di Stefano MANINA
Con una circolare del 17 settembre scorso la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha fornito puntuali indicazione sui criteri applicativi in sede di revisione e di
controllo su strada in merito ai vetri parabrezza parzialmente danneggiati,
Il tutto in risposta a numerose richieste di chiarimenti in ordine alla procedura da adottare in sede di
revisione qualora i vetri parabrezza risultino parzialmente danneggiati e con il fine di rendere uniforme il giudizio riguardante l’esito della revisione
In particolare la circolare richiama l’Allegato 1 al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 214 del 19 maggio 2017,di trasposizione delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/45/UE, nella parte che attiene ai requisiti minimi previsti dalla normativa ai fini del superamento del controllo tecnico, in materia di campo di visibilità e dello stato dei vetri,.
Il Ministero osserva come le uniche disposizioni operative in esso contenute dono quelle indicanti le anomalie per le quali deve essere conferito come esito, in base al caso, “ripetere” o “sospeso dalla circolazione”:
Campo di visibilità (3.1):
– Ostacoli nel campo visivo del conducente che incidono materialmente sulla visibilità in avanti
o sui lati compresa nell’area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza, o area di pulitura
interna delle spazzole del parabrezza danneggiata, o specchi esterni non visibili.
Stato dei vetri (3.2):
– Vetro, o pannello trasparente (se autorizzato), graffiato o scolorito (area di pulitura esterna delle
spazzole del parabrezza), o area di pulitura interna delle spazzole del parabrezza danneggiata,
o specchi esterni non visibili;
– Vetro o pannello trasparente (comprese le pellicole riflettenti o colorate) non conforme alle
specifiche dei requisiti previsti (area di pulitura esterna delle spazzole del parabrezza), o area
di pulitura interna delle spazzole del parabrezza danneggiata, o specchi esterni non visibili;
– Vetro o pannello trasparente in condizioni inaccettabili, o visibilità attraverso l’area di pulitura
interna delle spazzole del parabrezza gravemente compromessa.
Pertanto il MIT chiarisce che l’esito “regolare” della revisione potrà essere espresso quando la scheggiatura presente sul vetro parabrezza risponda ai seguenti criteri.
Per tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico 0inferiore o uguale a 3,5 t:
1. non eccede la dimensione massima di 15-20 millimetri;
2. è individuata ad una distanza non superiore a 20-25 millimetri dai montanti, dal bordo inferiore ovvero dal bordo superiore del vetro parabrezza;
3. non si trova nella zona interessata dall’azione del tergicristallo che interferisce con la visuale del
conducente;
4. si sia provveduto alla riparazione del vetro parabrezza mediante cristallizzazione, polimerizzazione della resina, ovvero una delle tecniche che ne garantiscono la corretta efficienza.
Per tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:
1. non eccede la dimensione massima di 20-25 millimetri;
2. è individuata ad una distanza non superiore a 25-50 millimetri dai montanti, dal bordo inferiore ovvero dal bordo superiore del vetro parabrezza;
3. non si trova nella zona interessata dall’azione del tergicristallo che interferisce con la visuale del
conducente;
4. si sia provveduto alla riparazione del vetro parabrezza mediante cristallizzazione, polimerizzazione della resina, ovvero una delle tecniche che ne garantiscono la corretta efficienza.
Conseguentemente la circolare chiarisce che qualora tali condizioni non siano soddisfatte è sempre necessario sostituire il vetro parabrezza al fine di ottenere esito regolare in sede di revisione periodica.
La certificazione dell’avvenuta corretta riparazione, deve essere presente a bordo del veicolo e presentata in sede di revisione del veicolo o a richiesta degli organi di Polizia in caso di controllo su strada.
IN ALLEFGATO LA CIRCOLARE IN COMMENTO.









