di Stefano MANINA
Trova sempre applicazione anche per i titolari di patente estera siano essi cittadini italiani o stranieri il sistema di decurtazione dei punti patente previsto dall’articolo 126 bis CdS e con esso anche meccanismo del raddoppio dei punti da decurtare ai neopatentati.
Lo ha chiarito il Ministro dell’Interno con il parere nr. 300/STRAD/1/0000029343 U 2025 del 8.10.2025 emesso su richiesta di chiarimenti sull’interpretazione e corretta applicazione dell’art. 126-bis nelle ipotesi di conducente neopatentato avanzato dal compartimento Polizia Stradale del Trentino Alto Adige e Provincia di Belluno – Sezione di Bolzano.
Il Ministero infatti ha avvallato la tesi avanzata dalla Sezione di Polizia Stradale interrogante sulla base che il dettato dell’articolo 126 bis CdS non limita l’operatività del sistema alle sole patenti italiane come Invece a proposito di neopatentati fa in modo esplicito l’articolo 117 comma 5 dello stesso Codice della Strada
Come è noto le due norme prevedono entrambe un trattamento meno favorevole per i titolari di patente da meno di tre anni prevedendo la prima il raddoppio della sottrazione dei punti patente nel caso di violazioni stradali e la seconda l’inibizione alla guida di veicoli di grossa cilindrata.
Ma sottolinea il ministero sono due norme distinte e non connesse tra loro e che hanno due distinti campi di applicazione.
Il parere a sostegno di tale tesi richiama l’articolo 6 bis del DL 151/2003 che aveva introdotto e disciplinato il meccanismo di decurtazione dei punti delle patenti estere stabilendo che ANCHE ai dati anagrafico dei conducenti titolari di patenti estere devono essere associati i punti di penalizzazione patente secondo le modalità dell’articolo 126 bis CdS.
Inoltre al stessa Corte Costituzionale che nel 2016 aveva dichiarato l’incostituzionalità parziale dell’articolo 6 ter dello stesso Dl 151/2003 nulla aveva eccepito invece sulle disposizione dell’articolo 6 bis annotando nella stessa sentenza di non riscontrare irrazionalità rispetto alla restante disciplina della patente a punti compresa la mancata comunicazione al titolare di patente estera della commissione di violazioni comportanti l’ulteriore penalizzazione e la mancata previsione del meccanismo di recupero punti.
Richiamando quindi oltre alla sentenza suindicata anche il conforme parere già espresso a luglio scorso dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT il Ministero ha confermato che il raddoppio dei punti previsto per i neopatentati operi anche per i titolari di patente estera.
IN ALLEGATO IL PARERE DEL MINISTERO DELL’INTERNO IN COMMENTO
E IL RICHIAMATO ANALOGO PARETE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DEL MIT