Anticipazione del prezzo nei contratti pubblici

Disciplina vigente, esclusioni e criticità interpretative dopo il correttivo al D.Lgs. 36/2023.

Il presente contributo analizza, alla luce del parere del MIT n. 3303/2025 e delle recenti modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024 (correttivo al Codice dei contratti pubblici), il regime dell’anticipazione del prezzo ex art. 125 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, vengono esaminati i limiti oggettivi e soggettivi di applicazione, le ipotesi di esclusione, la disciplina speciale per lavori e servizi pluriennali, nonché il regime delle garanzie. Il contributo fornisce un inquadramento sistematico e aggiornato della materia, valorizzando le indicazioni contenute nella più recente prassi interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

1. Premessa: la funzione economica dell’anticipazione nei contratti pubblici

L’anticipazione contrattuale rappresenta una misura di sostegno alla liquidità dell’operatore economico e si configura come una forma di finanziamento anticipato dell’esecuzione contrattuale, corrisposta dalla stazione appaltante prima dell’effettivo svolgimento della prestazione.

2. Il nuovo art. 125 del D.Lgs. 36/2023 alla luce del correttivo (D.Lgs. 209/2024)

La disciplina dell’anticipazione, come riformulata dal correttivo, prevede un’anticipazione ordinaria pari al 20% del valore contrattuale, aumentabile fino al 30% se espressamente previsto nei documenti di gara. La misura è applicabile a tutti i contratti pubblici, inclusi quelli nei settori speciali, ad eccezione dei casi espressamente esclusi dall’art. 33 e dall’Allegato II.14 del Codice.

3. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Il MIT ha chiarito che:

  • l’anticipazione si applica anche ai settori speciali;
  • non ha efficacia retroattiva e si applica alle procedure avviate dal 31 dicembre 2024;
  • si applica a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, salvo le esclusioni espressamente previste.

4. Le ipotesi di esclusione previste dall’art. 33 del Codice

Sono esclusi dall’anticipazione:

  • i contratti a esecuzione immediata;
  • i contratti privi di cronoprogramma;
  • i contratti con pagamento a consumo reale;
  • i servizi intellettuali e quelli che non richiedono attrezzature o materiali.

Tali esclusioni riflettono l’intento del legislatore di limitare l’anticipazione a prestazioni programmabili e materialmente organizzabili.

5. Anticipazione nei contratti pluriennali di servizi e forniture

Per i contratti di durata pluriennale, l’anticipazione è calcolata sul valore delle prestazioni annuali e corrisposta entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, come stabilito dal cronoprogramma.

6. Regime speciale per i contratti di lavori pubblici

Per i lavori:

  • l’anticipazione è calcolata sull’intero valore contrattuale;
  • viene corrisposta entro 15 giorni dalla consegna lavori (anche in caso di urgenza);
  • per contratti superiori a 500 milioni di euro, i termini possono essere ridefiniti contrattualmente secondo il cronoprogramma.

7. La questione delle garanzie: rapporto tra cauzione definitiva e garanzia specifica per l’anticipazione

Il MIT chiarisce che la cauzione definitiva garantisce l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ma non è sufficiente per garantire l’anticipazione. Quest’ultima necessita di una garanzia fideiussoria autonoma, rilasciata ai sensi dell’art. 106, a copertura dell’importo anticipato.

8. Problematiche interpretative risolte e ancora aperte

Le novità chiariscono alcuni profili:

  • nozione di contratti esclusi;
  • decorrenza della norma;
  • natura delle garanzie richieste.

Permangono incertezze circa:

  • modalità di calcolo dell’anticipazione nei contratti misti;
  • interazione tra anticipazione e cronoprogrammi modificabili in corso d’opera.

9. Conclusioni: verso un sistema più chiaro e strutturato

Il nuovo assetto delineato dal correttivo tende a sistematizzare la disciplina dell’anticipazione, chiarendone l’ambito di applicazione e le condizioni operative. Il principio di trasparenza, la tutela dell’equilibrio contrattuale e il sostegno alla capacità esecutiva degli operatori economici emergono come coordinate fondamentali di una disciplina che, pur semplificata, resta complessa e soggetta a interpretazioni evolutive.

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