Rifiuti vettura

Non è più possibile effettuarlo con veicoli di categoria M1.

Di Michele Mavino

La circolare del Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali del 26 marzo 2026 si occupa di un aspetto che ha generato non poche incertezze operative, cioè quello riguardante l’utilizzo delle autovetture di categoria internazionale M1 nell’ambito del trasporto di merci, e in particolare di rifiuti.

Il documento prende le mosse da un chiarimento già espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale, valorizzando la definizione tecnica contenuta nel regolamento europeo 858/2018, ribadisce che le autovetture M1 sono strutturalmente destinate al trasporto di persone e dei loro bagagli. Tuttavia, in presenza di determinate caratteristiche costruttive – in particolare le carrozzerie di tipo “AF” – viene riconosciuta la possibilità di un utilizzo residuale per il trasporto occasionale di merci proprie.

Ed è proprio su questo concetto di “occasionalità” che si gioca l’equilibrio dell’intero impianto interpretativo: non si tratta di una apertura generalizzata al trasporto di cose, ma di una deroga funzionale e limitata, che non può trasformare l’autovettura in un mezzo ordinariamente destinato ad attività di trasporto merci, tanto meno in ambito professionale organizzato.

In questo contesto, la circolare compie un passaggio decisivo sotto il profilo amministrativo. Prendendo atto del parere ministeriale, il Comitato nazionale afferma espressamente che le autovetture M1 non possono più essere iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Si tratta di una presa di posizione netta, che supera le precedenti prassi più elastiche e che mira a riallineare l’iscrizione all’Albo con la funzione tipica dei veicoli.

Le conseguenze operative sono tutt’altro che marginali. Da un lato, viene previsto un meccanismo di progressiva espulsione dal sistema. Le Sezioni regionali e provinciali dovranno procedere alla cancellazione d’ufficio dei veicoli già iscritti a partire dal 4 gennaio 2027, con obbligo di deliberazione e notifica entro il 29 gennaio 2027. Dall’altro lato, si evidenzia come tale cancellazione possa incidere sui requisiti soggettivi dell’impresa, fino ad attivare procedimenti disciplinari laddove venga meno la dotazione minima richiesta per l’iscrizione.

La scelta appare coerente con una lettura rigorosa della distinzione tra trasporto di persone e trasporto di merci, evitando che strumenti pensati per usi privati vengano impiegati in modo strutturale in filiere economiche regolamentate come quella dei rifiuti. Tuttavia, non può non evidenziarsi come la soluzione adottata comporti un impatto significativo su molte realtà operative di piccole dimensioni, che avevano fatto ricorso a tali veicoli proprio in ragione della loro flessibilità.

Di particolare interesse, anche per l’attività di controllo della polizia locale, è il passaggio in cui si ribadisce che la verifica del corretto utilizzo delle autovetture resta demandata agli organi di polizia stradale. Ciò implica, sul piano operativo, la necessità di una valutazione caso per caso, volta a distinguere tra uso occasionale consentito e utilizzo sistematico che, di fatto, si traduce in un esercizio abusivo dell’attività di trasporto.

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