Di Giacomo Pellegrini
Sono uscite le prime istruzione operative, fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti agli organi periferici, per far fronte alle novità introdotte dalla legge n°14 del 26/01/2026, in particolare per ciò che attiene alla non opponibilità del fermo amministrativo in sede di rottamazione.
Prima di addentrarsi negli aspetti procedurali, il Ministero va a proporre una disamina sul concetto di “veicolo fuori uso”, tenendo conto non solo del dato normativo ma, soprattutto, dell’evoluzione giurisprudenziale che ha interessato tale questione, andando a delineare i presupposti che consentono di qualificare un veicolo come abbandonato e, conseguentemente, come “fuori uso”, secondo la disciplina di cui al D.lgs. n. 209/2003 e al D.lgs. n. 152/2006. Un veicolo può essere qualificato come “fuori uso”, e pertanto assimilabile a “rifiuto”, spiega la circolare, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, quando il proprietario se ne disfi, abbia deciso di disfarsene o abbia l’obbligo di farlo, rientrando in tale categoria anche i mezzi in evidente stato di abbandono, a prescindere dal luogo in cui si trovano, chiamando di conseguenza in causa anche le aree private.
Per desumere questo stato di abbandono, è utile rifarsi ad alcuni indici oggettivi, quali ad esempio il degrado strutturale, l’assenza di parti essenziali, l’esposizione prolungata agli agenti atmosferici, la presenza di vegetazione, la mancata movimentazione del mezzo, oppure la circostanza che il veicolo si trovi in un generale contesto di abbandono assieme ad altre tipologie di rifiuti (rottami, pneumatici, ecc.). La nota prosegue poi nell’evidenziare che, qualora i veicoli si trovino all’interno di aree private giacenti in evidente stato di abbandono o degrado, possano ugualmente essere qualificati come rifiuti, ponendo l’accento sul fatto che il criterio dirimente è la volontà del detentore di non utilizzarli più e, soprattutto, il venir meno della loro funzione originaria. La circolare si spinge poi oltre, ricordando come la stessa giurisprudenza abbiano ricondotto l’abbandono o il deposito incontrollato di veicoli all’interno del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi dell’art. 256 del D.lgs. n. 152/2006, soprattutto quando non siano state rimosse le componenti pericolose (liquidi, oli, batterie), che rendono il veicolo un rifiuto pericoloso.
Analogamente, la presunzione di veicolo destinato all’abbandono può derivare dalla condotta complessiva del proprietario, che può risultare tanto da omissioni prolungate quanto dal mancato recupero del mezzo, a prescindere dal suo valore economico residuo. Terminata questa panoramica, il Ministero riassume, nella sostanza, che un veicolo può essere dichiarato inutilizzabile quando presenta uno o più condizioni, che possono essere di natura fisica (mancanza di motore, di ruote, di componenti essenziali, danni strutturali che impediscono la circolazione o stato evidente di abbandono), di natura ambientale (presenza di oli, carburanti, liquidi refrigeranti o altri inquinanti, mancata bonifica secondo i dettami del D.lgs. 209/2003), oppure derivanti da condizioni giuridico amministrative, come il rinvenimento da parte di ente pubblico, un veicolo non reclamato, l’impossibilità di circolare per motivi tecnici o ambientali, oppure per la sussistenza di presupposti per la qualificazione come rifiuto ai sensi dell’art. 183 D.lgs. 152/2006.
La novità più grande, ribadisce il Ministero, è rappresentata comunque dalla non opponibilità del fermo amministrativo in sede di rottamazione, e di conseguenza ogni volta in cui si richiede la cancellazione dal PRA o da altri registri per la rottamazione di un veicolo fuori uso e pertanto inutilizzabile, eventuali fermi amministrativi non potranno più ostacolare la procedura. Terminata questa prima parte descrittiva che spazia, come detto, dal dato normativo a quello giurisprudenziale, la circolare del dicastero di Via Nomentana entra nel dettaglio delle disposizioni operative rivolte ai propri uffici, partendo proprio dalla novellata questione dei veicoli gravati da fermo amministrativo. In tal senso viene previsto che gli uffici PRA e Motorizzazione dovranno accettare la domanda di radiazione anche se il veicolo risulta gravato da fermo, ed allo stesso tempo gli impianti di autodemolizioni non dovranno più rifiutare veicoli con fermo, pur risultando necessario registrare internamente la presenza di tale gravame, poiché permane la responsabilità del debitore verso l’ente impositore.
