Di Marco D’Antuoni
La Parte Sesta-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale – TUA), introdotta dalla Legge n. 68/2015, disciplina, come ben noto, una speciale procedura amministrativa per l’estinzione di alcune contravvenzioni ambientali tramite l’adempimento di specifiche prescrizioni.
Questo meccanismo deflattivo, finalizzato al ripristino ambientale, è rimasto recentemente al centro di una significativa revisione normativa a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 116/2025 (noto come “Decreto Terra dei Fuochi”).
L’obiettivo del D.L. 116/2025 è stato innalzare il livello di tutela penale per i reati ambientali più gravi, con conseguenti e notevoli ripercussioni sull’applicabilità degli artt. 318-bis e ss. TUA.
Ambito Applicativo Originario (Art. 318-bis TUA)
L’applicazione della procedura estintiva con prescrizioni, che culmina nell’estinzione del reato a seguito dell’adempimento e del pagamento di una sanzione amministrativa ridotta (pari a un quarto del massimo dell’ammenda), è da sempre rigorosamente circoscritta.
L’Art. 318-bis TUA stabilisce due presupposti cumulativi per l’attivazione della procedura:
1. Natura Contravvenzionale: L’illecito deve configurarsi come contravvenzione (reato punito con ammenda o con pena alternativa di arresto o ammenda) prevista dal D.Lgs. 152/2006;
2. Assenza di Danno o Pericolo Concreto: La contravvenzione non deve aver cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Quando tali condizioni sono soddisfatte, l’organo accertatore (Polizia Giudiziaria o Organo di Vigilanza) è tenuto a impartire una prescrizione (Art. 318-ter TUA) volta a far cessare la condotta illecita e/o a eliminare le conseguenze dannose o pericolose della violazione.
L’Impatto del D.L. 116/2025
Il D.L. 116/2025 ha inasprito il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di rifiuti, in particolare quelle relative all’abbandono e alla gestione non autorizzata, operando una trasformazione di molte contravvenzioni in delitti.
Questa riclassificazione penale ha determinato la drastica contrazione dell’ambito di applicazione della procedura estintiva ex Art. 318-bis e ss., poiché i delitti sono per definizione esclusi da tale meccanismo.
Principali Violazioni Escluse dalla procedura estintiva:
Molte delle condotte che prima potevano beneficiare delle prescrizioni sono ora qualificate come delitti, in particolare:
- nuovo Art. 255-ter TUA Abbandono di Rifiuti Pericolosi: L’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi è stato elevato a delitto, con pena detentiva e, pertanto, non più estinguibile con le prescrizioni.
- nuovo Art. 255-bis TUA: Anche l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi che metta in pericolo l’incolumità delle persone o causi un deterioramento significativo delle risorse ambientali è stato ricondotto nell’alveo dei delitti.
- Contravvenzioni Residue Ammissibili:
A seguito delle modifiche, l’unica ipotesi contravvenzionale in materia di rifiuti che conserva la possibilità di estinzione con prescrizioni, a patto che non abbia cagionato danno o pericolo concreto, è quella relativa all’art.255 comma 1 TUA.
È fondamentale sottolineare che il D.L. 116/2025 ha mantenuto altre contravvenzioni ambientali di natura “formale” o “residuale” non riguardanti i rifiuti (ad esempio, in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, ecc.), per le quali la procedura estintiva continua a trovare applicazione, sempre nel rispetto del presupposto negativo del danno/pericolo.
3. Il Funzionamento della Prescrizione (Art. 318-ter)
Nonostante la riduzione del suo campo di applicazione, il meccanismo operativo della prescrizione (Art. 318-ter) rimane invariato:
a) Obbligo di Riferimento al P.M.: L’organo accertatore ha l’obbligo di riferire immediatamente la notizia di reato al Pubblico Ministero.
b) Emissione della Prescrizione: Contestualmente, l’organo di polizia impartisce al contravventore una prescrizione specifica, asseverata dall’ente tecnico di riferimento (ad esempio, ARPA o Provincia), fissando un termine per l’adempimento (massimo 6 mesi prorogabili una sola volta).
c) Sospensione del Procedimento Penale: L’iscrizione della notizia di reato nel registro, contestuale all’emissione della prescrizione, determina la sospensione del procedimento penale.
L’adempimento tempestivo della prescrizione e il conseguente pagamento del quarto dell’ammenda massima consentono al contravventore di estinguere il reato, senza che l’Autorità Giudiziaria debba procedere all’esercizio dell’azione penale.
Conclusioni
La procedura di estinzione con prescrizioni ex Art. 318-ter TUA è stata mantenuta nel suo meccanismo, ma il suo campo di applicazione è stato ristretto a un numero molto limitato di contravvenzioni ambientali di minore entità principalmente legate all’abbandono di rifiuti non pericolosi, poiché le fattispecie più gravi sono state qualificate come delitti, per i quali tale procedura non è ammessa.
Il D.L. 116/2025 ha segnato un punto di svolta nel diritto penale ambientale, spostando il baricentro del contrasto dalle procedure di ripristino amministrativo (come le prescrizioni ex Art. 318-ter TUA) alla repressione penale vera e propria.
L’effetto è una selezione all’ingresso molto più rigida: solo le contravvenzioni meno gravi e non dannose per l’ambiente (come l’abbandono di rifiuti non pericolosi in assenza di pericolo per la salute o di significativo deterioramento ambientale) possono ancora accedere al beneficio dell’estinzione tramite adempimento.
Per tutte le altre fattispecie, qualificate come delitti, la strada è esclusivamente quella del procedimento penale ordinario.