Circolazione con veicolo confiscato

di Stefano MANINA

Con la circolare prot. 300/STRAD/1/0000022070.U/2025 del 23 luglio 2025 il Ministero degli Interno ha fornito importanti precisazioni sulla procedura da attuare nel caso in cui gli organi di polizia stradale sorprendano in circolazione un veicolo già sottoposto a confisca amministrativa divenuta ormai definitiva.

Le indicazioni fornite con la Circolare sono state condivise con l’Agenzia del Demanio e con la Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e le Prefetture.

Per prima cosa il documento chiarisce che la confisca può essere considerata definitiva quando la notifica del provvedimento nei confronti del proprietario del veicolo è stata eseguita regolarmente secondo le disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda le sanzioni da applicare la circolazione con veicolo confiscato che la circolare stessa precisa sussistere anche in caso di sosta su area ad uso pubblico, non può essere sanzionata ai sensi dell’art. 213, comma 8, del codice della strada, in quanto che tale norma fa specifico riferimento ai veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro.

Come già indicato dalla circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019, poiché la mancata consegna del veicolo all’Erario presuppone la sottrazione del bene alla disponibilità patrimoniale dello Stato, integrando diverse condotte di reato.

Infatti a seconda dei casi, è possibile ipotizzare il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 649 cp, o di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cp.

Ai fini della configurabilità del reato ex art. 334 cp, occorre che la mancata consegna del veicolo all’Erario abbia lo scopo di favorire il proprietario dello stesso; in caso contrario, la circolazione con tale veicolo da parte del custode potrebbe configurare il reato di peculato d’uso di cui all’art. 314 cp.

All’accertamento dell’illecito nei confronti del veicolo andranno attuate le procedure di cui all’art. 213, comma 6 cds, conferendo il veicolo al custode acquirente o deposito autorizzato dal Prefetto ai sensi, dandone immediata comunicazione alla Prefettura che ha emesso il provvedimento di confisca.

Nel caso in cui dalla circolazione del veicolo confiscato derivi la violazione di altre norme del Codice della Strada, la contestazione deve essere effettuata nei confronti del conducente, se identificato.

Invece il proprietario del veicolo, che viene individuato nell’Erario dello Stato a seguito della trascrizione del provvedimento di confisca, deve essere considerato estraneo alla violazione ed escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, in quanto  la circolazione del veicolo è da intendersi avvenuta contro la volontà dello stesso.

Conseguentemente gli effetti derivanti dalla circolazione del veicolo debbano ricadere sul soggetto originariamente nominato custode del veicolo all’atto dell’applicazione del sequestro cautelare che, in quanto tenuto ad osservare gli obblighi di custodia può, altresì, considerarsi responsabile di ogni illegittimo spostamento utilizzo.

Il Ministero ricorda che per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo 184/2023, è prevista una deroga all’obbligo di assicurare il veicolo quando la circolazione dello stesso è vietata in conseguenza di un provvedimento adottato dall’autorità e pertanto, nel caso in esame, essendo il veicolo gravato dalla confisca, la sua circolazione non può essere oggetto delle sanzioni di cui all’art. 193 cds.

Andrà sempre data comunicazione anche all’Agenzia del Demanio informandola di eventuali sanzioni accertate con conseguenti procedure di contestazione e/o notificazione, nonché della violazione di disposizioni penali.

La stessa provvederà ad attivare le procedure di recupero coattivo del mezzo.

IN ALLEGATO IL TESTO DELLE CIRCOLARE IN COMMENTO

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