Spese di trasferta

Il rimborso viaggio che sembra “logico” ma non è una trasferta (e rischia di essere illegittimo.

di Luca Leccisotti

La tentazione è comprensibile: un ente utilizza un dipendente di un’altra amministrazione per colmare vuoti di organico in settori essenziali e, per rendere sostenibile la collaborazione, vorrebbe rimborsare le spese di viaggio necessarie a raggiungere la sede di servizio. Peccato che, sul piano giuridico, ciò che appare equo non coincide affatto con ciò che è qualificabile come trasferta o missione rimborsabile secondo i canoni della disciplina del rapporto di lavoro pubblico e della contabilità. La Deliberazione n. 97/2025/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata è istruttiva perché ricostruisce con rigore due snodi che nella prassi vengono spesso confusi: (i) quando un quesito è ammissibile in sede consultiva e (ii) quando lo spostamento del lavoratore può essere trattato come trasferta rimborsabile.

Il primo snodo è di metodo, ma ha conseguenze operative immediate. La richiesta proveniente dal Comune di Accettura viene dichiarata oggettivamente inammissibile perché non attiene alla contabilità pubblica in senso “dinamico”, ma tende a ottenere una sorta di avallo sulla liceità sostanziale di un rimborso avente mero riflesso finanziario sul bilancio. La Corte ribadisce che non basta che un atto produca spesa per radicare la competenza consultiva: occorre che la questione investa l’interpretazione di norme che, in quanto principi di coordinamento della finanza pubblica, impongano limiti e vincoli direttamente finalizzati al contenimento della spesa o alla corretta gestione delle risorse pubbliche. Quando, invece, si chiede se “si può pagare” una determinata voce, senza ancorare il quesito a un vincolo di coordinamento o a una regola di sistema sulla spesa, il parere non è lo strumento utilizzabile. La ricaduta pratica è evidente: il quesito, se non correttamente costruito, non ottiene risposta e lascia l’ente esattamente nel punto di partenza, ma con una traccia documentale che certifica l’inammissibilità dell’impostazione.

Il secondo snodo è quello sostanziale che interessa davvero le amministrazioni: la qualificazione giuridica dello “scavalco d’eccedenza” (art. 1, comma 557, legge 311/2004) e la sua differenza strutturale rispetto allo “scavalco condiviso”. La deliberazione – pur collocandosi in un perimetro consultivo e quindi con i limiti tipici di tali pronunce – richiama un dato che, nella pratica, dovrebbe orientare la redazione delle convenzioni e la gestione del personale: lo spostamento del dipendente impiegato in scavalco d’eccedenza per raggiungere la sede del Comune utilizzatore non è automaticamente riconducibile a missione o trasferta. In termini chiari: il tragitto per recarsi presso l’ente che utilizza la prestazione non è, di regola, uno “spostamento per servizio” indennizzabile, ma l’onere ordinario di raggiungimento del luogo di lavoro. Se manca la qualificazione giuridica presupposta, il rimborso chilometrico non può essere riconosciuto “per analogia” con le trasferte, perché l’analogia – in materia di spesa pubblica e di trattamenti economici – è un terreno notoriamente scivoloso e, spesso, precluso.

La Corte valorizza, in controluce, il vero discrimine operativo: nel caso dello scavalco condiviso, il riconoscimento del rimborso chilometrico è previsto in modo tipizzato dalla contrattazione collettiva, e ciò avviene entro un perimetro definito di limiti e condizioni. Viene richiamato, in particolare, l’art. 23, comma 4, del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, con rinvio alle disposizioni che disciplinano il trattamento di missione/trasferta e le condizioni di rimborsabilità. Il significato sistemico è netto: dove l’ordinamento (norma o contratto collettivo) intende consentire un ristoro dei costi di spostamento, lo prevede espressamente e lo delimita; fuori da quel perimetro, non si crea un potere di spesa “creativo” solo perché lo spostamento, nella prassi, è gravoso.

Le implicazioni operative, a questo punto, sono tre e non ammettono ambiguità. Primo: evitare di travestire da rimborso spese ciò che, giuridicamente, è costo ordinario di raggiungimento del luogo di lavoro; è l’errore tipico che genera rilievi perché non è una questione di importo, ma di mancanza del presupposto. Secondo: scegliere consapevolmente lo strumento organizzativo. Se l’obiettivo è rendere sostenibile la mobilità del lavoratore anche sul piano dei costi di spostamento, occorre valutare istituti che abbiano una disciplina espressa coerente con tale esito; lo scavalco d’eccedenza, invece, non consente di importare automaticamente la disciplina della trasferta. Terzo: redigere le convenzioni tra enti con chiarezza, prevedendo – senza formule elastiche – che eventuali oneri di spostamento non siano trattati come missioni/trasferte rimborsabili se non ricorrono i presupposti normativi o contrattuali, così da prevenire aspettative, contenziosi interni e, soprattutto, spese difficilmente difendibili in sede di controllo.

In conclusione, la Deliberazione n. 97/2025/PAR (Basilicata) consegna un messaggio sobrio ma decisivo: l’efficienza organizzativa non legittima, da sola, il rimborso di spese di viaggio come se si trattasse di missione; e, quando si maneggiano rimborsi e trattamenti economici del personale, la base giuridica non si “immagina”, si trova. Se non c’è, la soluzione non è forzare la categoria della trasferta, ma ripensare lo strumento di utilizzo del personale e la relativa architettura convenzionale dentro i binari tipizzati dall’ordinamento.

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