Non ci sono scusanti per chi non arriva in tempo alla preselezione.
Di Michele Mavino
La pronuncia del TAR Lazio 987/2026 ribadisce con chiarezza il principio secondo cui la mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova concorsuale comporta l’automatica esclusione, anche quando l’assenza sia determinata da cause non imputabili alla volontà dell’interessato.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva dedotto di non aver potuto raggiungere la sede d’esame a causa di un ingorgo stradale provocato da uno sciopero generale nazionale, chiedendo, in via principale o subordinata, di essere ammessa a una prova asincrona ovvero direttamente alle prove successive. Il TAR ha tuttavia ritenuto manifestamente infondate tali pretese, valorizzando in primo luogo la lex specialis del concorso, la quale prevedeva espressamente che la mancata presentazione alla prova preselettiva, “per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore”, determinasse l’esclusione dalla procedura.
Sotto il profilo sistematico, il Collegio richiama il principio di ordine generale secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti – anche se riconducibili a caso fortuito o forza maggiore – sono irrilevanti ai fini della regolarità della procedura selettiva. Tale principio, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, risponde all’esigenza di garantire la par condicio dei partecipanti, la certezza delle regole concorsuali e la speditezza dell’azione amministrativa, evitando che singole situazioni personali possano incidere sulla parità di trattamento tra i candidati.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui il TAR distingue l’ipotesi in esame da quelle, più limitate, in cui la giurisprudenza ha ammesso deroghe eccezionali al rigoroso rispetto delle regole concorsuali. Nel caso concreto, infatti, l’evento impeditivo non solo non era imprevedibile, ma risultava addirittura programmato e conoscibile ex ante, trattandosi di uno sciopero generale regolarmente proclamato. Da ciò il Collegio fa discendere un onere di ordinaria diligenza in capo alla candidata, la quale avrebbe dovuto considerare per tempo i possibili disagi alla circolazione e organizzarsi di conseguenza.
La sentenza chiarisce inoltre che non può farsi riferimento, in via analogica, a precedenti concernenti eventi del tutto eccezionali e imprevedibili (come improvvise chiusure stradali per emergenze), poiché tali situazioni si collocano al di fuori della sfera di controllo del candidato e presentano una diversa connotazione giuridica. Nel caso deciso, invece, l’impedimento è stato correttamente ricondotto nell’alveo degli impedimenti soggettivi, che il sistema concorsuale considera, per regola generale, irrilevanti.










