Guardie giurate e geolocalizzazione GPS

Guardie giurate

L’ispettorato del Lavoro cerca l’equilibrio tra esigenza di sicurezza e dignità dei lavoratori.

Di Michele Mavino

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro affronta un tema particolarmente delicato, collocato al crocevia tra organizzazione aziendale, sicurezza sul lavoro e tutela della dignità del lavoratore: l’applicazione dell’art. 4 della Legge 300/1970 ai sistemi di geolocalizzazione utilizzati dalle guardie particolari giurate 1511.

La questione nasce dalla richiesta di chiarimento in ordine all’interpretazione del D.M. 269/2010, che disciplina l’attività degli istituti di vigilanza privata e prevede, per gli ambiti territoriali più estesi, l’adozione di un sistema di comunicazioni radio dotato di adeguato supporto planimetrico, ossia di geo-referenziazione. Da qui il dubbio: se la normativa settoriale impone (o comunque presuppone) l’utilizzo di strumenti di localizzazione, tali sistemi possono essere considerati “strumenti di lavoro” necessari alla prestazione, sottraendoli così alla procedura autorizzatoria prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori?

La risposta dell’Ispettorato è netta, ma costruita attraverso un percorso argomentativo lineare.

Anzitutto viene richiamato il principio di gerarchia delle fonti: il decreto ministeriale è norma regolamentare e, pertanto, non può incidere in senso derogatorio su una disposizione di legge ordinaria quale l’art. 4 della Legge n. 300/1970. Questo chiarimento iniziale è decisivo, perché impedisce di ritenere che un obbligo tecnico previsto da un regolamento possa automaticamente neutralizzare le garanzie statutarie in materia di controllo a distanza.

In secondo luogo, la circolare osserva che la geo-referenziazione non è prevista in modo generalizzato per tutte le attività di vigilanza, ma soltanto per determinati ambiti territoriali, ed è addirittura affiancata da una soluzione alternativa (centrali operative distaccate). Questo elemento contribuisce a ridimensionare l’idea che il GPS costituisca un requisito tecnico assoluto e indefettibile per l’esercizio dell’attività.

Particolarmente interessante è il passaggio in cui l’INL prende in esame la relazione tecnica aziendale, che valorizza il GPS sotto il profilo della sicurezza delle guardie giurate e dell’efficienza organizzativa. Il sistema di localizzazione, infatti, consentirebbe interventi più tempestivi in caso di emergenza, una migliore gestione degli allarmi e una più efficace pianificazione degli spostamenti.

La circolare non mette in discussione queste finalità, che appaiono pienamente legittime. Tuttavia, opera una distinzione concettuale fondamentale: uno strumento può essere utile, opportuno o persino strategico per l’organizzazione del lavoro, senza per questo diventare “necessario” alla prestazione in senso tecnico-giuridico.

Ed è proprio su questa linea che si colloca la conclusione dell’Ispettorato: il sistema GPS non può essere qualificato come strumento indispensabile per rendere la prestazione lavorativa. La guardia giurata può svolgere il servizio di vigilanza anche in assenza di localizzazione satellitare; il GPS rappresenta piuttosto uno strumento di supporto organizzativo e di sicurezza.

Ne consegue che l’installazione di tali sistemi ricade nell’ambito applicativo dell’art. 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, con la conseguente necessità di accordo sindacale o, in mancanza, di autorizzazione amministrativa dell’Ispettorato territoriale competente.

La posizione espressa si inserisce in un orientamento ormai consolidato, secondo cui l’eccezione prevista dal comma 2 dell’art. 4 — relativa agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione — deve essere interpretata in senso restrittivo. Solo gli strumenti intrinsecamente e funzionalmente indispensabili allo svolgimento dell’attività possono sottrarsi alla procedura autorizzatoria; non lo sono, invece, gli strumenti che, pur migliorando l’organizzazione o aumentando i livelli di sicurezza, consentono anche un controllo potenziale dell’attività lavorativa.

Dal punto di vista operativo, la circolare non vieta l’utilizzo del GPS, ma ne disciplina le condizioni di legittimità. Gli istituti di vigilanza dovranno pertanto attivare la procedura prevista dall’art. 4, garantire un’adeguata informativa ai lavoratori e rispettare i principi di proporzionalità e minimizzazione nel trattamento dei dati personali, anche alla luce della competenza del Garante per la protezione dei dati personali.

In definitiva, il documento ribadisce un principio di equilibrio: l’innovazione tecnologica e le esigenze di sicurezza non possono tradursi in una compressione automatica delle garanzie poste a tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. L’adozione di strumenti di geolocalizzazione è legittima, ma deve essere incanalata entro il perimetro procedurale e garantistico tracciato dallo Statuto dei lavoratori.

Condividi questo articolo!