Di Michele Mavino
Con l’ordinanza n. 32988/2025, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente previsto dall’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, chiarendo in modo netto il rapporto tra tale obbligo e la pendenza di un ricorso avverso il verbale presupposto.
La Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza: l’obbligo di comunicare i dati del conducente non sorge automaticamente con la notifica del verbale presupposto, ma solo una volta definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione eventualmente proposti contro quell’accertamento. Fino a tale momento, non può configurarsi la violazione autonoma di cui all’art. 126-bis C.d.S.
Nel caso di specie, il proprietario del veicolo aveva tempestivamente rappresentato all’organo accertatore la pendenza del giudizio di opposizione contro il verbale principale, comunicando quindi un giustificato motivo della mancata indicazione dei dati del conducente. Tale comportamento, secondo la Cassazione, è pienamente conforme al dettato normativo e non può dar luogo all’irrogazione della sanzione per omessa comunicazione.
Di particolare rilievo operativo è il passaggio in cui la Corte chiarisce che se il ricorso contro il verbale presupposto viene accolto, viene meno il presupposto stesso per l’applicazione dell’art. 126-bis; se invece il ricorso viene rigettato, l’amministrazione deve rinnovare l’invito a comunicare i dati del conducente, facendo decorrere ex novo il termine di sessanta giorni dalla nuova richiesta.
Ne deriva che l’invio di un unico invito “anticipato”, non seguito da una nuova richiesta dopo la definizione del giudizio, non è idoneo a fondare legittimamente la sanzione.
Per la polizia locale, la pronuncia assume rilievo pratico rilevante: impone una gestione particolarmente attenta dei procedimenti ex art. 126-bis, soprattutto nei casi in cui l’interessato abbia documentato la pendenza di un ricorso. In tali situazioni, l’ufficio deve sospendere l’iter sanzionatorio relativo alla mancata comunicazione e verificare l’esito del giudizio sul verbale principale, evitando automatismi che espongono l’ente a contenzioso e annullamenti.










