Videopodcast – Tutela penale dell’ambiente

Reati ambientali

Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare il Decreto attuativo della Direttiva (UE) 2024/1203.

Di Carmine Soldano

  1. INTRODUZIONE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, recante disposizioni rafforzate in materia di tutela penale dell’ambiente, destinata a sostituire le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Il provvedimento, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, e del Ministro della giustizia, Carlo Nordio, si inscrive nel solco di un progressivo inasprimento del sistema penale ambientale, rispondendo all’esigenza, ormai strutturale, di contrastare fenomeni criminosi sempre più articolati, pervasivi e connotati da una spiccata dimensione transnazionale.

  • L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO PENALE AMBIENTALE

L’intervento normativo mira a consolidare la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, tenendo conto dell’accresciuta rilevanza dei fenomeni di degrado eco-sistemico, della perdita di biodiversità e degli effetti dei mutamenti climatici, che incidono in modo diretto sulla sicurezza dei territori e sulla salute collettiva.

In tale prospettiva, il decreto interviene sul Codice penale, aggiornando e integrando la disciplina degli eco-delitti, con particolare riferimento:

  • alle fattispecie di inquinamento ambientale;
  • alle nuove ipotesi di traffico di prodotti inquinanti;
  • alla produzione e commercializzazione di sostanze ozono-lesive;
  • all’utilizzo illecito di gas a effetto serra.

Di particolare rilievo è il potenziamento delle circostanze aggravanti e la più puntuale definizione della nozione di condotta abusiva, elemento cardine per l’inquadramento penalistico delle violazioni ambientali più gravi. Il trattamento sanzionatorio viene calibrato secondo criteri di proporzionalità ed effettività, in linea con le indicazioni della normativa eurounitaria.

  • RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E PREVENZIONE ORGANIZZATIVA

Il decreto amplia, inoltre, il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tale estensione rafforza la funzione preventiva del sistema, imponendo a società, imprese ed enti collettivi l’adozione di modelli organizzativi idonei a presidiare e mitigare il rischio-reato in ambito ambientale. Trattasi di un passaggio di particolare rilievo anche per gli Enti Locali, chiamati ex professo a vigilare su attività produttive, cantieri, gestione dei rifiuti e uso del territorio, ambiti nei quali il rischio di commissione di illeciti ambientali risulta strutturalmente elevato.

  • COORDINAMENTO INVESTIGATIVO E STRATEGIA NAZIONALE

Sul piano istituzionale, il Decreto de quo prevede l’istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, al quale partecipano:

  • il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;
  • i Procuratori generali presso le Corti d’appello;
  • il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

L’obiettivo è assicurare un coordinamento più efficace e tempestivo tra le autorità coinvolte nella prevenzione e repressione dei reati ambientali, superando frammentazioni operative e disomogeneità territoriali. Inoltre, il Parlamento, entro il 21 maggio 2027, dovrà elaborare e pubblicare la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, documento programmatico che individuerà le priorità di intervento, valuterà le risorse necessarie e promuoverà azioni di sensibilizzazione capillare della collettività sulla tutela dell’ambiente.

  • FOCUS OPERATIVO: LE RICADUTE PER LA POLIZIA LOCALE

L’attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 comporta significative implicazioni operative per la Polizia Locale, chiamata sempre più a svolgere un ruolo di presidio avanzato e qualificato del territorio in materia ambientale.

In particolare:

  • Rafforzamento delle attività di controllo. L’ampliamento delle fattispecie penali e delle ipotesi di responsabilità degli enti impone un innalzamento qualitativo dei controlli su:
  • gestione dei rifiuti;
  • attività produttive e artigianali;
  • cantieri edili;
  • emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
  • Centralità della notizia di reato. La più precisa definizione della condotta abusiva richiede una particolare diligenza redazionale nella predisposizione degli atti di polizia giudiziaria, con descrizioni puntuali delle violazioni accertate, del contesto ambientale e del nesso eziologico tra condotta ed evento lesivo.
  • Interazione con la responsabilità 231. Gli operatori di Polizia Locale dovranno valutare, ad abundantiam, la possibile rilevanza delle condotte accertate anche ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente, segnalando all’Autorità giudiziaria eventuali profili riconducibili al D.Lgs. 231/2001.
  • Integrazione nei sistemi di coordinamento. Il nuovo Sistema nazionale di contrasto alla criminalità ambientale rende strategico il flusso informativo ascendente proveniente dai livelli territoriali, valorizzando il ruolo della Polizia Locale quale primo anello della catena investigativa e repressiva.
  • CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il decreto attuativo della direttiva (UE) 2024/1203 segna un’ulteriore evoluzione del diritto penale ambientale, sempre meno settoriale e sempre più orientato a una tutela integrata, sistemica e multilivello del bene “ambiente”.

In tale scenario, la Polizia Locale non è più mero soggetto ausiliario, ma attore istituzionale primario nel sistema di prevenzione e repressione dei reati ambientali, chiamata a coniugare competenza tecnica, capacità investigativa e conoscenza radicata del territorio. Un ruolo che, se adeguatamente sostenuto da formazione continua e coordinamento interistituzionale, può rappresentare un autentico moltiplicatore di efficacia nella difesa dell’ambiente e della legalità diffusa.

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