di Stefano MANINA
Con la Circolare protocollo 9671 del 31/03/2026 il Mit ha diffuso l’accordo e le modalità di riconoscimento delle patento di guida ai fini della conversione tra Italia e Sri Lanka.
Tale accordo è stato sottoscritto il 12 dicembre 2025, entrerà in vigore in data 10 aprile 2026 e ha durata di cinque anni con vigenza fino al 09 aprile 2031, incluso.
A esso si vanno ad aggiungere 4 allegati tecnici recanti la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti, e le procedure di conversione.
Tra essi sono presenti anche:
le tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti. Al proposito la circolare evidenzia come sia in Italia che in Sri Lanka sia è possibile rilasciare, per conversione, esclusivamente patenti di guida appartenenti alle categorie A, A1, B e B con codice 110 nel rispetto delle puntuali indicazioni riportate nelle Tabelle stesse.
l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia ed in Sri Lanka da ritenere validi ai fini della conversione con annesse le immagini dei modelli di patente di guida srilankesi indicati nell’elenco.
Con le successive istruzioni operative il ministero fornirà il modello su cui le Rappresentanze diplomatiche srilankesi redigeranno il necessario Certificato di validità e autenticità che dovrà essere presentato -unitamente alla documentazione di rito -al momento della presentazione della richiesta di conversione della patente srilankese.
La circolare precisa che per le procedure di rilascio gli Uffici della Motorizzazione Civile dovranno avere come riferimento il testo completo dell’Accordo e evidenzia alcuni dei principali aspetti concernenti le conversioni, in Italia, delle patenti di guida srilankesi.
Il titolare di patente di guida srilankese può chiederne la conversione:
– solo se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia e sia residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione.
– solo se la patente stessa è in corso di validità.
– deve presentare all’UMC tra la documentazione necessaria anche certificazione medica attestante il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
– per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;
Il Ministero evidenzia inoltre che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida srilankesi:
– conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
– ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
L’originale della patente di guida srilankese può essere ritirata al titolare, solo alla consegna della patente italiana emessa per conversione e non prima e deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka.
Gli Uffici della Motorizzazione Civile dovranno sempre richiedere all’interessato di presentare anche il Certificato di validità e autenticità redatto su su specifico modello.
Di seguito la Circolare in commento e i relativi 4 allegati.










