Tassativa la scadenza di validità fissata al 3 agosto 2026.
Di Carmine Soldano
La parabola storica della carta d’identità cartacea, per decenni strumento ordinario di riconoscimento personale, è ormai prossima alla sua conclusione. Con la Circolare n. 76/2025, il Ministero dell’Interno ha delineato un quadro interpretativo preciso e vincolante, chiarendo i termini entro cui tali documenti potranno continuare ad avere efficacia giuridica.
A partire dal 3 agosto 2026, infatti, tutte le carte d’identità cartacee rilasciate dai Comuni, benché ancora formalmente in corso di validità, cesseranno definitivamente di essere riconosciute come documenti validi, senza possibilità di proroghe o differenziazioni territoriali. Si tratta di una scadenza di rilievo non solo amministrativo, ma anche operativo, destinata ad avere effetti diretti sull’attività dei Comuni e della Polizia Locale.
- IL REGOLAMENTO UE 2019/1157: LA NUOVA ARCHITETTURA DELLA SICUREZZA DOCUMENTALE
Il Regolamento (UE) 2019/1157 costituisce il fondamento normativo di questa svolta. L’articolo 3 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza e le specifiche tecniche che devono caratterizzare le carte d’identità e i titoli di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. Inoltre, l’articolo 5, comma 2, lettera a), introduce una disposizione di carattere dirimente:
“Le carte d’identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale […] cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest’ultima data è anteriore”.
In questa categoria rientrano, ex lege, anche le carte d’identità cartacee, ancora rilasciate dai Comuni in casi eccezionali di documentata urgenza. Infatti, tali documenti non rispondono ai requisiti tecnici e di sicurezza imposti dal diritto europeo e, pertanto, sono oggetto di eliminazione progressiva.
- I CHIARIMENTI INTERPRETATIVI: LA POSIZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Per dirimere alcune incertezze applicative, il Ministero dell’Interno ha sottoposto alla Funzione Pubblica un quesito in merito a due questioni di rilievo:
- la possibilità di continuare ad utilizzare, sul territorio nazionale, le carte d’identità cartacee che risultassero ancora formalmente valide alla data del 3 agosto 2026;
- la corretta indicazione della data di scadenza sui nuovi rilasci cartacei effettuati prima di tale data.
La risposta della Funzione Pubblica, resa con nota del 7 agosto 2025 e corredata dal parere dell’Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari Europei, ha assunto un orientamento inequivocabile. Una eventuale proroga “nazionale” della validità dei documenti cartacei oltre il 3 agosto 2026 sarebbe incompatibile con la finalità del Regolamento, che è quella di uniformare a livello europeo non solo gli standard di sicurezza, ma anche la durata e la validità giuridica dei documenti di identità.
Ergo, un’interpretazione difforme esporrebbe l’Italia a rilevanti contestazioni da parte della Commissione europea, con possibili procedure d’infrazione. In altri termini: dura lex, sed lex.
- UN QUADRO UNIFORME
Un passaggio centrale della circolare riguarda la portata generale del Regolamento europeo. Esso, infatti, non distingue tra carte d’identità destinate esclusivamente all’uso interno e quelle valide per l’espatrio. L’ambito di applicazione è esteso erga omnes, ad eccezione dei soli documenti provvisori di validità inferiore a sei mesi, espressamente esclusi. Questa impostazione rivela la chiara volontà del legislatore europeo di pervenire ad una armonizzazione piena e sostanziale della disciplina dei documenti di identità, eliminando progressivamente ogni forma di discordanza interna. Pertanto, alla data del 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee perderanno ogni efficacia giuridica, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento.
- INDICAZIONI OPERATIVE AI PREFETTI E AI SINDACI
La circolare richiama l’attenzione dei Prefetti affinché, nell’ambito delle proprie competenze, sensibilizzino i Sindaci sulla necessità di pianificare per tempo la sostituzione dei documenti cartacei. In particolare:
- le carte cartacee di nuovo rilascio dovranno recare come data di scadenza il 3 agosto 2026, e non quella ordinaria prevista dal TULPS;
- i Comuni sono invitati a favorire attivamente la conversione dei documenti cartacei in Carte d’Identità Elettroniche (CIE), in conformità all’art. 36 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche integrative.
Questa attività preventiva si rivela essenziale per evitare, ex post, criticità operative e amministrative derivanti dalla presenza, sul territorio, di documenti ormai privi di validità ma ancora materialmente in circolazione.