La doppia vita del dipendente pubblico: l’iscrizione all’albo può costare il posto

Di Giuseppe Vecchio
La sentenza n.r.g. 6219/2026 della Corte di Cassazione, si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, in tema di incompatibilità tra impiego pubblico e esercizio della professione forense, chiarendo ulteriormente i limiti entro cui può “muoversi” il dipendente pubblico che svolga attività professionali.
Il caso riguarda un dipendente pubblico licenziato perché iscritto “attivamente” all’albo forense, il tutto senza aver informato il datore di lavoro e senza aver messo a conoscenza del suo status il medesimo albo professionale.
L’incompatibilità tra impiego pubblico anche se a tempo parziale ed esercizio della professione forense come è noto, è finalizzata a salvaguardare, da un lato, i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione...









