La decisione di contrarre e le procedure semplificate nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Di Luca Leccisotti

1. Premessa

La decisione di contrarre, disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. 36/2023, rappresenta l’atto formale e vincolante con il quale la stazione appaltante manifesta la volontà di avviare una procedura ad evidenza pubblica. Questo contributo analizza, con taglio tecnico-giuridico, le caratteristiche sostanziali e procedimentali di tale provvedimento, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal nuovo Codice in tema di semplificazioni e digitalizzazione.

2. Natura giuridica e contenuti obbligatori della decisione di contrarre

La decisione di contrarre ha natura di atto amministrativo vincolato, dotato di efficacia esterna e idoneo a produrre effetti giuridici. È impugnabile autonomamente e condiziona la validità del contratto stipulato. Ai sensi dell’art. 17, deve contenere: oggetto, causa, accordo e forma del contratto; criteri di selezione; requisiti generali e speciali. Ulteriori elementi essenziali includono motivazione, coerenza con la programmazione triennale e rispetto delle soglie di legge.

3. La forma semplificata per gli affidamenti diretti

Nei casi previsti dall’art. 50, comma 1, lettere a) e b), la decisione di contrarre può coincidere con l’atto di affidamento, purché siano specificati l’oggetto, l’importo, il soggetto affidatario, la motivazione e la verifica dei requisiti. Anche in tale forma semplificata, la decisione mantiene la funzione di manifestazione formale della volontà negoziale e presuppone un impegno di spesa.

4. Obblighi di programmazione e limiti sostanziali

L’inserimento nel programma triennale è condizione imprescindibile per lavori superiori a 150.000 euro e per servizi e forniture oltre 140.000 euro. La mancata programmazione rende illegittima la successiva procedura. La motivazione della decisione, che deve sempre evidenziare l’interesse pubblico perseguito, è garanzia di trasparenza e strumento di sindacato giurisdizionale.

5. Profili di legittimità e rimedi giuridici

L’assenza o l’illegittimità della decisione di contrarre può determinare: nullità del contratto per difetto di presupposto, annullabilità per vizi procedimentali, inefficacia ex artt. 120-121 c.p.a. e sanatoria nei limiti dell’art. 1399 c.c. La giurisprudenza amministrativa ribadisce la centralità di questo atto nella sequenza procedimentale.

6. Le procedure semplificate e il loro inquadramento giuridico

Il nuovo Codice valorizza le procedure semplificate per gli appalti sottosoglia comunitaria. L’affidamento diretto fino a 150.000 euro per lavori e 140.000 euro per servizi e forniture resta disciplinato dall’art. 50. Pur semplificata, tale procedura non è priva di regole: obblighi di motivazione, congruità economica e rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. È obbligatoria la redazione della decisione semplificata, con contenuti minimi predeterminati.

7. Digitalizzazione e trasparenza

Il Codice conferma la centralità della digitalizzazione del ciclo di vita del contratto. Tutti gli atti, incluse le decisioni di contrarre, devono essere adottati e pubblicati su piattaforme certificate. Ciò garantisce tracciabilità, accessibilità e compliance con le regole di protezione dei dati personali.

8. Conclusioni

La decisione di contrarre, anche nella forma semplificata per gli affidamenti diretti, costituisce uno dei pilastri del procedimento di evidenza pubblica. La sua corretta adozione è fondamentale per la legittimità dell’intera sequenza procedimentale e per la tutela dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza.

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