Carte dìidentità cartacee al tramonto

Tassativa la scadenza di validità fissata al 3 agosto 2026.

Di Carmine Soldano

La parabola storica della carta d’identità cartacea, per decenni strumento ordinario di riconoscimento personale, è ormai prossima alla sua conclusione. Con la Circolare n. 76/2025, il Ministero dell’Interno ha delineato un quadro interpretativo preciso e vincolante, chiarendo i termini entro cui tali documenti potranno continuare ad avere efficacia giuridica.

A partire dal 3 agosto 2026, infatti, tutte le carte d’identità cartacee rilasciate dai Comuni, benché ancora formalmente in corso di validità, cesseranno definitivamente di essere riconosciute come documenti validi, senza possibilità di proroghe o differenziazioni territoriali. Si tratta di una scadenza di rilievo non solo amministrativo, ma anche operativo, destinata ad avere effetti diretti sull’attività dei Comuni e della Polizia Locale.

  1. IL REGOLAMENTO UE 2019/1157: LA NUOVA ARCHITETTURA DELLA SICUREZZA DOCUMENTALE

Il Regolamento (UE) 2019/1157 costituisce il fondamento normativo di questa svolta. L’articolo 3 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza e le specifiche tecniche che devono caratterizzare le carte d’identità e i titoli di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. Inoltre, l’articolo 5, comma 2, lettera a), introduce una disposizione di carattere dirimente:

Le carte d’identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale […] cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest’ultima data è anteriore”.

In questa categoria rientrano, ex lege, anche le carte d’identità cartacee, ancora rilasciate dai Comuni in casi eccezionali di documentata urgenza. Infatti, tali documenti non rispondono ai requisiti tecnici e di sicurezza imposti dal diritto europeo e, pertanto, sono oggetto di eliminazione progressiva.

  1. I CHIARIMENTI INTERPRETATIVI: LA POSIZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Per dirimere alcune incertezze applicative, il Ministero dell’Interno ha sottoposto alla Funzione Pubblica un quesito in merito a due questioni di rilievo:

  1. la possibilità di continuare ad utilizzare, sul territorio nazionale, le carte d’identità cartacee che risultassero ancora formalmente valide alla data del 3 agosto 2026;
  2. la corretta indicazione della data di scadenza sui nuovi rilasci cartacei effettuati prima di tale data.

La risposta della Funzione Pubblica, resa con nota del 7 agosto 2025 e corredata dal parere dell’Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari Europei, ha assunto un orientamento inequivocabile. Una eventuale proroga “nazionale” della validità dei documenti cartacei oltre il 3 agosto 2026 sarebbe incompatibile con la finalità del Regolamento, che è quella di uniformare a livello europeo non solo gli standard di sicurezza, ma anche la durata e la validità giuridica dei documenti di identità.

Ergo, un’interpretazione difforme esporrebbe l’Italia a rilevanti contestazioni da parte della Commissione europea, con possibili procedure d’infrazione. In altri termini: dura lex, sed lex.

  1. UN QUADRO UNIFORME

Un passaggio centrale della circolare riguarda la portata generale del Regolamento europeo. Esso, infatti, non distingue tra carte d’identità destinate esclusivamente all’uso interno e quelle valide per l’espatrio. L’ambito di applicazione è esteso erga omnes, ad eccezione dei soli documenti provvisori di validità inferiore a sei mesi, espressamente esclusi. Questa impostazione rivela la chiara volontà del legislatore europeo di pervenire ad una armonizzazione piena e sostanziale della disciplina dei documenti di identità, eliminando progressivamente ogni forma di discordanza interna. Pertanto, alla data del 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee perderanno ogni efficacia giuridica, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento.

  1. INDICAZIONI OPERATIVE AI PREFETTI E AI SINDACI

La circolare richiama l’attenzione dei Prefetti affinché, nell’ambito delle proprie competenze, sensibilizzino i Sindaci sulla necessità di pianificare per tempo la sostituzione dei documenti cartacei. In particolare:

  1. le carte cartacee di nuovo rilascio dovranno recare come data di scadenza il 3 agosto 2026, e non quella ordinaria prevista dal TULPS;
  2. i Comuni sono invitati a favorire attivamente la conversione dei documenti cartacei in Carte d’Identità Elettroniche (CIE), in conformità all’art. 36 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche integrative.

Questa attività preventiva si rivela essenziale per evitare, ex post, criticità operative e amministrative derivanti dalla presenza, sul territorio, di documenti ormai privi di validità ma ancora materialmente in circolazione.

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