Video – Accesso alle immagini della videosorveglianza VS privacy

Di Carmine Soldano

È una scena ormai comune nei Comandi di Polizia Locale: un cittadino entra, spesso con un misto di frustrazione e speranza, e chiede di poter “vedere le immagini della telecamera comunale”.

Il suo veicolo è stato danneggiato, oppure ha avuto un sinistro con dinamica incerta. La zona è coperta da videosorveglianza comunale e, nella sua mente (e spesso anche in quella dell’operatore), l’idea sembra semplice: basta estrarre il video. In realtà, dietro quella richiesta apparentemente banale si cela un procedimento complesso, sospeso tra esigenze di sicurezza, diritti individuali e vincoli normativi: è qui che il Comando deve muoversi cum grano salis, con equilibrio e consapevolezza giuridica!

  1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO: TRA DIRITTO D’ACCESSO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La materia si colloca all’incrocio tra due sistemi giuridici paralleli ma convergenti:

  • da un lato, la Legge 241/1990, che garantisce a ogni cittadino il diritto di accedere ai documenti amministrativi per tutelare un interesse diretto, concreto e attuale;
  • dall’altro, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Quest’ultimo, entrato pienamente in vigore in Italia il 19 settembre 2018, è stato recepito con il D. Lgs. 101/2018, che ha armonizzato il “vecchio” Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003) al quadro europeo, abrogandone solo le parti incompatibili.

Il filmato di una telecamera comunale, dunque, non è un semplice “file video”: è un documento amministrativo contenente dati personali. Ne consegue la necessità di un bilanciamento, di una vera e propria ponderatio tra trasparenza e riservatezza, tra diritto di difesa e tutela della privacy.

  1. LA GIURISPRUDENZA COME GUIDA INTERPRETATIVA

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affrontato il tema dell’accesso alle immagini della videosorveglianza, delineando un quadro interpretativo ormai consolidato.

In senso lato, i giudici riconoscono che il diritto di accesso, quando sorretto da un interesse giuridicamente rilevante e specifico, può prevalere sul diritto alla riservatezza, purché l’istanza sia circoscritta, proporzionata e rispettosa dei principi di necessità e minimizzazione del trattamento dei dati personali. L’orientamento che emerge è chiaro: la privacy non costituisce un divieto assoluto, ma un limite da bilanciare con altri diritti di pari dignità.

Ergo, l’Amministrazione, chiamata a valutare una richiesta di copia dei filmati, deve svolgere un’attenta ponderazione caso per caso, assicurando trasparenza e tutela dei dati al tempo stesso.

  1. L’ITER AMMINISTRATIVO: DAL PROTOCOLLO AL RILASCIO

Ogni istanza di accesso deve essere trattata come un procedimento amministrativo a tutti gli effetti. L’improvvisazione è pericolosa: ogni passaggio deve essere tracciato, motivato e conservato.

  • RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE

L’istanza, scritta o digitale, va immediatamente registrata. Deve contenere: giorno, ora e luogo del fatto, finalità concreta dell’accesso (es. tutela legale, ricostruzione di sinistro), e l’indicazione precisa del punto di ripresa richiesto.

  • CONGELAMENTO DEL DATO

I sistemi di videosorveglianza comunale cancellano le immagini automaticamente dopo pochi giorni (in media 5-7). Appena ricevuta la richiesta, è indispensabile bloccare o duplicare la registrazione pertinente per evitarne la sovrascrittura. Un gesto semplice, ma giuridicamente decisivo: senza quel “blocco”, il diritto di accesso diventa impossibile ex post.

  • VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

Segue la fase più delicata: verificare se il richiedente ha un interesse qualificato e se nelle immagini compaiono terzi non coinvolti. In tale ultimo caso, questi ultimi (i cosiddetti “controinteressati”) devono essere informati, potendo esprimere opposizione entro dieci giorni. La loro opposizione, tuttavia, non è vincolante: l’amministrazione deve decidere secundum legem e rationem, motivando il bilanciamento operato.

  • RILASCIO O DINIEGO MOTIVATO

Se l’accesso viene concesso, le immagini devono essere fornite solo nella parte pertinente, oscurando volti, targhe e dati non indispensabili.

Se, invece, viene negato, il diniego deve essere motivato in modo puntuale, citando le ragioni giuridiche e tecniche (ex multis: cancellazione dei dati, assenza d’interesse concreto, segreto istruttorio).

  1. PRASSI VIRTUOSE

La prassi virtuosa prevede:

  • una compliance interna che scandisca fasi, responsabilità e tempi;
  • una modulistica dedicata, per standardizzare le istanze;
  • la formazione tecnica del personale, specie su procedure digitali (oscuramento, tracciabilità, hash code);
  • una comunicazione trasparente con il cittadino, evitando frasi evasive o burocratiche.
  1. IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA EFFICIENZA E TUTELA

L’accesso ai filmati di videosorveglianza, dunque, è un banco di prova della maturità amministrativa dei Comandi. Non basta conoscere la norma, occorre comprenderne lo spirito!

Il bravo operatore non è quello che dice sempre “sì”, né quello che dice sempre “no”, ma è colui che sa decidere con ponderazione, logica e metodo.

Come ricorda un noto principio del diritto amministrativo, in medio stat virtus: l’equilibrio è la vera forma della giustizia, anche, e soprattutto, nell’era digitale.

In conclusione, la Polizia Locale ha il compito di far sì che la tecnologia non diventi né un muro né un labirinto, ma una via, chiara e percorribile, verso la verità dei fatti.

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