Caos autovelox: la Corte dei Conti se ne lava le mani

Corte dei conti

Di Michele Mavino

La deliberazione della Corte dei conti del Lazio n. 113/2025/PAR affronta un tema che negli ultimi anni ha generato dubbi operativi in molti Comuni: la legittimità degli accertamenti automatici della velocità effettuati con strumenti “approvati ma non omologati” e le eventuali conseguenze erariali legate alle spese di soccombenza nei ricorsi davanti al giudice di pace. Tuttavia, la Corte non entra nel merito tecnico di tali questioni, poiché ritiene la richiesta complessivamente inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire i limiti della propria funzione consultiva.

La Sezione regionale di controllo ricorda anzitutto che i pareri della Corte dei conti sono ammessi solo quando toccano autentiche questioni di contabilità pubblica. Questo ambito, benché interpretato in modo ampio e dinamico negli anni, è pur sempre circoscritto a tutto ciò che attiene alla gestione del bilancio, agli equilibri finanziari, alla sana gestione delle risorse e al coordinamento della finanza pubblica. Ciò significa – e la Corte lo sottolinea con chiarezza – che non ogni attività dell’ente che generi effetti economici può rientrare nella sfera della consulenza contabile. Se così fosse, la Corte diventerebbe un surrogato di consulenza amministrativa generale, ruolo che il legislatore non le ha assegnato e che risulterebbe incompatibile con la sua posizione di organismo terzo di controllo.

Partendo da questi presupposti, i giudici contabili osservano che la questione posta dal Comune di Montefiascone riguarda essenzialmente l’applicazione concreta del Codice della strada, nella parte relativa ai dispositivi automatici per il rilevamento della velocità. È materia eminentemente tecnico-giuridica e amministrativa, che coinvolge valutazioni di legittimità dell’azione accertativa dell’ente e che, come dimostrato dalla stessa ricostruzione del Sindaco, è già oggetto di interpretazioni giurisprudenziali e di indirizzi ministeriali. Proprio la presenza di interventi di altri organi giurisdizionali è, secondo la Corte, un indicatore evidente della estraneità del quesito rispetto alla contabilità pubblica.

La Corte rileva inoltre che il quesito non possiede neppure quel requisito di “generalità e astrattezza” richiesto per l’ammissibilità. La domanda del Comune è calata in un caso specifico, legato alla concreta gestione di un impianto di rilevazione e alle impugnazioni dei verbali, e non si presta a un intervento della Corte che, per sua natura, deve evitare di interferire con le attività amministrative o giudiziarie in corso. Questo approccio, come noto, tutela anche la separazione delle funzioni tra giudici contabili, giudici ordinari e amministrazioni locali.

Le stesse considerazioni portano la Corte a dichiarare inammissibile anche il secondo quesito, relativo all’eventuale configurabilità di un danno erariale nel caso in cui il giudice di pace condanni il Comune alle spese dei ricorsi. La valutazione di un ipotetico danno erariale, infatti, richiederebbe un esame concreto delle condotte e degli atti adottati dall’amministrazione, il che significherebbe – in sostanza – anticipare o sostituire un giudizio che per legge spetta alle Procure della Corte dei conti nell’ambito dei procedimenti per responsabilità amministrativa. Non è quindi possibile, con un parere consultivo, esprimere pre-valutazioni che rischierebbero di confliggere con un futuro giudizio giurisdizionale.

In conclusione, la deliberazione assume un significato che va oltre il caso del Comune di Montefiascone. Se i Comuni cercano rassicurazioni sull’opportunità di utilizzare o meno i rilevatori di velocità, non troveranno sponda nei pareri della magistratura contabile.

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