Di corredo al nuovo dato normativo l’onere, ricadente sugli operatori allo sportello, di informare l’utenza interessata che non sono ammesse agevolazioni o incentivi per l’acquisto di un nuovo veicolo se quello rottamato era gravato da fermo e la circostanza, molto importante, che la norma non si applica alla radiazione per esportazione, che invece richiede la piena regolarità amministrativa del veicolo. La circolare prosegue nell’illustrare l’iter delineato dal legislatore in seno a tale procedura, illustrando i vari passaggi da seguire, in presenza di veicoli inutilizzabili, a seconda che i mezzi siano stati rinvenuti da organi pubblici, oppure non siano stati reclamati dai proprietari o, in ultimo, siano stati acquisiti per occupazione. Nella sostanza il legislatore ha previsto, come primo atto, la compilazione di una “attestazione di inutilizzabilità del veicolo”, da comunicare al proprietario risultante dal PRA entro 7 giorni, tramite PEC o mezzo idoneo a certificare la ricezione legale della comunicazione, ed una successiva attesa di 60 giorni per una eventuale opposizione. In assenza di quest’ultima, si potrà procedere alla rimozione (se non già effettuata), demolizione e successiva cancellazione dal PRA, anche in presenza di fermo amministrativo. La rimozione immediata del veicolo, quindi al momento dell’accertamento di inutilizzabilità, potrà essere disposta solo in caso di pericolo per l’incolumità pubblica, per motivi di sicurezza, per ragioni ambientali, per esigenze militari oppure per tutela urgente del patrimonio stradale. Affinché le procedure di demolizione e radiazione possano andare avanti senza intoppi, è indispensabile che l’ente procedente conservi prova della comunicazione al proprietario e, in caso di rimozione immediata, che la motivazione sia puntualmente verbalizzata nel rapporto dell’organo accertatore. Tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta di radiazione al PRA/Motorizzazione. In caso di mancata risposta del proprietario, trascorsi i 60 giorni per eventuali opposizioni, l’ente dovrà predisporre una determinazione di avvio alla demolizione, l’invio all’impianto autorizzato e la richiesta di cancellazione al PRA. Una parte della circolare è poi dedicata al rilascio della già citata “attestazione di inutilizzabilità”, che viene individuata dal legislatore come un servizio a domanda individuale di competenza dei comuni. A tal proposito la circolare, che lo ricordiamo è diretta agli uffici periferici e non è indirizzata né ai Comuni né alle Prefetture, sottolinea che spetti ai singoli comuni individuare formalmente l’ufficio competente al rilascio, che può essere la Polizia Locale o altro organo tecnico, adottare la tariffa per il rilascio di tale attestazione (comprendente i costi del personale impiegato, le spese connesse all’eventuale sopralluogo, i costi dell’istruttoria amministrativa ed i costi generali di funzionamento, garantendo la copertura integrale dei costi sostenuti dall’Amministrazione), nonché predisporre un modello standard ed aggiornare le pagine informative e la modulistica presente sul proprio sito istituzionale.
La circolare fa anche un cenno all’inasprimento delle sanzioni, che però non avrà alcun effetto pratico nel caso di mancata consegna ad un centro di raccolta di un veicolo destinato alla demolizione, dal momento che l’innalzamento del minimo edittale della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00 viene di fatto neutralizzato dall’aver lasciato invariato l’importo massimo che, ancorato a € 5.000,00, fa sì che il pagamento con effetto liberatorio possa essere effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione o notifica della violazione per l’importo di € 1.666.66, che risulta pertanto invariato rispetto al periodo antecedente all’entrata in vigore della legge n°14/2026, in virtù del principio generale, sancito dalla legge n°689/1981, di consentire di estinguere la sanzione pagando l’importo più favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo edittale.










