Fuga da incidente

Arrivano le indicazioni ministeriali sulle novità normative.

Di Giacomo Pellegrini

È finalmente uscita, praticamente a distanza di un mese dalla pubblicazione del decreto legge, la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno in merito alle modifiche apportate all’art.192 del Codice della Strada dal decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23, che ha sensibilmente cambiato il perimetro applicativo di tale norma, evidenziando altresì l’importanza che hanno, e soprattutto potranno avere da ora in poi, i sistemi di videosorveglianza in tali contesto. Andiamo però per gradi ad analizzare le novità contenute nel decreto legge, seguendo il filo logico tenuto dalla citata circolare.

Nella sostanza, la fuga all’alt intimato dagli operatori di polizia non resta più circoscritto alla punibilità amministrativa ma, in determinati casi, va ad assumere rilievo penale, e ciò quando il comportamento assume connotati tali da mettere concretamente in pericolo l’incolumità altrui. il nuovo comma 7-bis, infatti, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni il conducente che, sottraendosi al controllo di polizia, realizza una condotta di guida pericolosa, tale da esporre a rischio operatori, utenti della strada, pedoni o altri soggetti presenti sul percorso. Il Viminale chiarisce infatti che l’elemento qualificante che trasforma il comportamento da illecito amministrativo a reato , è costituito dal pericolo per l’incolumità che deriva dalle modalità esecutive della fuga, cioè dalla condotta che il conducente del veicolo cui è imposto di fermarsi pone in essere per sfuggire al controllo di polizia. In altri termini, prosegue la circolare, per la configurabilità del reato, oltre alla fuga è necessario porre in essere manovre rischiose per l’incolumità di chiunque, quali, a titolo esemplificativo, sottrarsi al controllo e fuggire accelerando improvvisamente in prossimità di un posto di blocco o di controllo tentando di investire gli operatori, darsi alla fuga guidando contromano, superando le intersezioni senza fermarsi al semaforo, invadendo marciapiedi o aree destinate alla circolazione di pedoni o biciclette, sfrecciando tra veicoli a velocità elevata, speronando altri veicoli o mettendo, in qualsiasi modo, a rischio conducenti, pedoni o animali. In queste ipotesi il legislatore è andato a costruire una figura speciale rispetto alla resistenza a pubblico ufficiale, talvolta invocata in tale situazioni, che si concentra sul contesto stradale e sul pericolo generato dalla fuga. 

Sul piano operativo, la norma prevede anche l’applicazione di sanzioni accessorie alla commissione del reato (sospensione della patente di guida se il reato è commesso alla guida di veicolo per il quale tale abilitazione è necessaria, e confisca del mezzo a meno che non appartenga a persona estranea al reato), che seguiranno il normale iter previsto dagli articoli 223, 224 e 224-ter del codice della strada. 

Tornando ai nuovi aspetti di rilevanza penale, giova evidenziare come tale reato, per i limiti edittali che sono stati previsti, può portare anche all’arresto, facoltativo, in flagranza di reato. E proprio in tale ambito si inserisce una ulteriore, e significativa, novità, dal momento che è stata prevista l’applicazione dell’istituto della flagranza differita, già disciplinata dall’art.382-bis del codice di procedura penale, anche a questa nuova fattispecie. Grazie a tale previsione, continua la circolare, nelle ipotesi in cui non sia stato possibile fermare l’autore del reato al momento della commissione dello stesso per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale, è possibile procedere all’arresto differito non oltre il tempo necessario all’identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. Il ruolo decisivo dei sistemi di videosorveglianza entra in gioco proprio in tali frangenti, assumendo un ruolo centrale, quindi non come strumento generico di controllo, ma come supporto probatorio capace di consolidare una contestazione penale in tempi molto rapidi.

Dobbiamo infatti ricordare che l’’art.382-bis C.P.P. prevede, nel disciplinare proprio la flagranza differita, che “…si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.

E’ questa, senza dubbio, una importante previsione normativa, che attribuisce un valore aggiunto a questi sistemi di controllo, legittimando esplicitamente il loro impiego anche in ambiti ove possono risultare decisivi ai fini delle indagini.

Condividi questo articolo!