Le strisce blu “non nascono nel vuoto”: il TAR sulle soste a pagamento

Strisceblu

Di Giuseppe Vecchio

La sentenza del TAR Campania n. 126/2026 R.P.C. offre un’importante occasione per tornare a esaminare la disciplina della sosta a pagamento, una materia che, sebbene delineata dal legislatore in termini apparentemente chiari, viene non di rado disattesa nella prassi amministrativa di molti Comuni italiani. In tali contesti, la ricerca di soluzioni “elastiche” finisce spesso per tradursi in un esercizio del potere privo dei necessari presupposti di legittimità.

Nella sentenza in questione, la Corte non risparmia una censura particolarmente severa in ordine alla mancata e contestuale individuazione delle aree di sosta gratuita, requisito imposto dall’art. 7 del Codice della strada quale condizione sostanziale di legittimità, in sede di pianificazione della individuazione delle aree di sosta a pagamento. La previsione normativa è inequivocabile: la sosta a pagamento può dirsi legittima soltanto se accompagnata dalla concreta e verificabile disponibilità di stalli liberi “sulla stessa area o nelle immediate vicinanze”.

Ebbene, nella delibera impugnata, a fronte di una puntuale e dettagliata quantificazione degli stalli a pagamento, il Comune si limita a indicare per gli “stalli bianchi” una generica e indeterminata formula: «da verificare», rinviando sostanzialmente l’individuazione ad un momento successivo. Un’espressione che, secondo il TAR, rivela l’assenza di una reale istruttoria comparativa.

L’istruttoria funzionale all’istituzione delle aree di sosta a pagamento deve essere simultanea e bilanciata, non potendo limitarsi a fotografare un “solo lato” della disciplina. In caso contrario, viene tradita la ratio stessa della norma, che è quella di garantire un equilibrio tra le esigenze di regolazione del traffico e la tutela della libera fruizione delle aree urbane da parte della collettività.

La pronuncia si configura, dunque, come un chiaro monito per gli enti locali: le “strisce blu” non costituiscono un automatismo amministrativo, ma rappresentano un’eccezione condizionata a un rigoroso bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti. Non è quindi accettabile una pianificazione delle aree di sosta approssimativa e lacunosa, fondata su “formule vaghe” e rinvii a “future valutazioni”.

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