Pagamento immediato ex art. 207 CdS

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Quando è esclusa la natura cauzionale del versamento.

Di Mavino Michele

L’ordinanza in esame si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta e dei suoi effetti preclusivi sull’impugnazione del verbale di accertamento e sulle contestazioni relative alla violazione principale.

La Corte è chiamata a pronunciarsi su una vicenda articolata, nella quale il ricorrente aveva impugnato sia il verbale per eccesso di velocità, accertato mediante telelaser, sia la successiva sanzione accessoria dell’inibizione alla guida nel territorio nazionale, lamentando, tra l’altro, di essere stato indotto al pagamento immediato senza essere informato della possibilità di versare una cauzione ai sensi dell’art. 207 Codice della Strada e proponendo, in via incidentale, querela di falso avverso il verbale.

Il primo profilo di rilievo dell’ordinanza riguarda la conferma netta del principio secondo cui il pagamento in misura ridotta ex art. 202 C.d.S. costituisce una scelta alternativa e incompatibile con l’esperimento dei rimedi giurisdizionali avverso la violazione contestata. La Corte ribadisce che tale effetto preclusivo opera ex lege e prescinde dalle eventuali informazioni fornite – o non fornite – dagli agenti accertatori.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Cassazione chiarisce che, nel caso di veicoli immatricolati all’estero, il pagamento immediato della sanzione non rappresenta un’anomalia procedimentale, ma è espressamente previsto dalla normativa vigente. Ne consegue che, una volta accertato documentalmente l’avvenuto pagamento in misura ridotta, non residua spazio per contestazioni sulla legittimità della violazione principale, né in via ordinaria né attraverso strumenti incidentali.

Un secondo snodo centrale della decisione riguarda la querela di falso, che la Corte dichiara inammissibile per difetto dei requisiti formali e sostanziali prescritti dall’art. 221 c.p.c. L’ordinanza richiama un orientamento costante secondo cui la querela deve contenere, a pena di nullità insanabile, l’indicazione puntuale degli elementi e delle prove della dedotta falsità, non essendo sufficiente una mera contestazione difensiva o la prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti.

Nel caso di specie, la Corte evidenzia come le doglianze del ricorrente si risolvano in una critica all’operato degli agenti accertatori – in particolare per l’asserita omissione di avvisi informativi – ma non individuino alcun elemento oggettivo di falsità del verbale, neppure sotto il profilo presuntivo. Viene inoltre chiarito che l’art. 207 C.d.S. non prevede uno specifico obbligo informativo in capo agli agenti circa l’alternatività tra cauzione e pagamento in misura ridotta, circostanza che indebolisce ulteriormente l’impianto difensivo.

Quanto alla sanzione accessoria, la Corte ribadisce un principio di particolare rilevanza pratica: il pagamento in misura ridotta non incide sull’applicazione delle sanzioni accessorie, ma comporta una rinuncia implicita a contestare la violazione principale che ne costituisce il presupposto giuridico. Pertanto, non è consentito impugnare il provvedimento accessorio deducendo vizi o cause di giustificazione riferite all’infrazione presupposta, come lo stato di necessità o l’asserita irregolarità dello strumento di rilevazione.

In tal senso, l’ordinanza si pone in piena continuità con l’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2008 e più volte ribadito negli anni successivi, rafforzando la coerenza sistematica della disciplina sanzionatoria del Codice della Strada.

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