Commissione OEPV: meno formalismi e più sostanza

Bandi appalti procedure

Quando il giudizio è collegiale anche senza verbali separati.

Di Luca Leccisotti

Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice è, insieme, un organo tecnico e un presidio di garanzia. Tecnico, perché deve tradurre contenuti qualitativi in punteggi numerici attraverso griglie, sub-criteri e coefficienti; presidio di garanzia, perché deve farlo in modo controllabile e coerente con la lex specialis, evitando che la valutazione tecnica diventi opaca, arbitraria o surrettiziamente predeterminata. È su questa linea sottile che si colloca una delle contestazioni più ricorrenti: l’assunto secondo cui le valutazioni dei singoli commissari dovrebbero essere necessariamente verbalizzate in forma autonoma e distinta, pena l’illegittimità dell’intero segmento valutativo. L’indirizzo giurisprudenziale più recente, invece, consolida una lettura meno formalistica e più aderente alla sostanza: ciò che deve essere garantito è la separazione effettiva tra il momento individuale di formazione del giudizio e la sintesi collegiale finale, non una specifica liturgia di verbalizzazione.

Il punto di partenza è giuridicamente lineare. Quando il disciplinare prevede che ciascun commissario attribuisca coefficienti discrezionali agli elementi qualitativi e che la commissione, successivamente, determini il punteggio complessivo mediante media aritmetica dei coefficienti, la struttura impone due fasi logicamente distinte. La prima è la valutazione autonoma del singolo commissario, che deve maturare secondo il proprio convincimento. La seconda è l’operazione collegiale di sintesi, che prende atto delle valutazioni individuali e le “trasforma” nel punteggio finale attraverso un calcolo di regola privo di discrezionalità. Questa architettura a due tempi non nasce per complicare il lavoro della commissione, ma per preservare l’imputabilità del giudizio al singolo e, al contempo, assicurare che l’esito sia espressione della commissione come organo collegiale.

La questione vera, però, è se tale distinzione debba manifestarsi necessariamente con tre verbali individuali distinti e analitici. Il Consiglio di Stato, Sezione III, 10 febbraio 2026, n. 1053, risolve il nodo con un criterio di sostanza: se dagli atti risulta che i commissari hanno effettivamente svolto in autonomia la verifica e la valutazione della documentazione tecnica e che, in un momento successivo, la commissione ha formalizzato la sintesi in un prospetto riepilogativo dei punteggi o dei coefficienti, la prescrizione del disciplinare deve ritenersi rispettata. La mancanza di verbali individuali autonomi, di per sé, non è viziante, perché non esiste una regola cogente che imponga quella specifica modalità di verbalizzazione, salvo che la lex specialis lo preveda espressamente o salvo ipotesi metodologiche peculiari.

Questa impostazione è importante perché disinnesca un sillogismo frequente nei ricorsi: “se non c’è verbale individuale, allora la valutazione è stata collegiale, dunque illegittima”. L’argomento non regge, perché confonde la forma della verbalizzazione con l’effettività dell’attività valutativa. Una commissione può svolgere valutazioni individuali anche senza redigere verbali separati puntuali, purché vi sia evidenza che ciascun commissario ha operato una propria ponderazione autonoma e che il collegio ha poi proceduto alla sintesi. La verbalizzazione può quindi legittimamente assumere una struttura “a due tempi”: un verbale che dà atto dell’avvio e dello svolgimento delle valutazioni autonome e un verbale successivo che attesta la conclusione delle valutazioni e riassume gli esiti nel prospetto riepilogativo. Ciò che conta è la ricostruibilità del passaggio dal giudizio individuale alla determinazione collegiale finale.

Il tema si intreccia con un altro profilo che spesso diventa pretesto di illegittimità: la coincidenza dei punteggi attribuiti dai commissari. Anche qui la giurisprudenza invita a non cedere a automatismi. La coincidenza non è, di per sé, prova di mancanza di autonomia. Può essere il risultato di una convergenza maturata a valle di un confronto interno, e il confronto dialettico è fisiologico, anzi spesso utile, perché consente di mettere a fattor comune competenze e professionalità diverse e di omogeneizzare i criteri di lettura delle offerte. Il confine, però, resta netto: la discussione collegiale può contribuire alla formazione del convincimento del singolo, ma non può precostituire il contenuto della valutazione imponendo ex ante punteggi “concordati” a prescindere dall’analisi della documentazione. In altre parole, la dialettica è ammessa come metodo di maturazione del giudizio, non come sostituzione del giudizio.

