Di Michele Mavino
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 11356 del 2026 tratta la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., offrendo un chiarimento particolarmente rilevante per l’operatività della polizia locale, soprattutto nei casi di inseguimento su strada.
Il punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra fuga “passiva” e condotta di guida connotata da violenza, distinzione che assume un rilievo decisivo ai fini della configurabilità del reato. La Corte ribadisce, in linea con precedenti consolidati, che la semplice fuga — anche ad alta velocità — non è di per sé sufficiente a integrare il delitto di resistenza, laddove si risolva in un mero tentativo di sottrarsi al controllo (c.d. commodus discessus). Tuttavia, tale qualificazione muta radicalmente quando la condotta di guida si arricchisce di elementi di pericolosità concreta o anche solo potenziale, tali da ostacolare attivamente l’azione degli operanti.
In questo senso, la Corte valorizza un principio di particolare interesse operativo: non è necessario che si realizzi un pericolo concreto per terzi. È sufficiente che le manovre poste in essere siano idonee ad ostacolare l’attività degli agenti, condizionare le loro scelte operative (ad esempio inducendoli a rallentare o interrompere l’inseguimento), e generare un rischio, anche solo percepito, per l’incolumità degli operatori o degli utenti della strada.
Si tratta di un passaggio fondamentale, perché supera un’impostazione più restrittiva — fatta propria dal giudice di merito — che richiedeva la presenza di un pericolo “concreto” e attuale. Nel caso di specie, il Tribunale aveva escluso la sussistenza del reato valorizzando il fatto che l’inseguimento fosse avvenuto in orario notturno, senza traffico né pedoni, ritenendo quindi il pericolo meramente astratto.
La Cassazione censura questa impostazione, evidenziando come la valutazione della condotta non possa essere isolata dal contesto dinamico dell’azione di polizia. Le manovre contestate — attraversamento con semaforo rosso e marcia contromano — non sono elementi neutri, ma assumono un significato specifico proprio perché inserite in una situazione di inseguimento, nella quale l’operatore pubblico è tenuto a bilanciare l’efficacia dell’azione con il principio di proporzionalità e la tutela della pubblica incolumità.
Ed è proprio questo passaggio che rende la pronuncia particolarmente significativa: la Corte riconosce implicitamente che la condotta del fuggitivo può integrare violenza anche quando incide sull’azione degli operatori, costringendoli a modificare la strategia operativa — nel caso concreto, interrompendo l’inseguimento e proseguendo a distanza.










