Sinistri con lesioni: la valenza probatoria di CAI e referto

Chatgpt image 9 nov 2025, 16 19 49

Di Michele Mavino

La sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria nr 1125/2025, si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata che attribuisce centralità alla prova del fatto storico e del nesso causale nei giudizi risarcitori da circolazione stradale. La Corte d’Appello, con una motivazione ampia e strutturata, rigetta l’impugnazione proposta dal danneggiato, ritenendo non superate le gravi criticità probatorie già evidenziate dal Tribunale.

La sentenza è di particolare interesse perché affronta, in modo sistematico, il tema della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, chiarendo i limiti entro i quali possono assumere rilievo la prova testimoniale, la documentazione sanitaria e il modulo di constatazione amichevole (CAI).

In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui l’atto di appello, nel regime anteriore alla riforma Cartabia, non deve assumere forme sacramentali, ma deve contenere una chiara individuazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.

Il Collegio ribadisce la natura del giudizio di appello come revisio prioris instantiae, escludendo che sia necessario un progetto alternativo di sentenza e valorizzando invece la sufficiente specificità delle doglianze formulate dall’appellante.

Nel merito, l’appello viene integralmente rigettato. La Corte conferma che non è stata raggiunta la prova dell’effettiva verificazione del sinistro, né del collegamento eziologico tra l’asserito investimento e le gravi lesioni riportate.

Particolarmente significativa è l’analisi svolta su tre profili:

Assenza del referto di Pronto Soccorso

La Corte attribuisce un rilievo centrale alla mancata presentazione del danneggiato presso una struttura di emergenza nell’immediatezza del fatto. Il referto di Pronto Soccorso viene qualificato come atto pubblico dotato di fede privilegiata, idoneo a “cristallizzare” la dinamica dell’evento e le prime dichiarazioni dell’infortunato.

In presenza di lesioni gravi (frattura di tibia e perone), l’assenza di un accesso immediato al Pronto Soccorso viene ritenuta anomala secondo l’id quod plerumque accidit, soprattutto considerando l’età avanzata del danneggiato.

Incongruenze testimoniali rilevanti

La Corte non considera le contraddizioni emerse come meri dettagli marginali, ma come disallineamenti su circostanze essenziali:

  • l’identità del conducente del veicolo;
  • la presenza o meno di persone che avrebbero prestato soccorso;
  • l’orario del sinistro.

Tali incongruenze, valutate complessivamente, minano l’attendibilità della ricostruzione attorea e legittimano il giudizio di inattendibilità già espresso in primo grado.

Irrilevanza probatoria della CTU e del parere medico fiduciario

La Corte chiarisce che la consulenza medico-legale non può supplire alla mancanza di prova del fatto storico. Analogamente, la valutazione del medico fiduciario dell’assicurazione, svolta a fini meramente estimativi, non è idonea a dimostrare né l’an debeatur né la riconducibilità causale delle lesioni a un sinistro stradale.

Di particolare interesse è il passaggio relativo al modulo di constatazione amichevole. Pur riconoscendone, in astratto, il valore di presunzione semplice, la Corte afferma che in un quadro probatorio gravemente compromesso, il CAI non può assumere funzione dirimente, soprattutto quando le incongruenze inducono a dubitare della stessa verificazione del sinistro.

Condividi questo articolo!