Questa chiave interpretativa è particolarmente rilevante nelle griglie “a coefficienti” seguite da media aritmetica. La media, per sua natura, non altera la separazione delle valutazioni individuali: presuppone che i coefficienti siano espressi dal singolo e poi aggregati. Ne discende che anche l’uniformità dei coefficienti, se accade, non è automaticamente sintomo di eterodirezione o di valutazione fittizia. Per sostenere un vizio non basta osservare la coincidenza numerica; occorre individuare indici concreti e seri di un processo valutativo svuotato, come ad esempio a) assenza di qualsiasi riscontro documentale sullo svolgimento delle valutazioni tecniche, b) incongruenze macroscopiche tra contenuto dell’offerta e punteggi, c) anomalie nelle tempistiche incompatibili con un esame effettivo, d) elementi oggettivi che denotino decisioni precostituite.

Naturalmente, questa linea anti-formalistica non equivale a un “liberi tutti”. Esiste almeno un’ipotesi in cui la verbalizzazione individuale diventa essenziale: il metodo del confronto a coppie. In quel caso, la struttura comparativa impone che le preferenze siano espresse individualmente e formalizzate, perché la matrice del confronto è il cuore dell’algoritmo che porta al punteggio. Proprio per questo, fuori dal confronto a coppie, la giurisprudenza tende a riconoscere che le valutazioni del singolo possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, sempre a condizione che la distinzione funzionale tra i due momenti sia realmente rispettata e ricostruibile dagli atti.

Sul piano operativo la ricaduta è concreta e interessa direttamente le stazioni appaltanti. Molti uffici temono che l’assenza di verbali individuali analitici li esponga a ricorsi. L’orientamento descritto riduce questo rischio, ma richiede disciplina documentale. Non serve produrre verbali prolissi; serve, però, garantire un minimo di architettura probatoria. In particolare, è prudente che la commissione assicuri a) la tracciabilità del momento in cui ciascun commissario procede alla valutazione autonoma, b) la chiarezza del momento in cui la commissione, in seduta collegiale, prende atto della conclusione delle valutazioni e procede alla sintesi, c) la coerenza del prospetto riepilogativo con la griglia prevista dal disciplinare, d) la gestione ordinata del confronto interno, evitando che emerga l’immagine di una valutazione “concordata” prima dell’esame delle offerte.

Anche per gli operatori economici la lezione è netta: contestare la valutazione invocando soltanto la mancanza di verbali individuali separati difficilmente è sufficiente se dagli atti si ricava una distinzione sostanziale tra i momenti valutativi. L’impugnazione deve individuare vizi effettivi della sequenza procedimentale o macroscopiche incoerenze valutative, non limitarsi a reclamare un formalismo che l’ordinamento non impone in via generale. Questo è perfettamente coerente con la logica del sindacato giurisdizionale in materia di appalti: il giudice non sostituisce il proprio giudizio tecnico a quello della commissione, ma verifica che il procedimento sia corretto, che la lex specialis sia rispettata e che non vi siano illogicità manifeste o travisamenti.

In conclusione, la linea che si consolida è di buon senso giuridico: la distinzione tra valutazione individuale e sintesi collegiale è un vincolo sostanziale, ma non richiede una rappresentazione “sacramentale” nei verbali, salvo che la lex specialis imponga forme specifiche o salvo l’adozione del confronto a coppie. La commissione può confrontarsi senza annullare l’autonomia del singolo; può giungere anche a punteggi coincidenti senza che ciò, da solo, integri un vizio; può riassumere le valutazioni in un prospetto riepilogativo purché la sequenza logica sia ricostruibile. Il diritto, qui, premia la sostanza della separazione tra i due momenti e non il culto del verbale perfetto.

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