromano, uso improprio delle corsie di emergenza o di variazione di velocità, retromarcia e attraversamento dello spartitraffico (art. 176, comma 1);
- obblighi di corretto utilizzo delle corsie di accelerazione e di uscita (art. 176, comma 2, lettere a e b);
- obblighi relativi alla segnalazione visiva durante la sosta in condizioni di scarsa visibilità (art. 176, comma 7);
- divieto per i veicoli pesanti di impegnare talune corsie e divieto di affiancamento in corsia (art. 176, commi 9 e 10);
- violazioni connesse al pagamento del pedaggio (art. 176, comma 11);
- comportamenti pericolosi negli svincoli e nelle stazioni di pedaggio (art. 176, comma 17).
L’accertamento è circoscritto a punti critici della rete stradale, in particolare: imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico e stazioni di esazione del pedaggio. L’attività di rilevamento può essere svolta da tutti gli organi di polizia stradale indicati dall’art. 12 del Codice della Strada. Per quanto riguarda le violazioni relative al pedaggio (comma 11), la norma prevede che anche il personale qualificato delle concessionarie autostradali possa procedere all’accertamento, limitatamente alla prevenzione e contestazione delle violazioni del pedaggio.
Gli impianti di videosorveglianza utilizzati non sono soggetti ad omologazione o approvazione, come specificato dal legislatore, ma devono comunque garantire la trasparenza e l’affidabilità dell’accertamento, con particolare attenzione alla certificazione temporale delle immagini. Le violazioni possono essere accertate attraverso due modalità operative principali:
- VISIONE IN DIRETTA: l’agente accertatore rileva l’infrazione durante la trasmissione live e acquisisce il filmato con data e ora certificata;
- VISIONE DIFFERITA: l’agente analizza le registrazioni entro 24 ore dalla cattura, utilizzando immagini certificate secondo il Tempo Coordinato Universale (UTC).
Quando l’infrazione comporta sanzioni accessorie, come la sospensione della patente, la norma prevede la segnalazione immediata agli operatori presenti sul luogo, per consentire la contestazione diretta e il ritiro del documento di guida, laddove possibile. In assenza di questa possibilità, il verbale può essere notificato successivamente, secondo le procedure ordinarie.
L’applicazione pratica delle disposizioni introdotte dal comma 5-ter rimane subordinata all’emanazione di un Decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell’Interno, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali. Il decreto stabilirà le modalità di acquisizione, conservazione e gestione delle immagini, garantendo piena conformità alla normativa sulla privacy e tutelando i diritti degli utenti della strada.
Ancora, il comma 5-quater, recentemente introdotto dall’articolo 7, comma 2, lett. b), del D.L. 116/2025, estende l’applicazione delle disposizioni già previste dal comma 5-ter anche alle violazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis, del Codice della strada, relative al deposito o getto di rifiuti non pericolosi dai veicoli, in sosta o in movimento, fuori dai casi previsti dagli articoli 255, 255-bis e 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 15. Si tratta di una novità significativa, poiché consente l’impiego degli impianti di videosorveglianza non solo sulle arterie autostradali e sulle strade extraurbane principali, ma anche lungo le strade interne ed esterne ai centri abitati, ampliando di fatto le fonti disponibili per l’accertamento a distanza delle infrazioni. Questo nuovo strumento consente di ampliare significativamente le capacità di monitoraggio e di tutela ambientale, rendendo più efficace la prevenzione del deposito e getto illecito di rifiuti su strada.
- CONCLUSIONE
La contestazione differita, alla luce delle recenti novelle, non è più una semplice deroga alla regola generale. Essa rappresenta uno strumento tecnico-giuridico sofisticato, capace di coniugare la necessità di efficacia dell’accertamento con il rispetto dei diritti dei cittadini e la sicurezza operativa. Per l’operatore sul campo, la parola chiave resta documentare e motivare: un verbale differito, correttamente redatto, è solido in sede di opposizione e garantisce l’effettiva applicazione delle norme del Codice della Strada.










