Di Gustavo Meola
I recenti fatti di cronaca nera avvenuti nel nostro Paese ed i gravi disordini verificatisi a Torino in occasione della manifestazione organizzata per contestare lo sgombero del centro sociale Askatasuna hanno indotto il Governo ad accelerare l’esame del Decreto Legge recante ”Disposizioni Urgenti in materia di Sicurezza Pubblica”. Il suddetto provvedimento tra l’altro ha evidenziato la necessità di arginare il crescente fenomeno dei reati contro la persona commessi da minori, reati nei quali sempre più frequentemente vengono adoperate armi da taglio e strumenti atti ad offendere con una ferocia che sta scuotendo non poco l’opinione pubblica. Ed è proprio sulle misure statuite al riguardo che intendiamo soffermarci in questa sede atteso che tanto i cittadini quanto gli Operatori di Polizia sono da tempo convinti della inderogabile urgenza di perfezionamento della legislazione corrente ai fini di una maggiore efficacia soprattutto nell’ambito della prevenzione. In sintesi relativamente alle armi da taglio e simili strumenti il Decreto modifica l’Art. 4 della Legge 110 del 18 aprile 1975 prevedendo che “Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni“. La pena è aumentata da un terzo alla metà (Art. 4 bis L.110/1975) quando il fatto è commesso: da persone travisate o da più persone riunite; all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione; nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, ivi comprese metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone od una riunione pubblica.
E’ previsto oltretutto che in tali circostanze gli Ufficiali ed Agenti di P.G. trasmettano i relativi atti al Prefetto ai fini dell’adozione, per un periodo fino ad un anno, di sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione della patente di guida (del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) o della licenza di porto d’armi e divieto di conseguirla. In quanto compatibile si applica la medesima procedura prevista per gli illeciti amministrativi correlati all’uso personale di sostanze stupefacenti, il tutto dandone comunicazione all’A.G. competente. Ad integrazione dell’Art. 4 bis della Legge 110/975 (la cui rubrica è sostituita con la seguente: ”Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio”) è contemplata altresì la pena da uno a tre anni per chiunque porta fuori dalla propria abitazione strumenti con lama a due tagli e a punta acuta. La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo «a farfalla» ovvero camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti. In tutti questi casi si procede alla confisca del corpo del reato. Quando i fatti di cui sopra sono commessi da minori degli anni 18, il nuovo Art. 4 ter della Legge 110/1975 stabilisce una sanzione amministrativa da 200 a 1000 euro a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Ed ancora l’Art. 4 quater, che va ad aggiungersi al testo, prevede il divieto di vendita di strumenti atti ad offendere ai minori, ugualmente su web o piattaforme elettroniche, in quest’ultimo caso con compiti, sia di vigilanza che sanzionatori, affidati all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonchè l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità tranne i casi in cui la maggiore età del compratore sia manifesta. In caso di inottemperanza scatta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro con chiusura dell’esercizio fino a 15 giorni. La reiterazione della condotta comporta una sanzione da 1000 a 6000 euro con chiusura da 15 a 45 giorni e da 2000 a 12000 euro in caso di ulteriore inoservanza con revoca della licenza. Tra l’altro per quanto riguarda internet e piattaforme elettroniche in caso di inadempienza l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede, previa diffida ad uniformarsi entro 30 giorni, ad adottare ogni misura utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino delle condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida. Il precetto di cui all’Art. 4 ter è operante allo stesso modo in caso di vendita non commerciale o cessione tra privati.
Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle accessorie dall’autorità competente per il rilascio della licenza all’esercizio dell’attività. Si aggiunga a ciò che, a parziale modifica del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modif., non sono ammessi in Italia gli stranieri extracomunitari condannati, anche con sentenza non definitiva, per alterazione e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (Art. 3-24 L.110/1975) o per porto di armi per cui non è ammessa licenza (Art. 4 bis L.110/1975). Per quanto riguarda poi la prevenzione della violenza giovanile in particolare, come sappiamo, l’Art. 5 del Decreto 123 del 5/9/2023 (cd.Decreto Caivano, come modificato dalla Legge 159 del 13/11/2023) prevede la possibilità di irrogare l’avviso orale ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Orbene il nuovo Decreto Sicurezza stabilisce che per i reati di Lesioni personali (Art.582 C.P.), Violenza privata (Art.610 C.P.). Minaccia (Art.612 C.P.) e Danneggiamento (Art. 635 C.P.), per i quali in assenza della relativa querela o denuncia è comunque applicabile la procedura dell’Ammonimento quando sono commessi nei confronti di altro minorenne, nel caso di reiterazione del reato successiva all’ammonimento predetto sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro a carico dell’esercente la reponsabilità genitoriale.
Un’altra modifica prevede che la procedura di ammonimento di cui sopra possa essere disposta pure per i reati di lesioni personali, rissa per cui è sufficiente la sola partecipazione (Art. 588/1° comma C.P.), violenza privata e minacce, quando il fatto è commesso con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.
Infine è inoltre aggiunto il comma 3 bis all’articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (in materia di bullismo e cyberbullismo) analogamente decretando che quando è il reato di ingiuria (depenalizzato), diffamazione, minaccia, diffusione di immagini o video sessualmente espliciti e trattamento illecito (parimenti mediante internet) di dati in violazione del Dlgs 196/2003 e success. modif. è commesso da un minore degli anni 14 nei confronti di altro minore successivamente all’ammonimento (irrogabile fino a che non sia stata proposta querela o denuncia) sia applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro nei confronti di chi esercita la responsabilità genitoriale. Per ovvi motivi di praticità è sparito invece dal Testo il preannunciato obbligo per i commercianti di munirsi di registro in formato elettronico in cui annotare giornalmente la vendita di coltelli e strumenti dotati di lama.
Come si può notare dall’analisi della normativa in questione appare evidente la risoluta volontà dell’Esecutivo di sensibilizzare i soggetti titolari della responsabilità genitoriale ad un maggiore controllo dei minori, specialmente quando quest’ultimi hanno già evidenziato comportamenti problematici contrari alla legge. E del resto queste misure di carattere amministrativo rafforzano astrattamente la parallela responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti compiuti dai figli minori. Non si può negare infatti che siano idealmente convergenti con il codice civile che all’Art. 2048 sancisce la responsabilità per ”danno cagionato dal fatto illecito di minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela” che abitano con essi, tranne nel caso in cui provino di non aver potuto impedire l’evento. Insomma questo Decreto Sicurezza pone l’accento tanto sulla culpa in vigilando quanto sulla culpa in educando dell’esercente la responsabilità genitoriale che si ritiene non possa esimersi dal sia pure (oggi più di ieri) gravoso ed articolato compito di educare le nuove generazioni al rispetto della legalità e delle regole etico/morali si cui si fonda la nostra Società.










