“Le multe” emesse dai gestori di parcheggi privati: fondamento giuridico e tutela della privacy.

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di Stefano MANINA

Sempre più spesso nelle nostre città si trovano aree di parcheggio private, di norma di proprietà e a servizio di esercizi commerciali o simili il cui utilizzo è riservato ai clienti con un tempo orario limitato.

Superato il quale l’esercente contesta al proprietario del veicolo una sorta di multa per il superamento dei termini orari consentiti o altre violazioni relative all’uso irregolare o non conforme dell’area di sosta.

Il tutto attraverso un sistema di accesso all’area regolato e controllato da telecamere di videosorveglianza, anche se non sempre chiuso da barriere automatiche.

Tale fenomeno relativamente nuovo crea qualche incomprensione negli utenti alcune proteste e non poche segnalazioni o richieste di chiarimenti che in modo più o meno proprio investono sia le associazioni dei consumatori ma che interessano i Comandi di Polizia Locale.

Con lo scopo di fornire alcune indicazioni utili proviamo a inquadrare giuridicamente il fenomeno.

Prima cosa da chiarire agli utenti, ma non certo agli operatori di polizia locale che ci leggono, e che ovviamente le sanzioni al codice della strada possono essere emesse esclusivamente da autorità pubbliche, e non da gestori di parcheggi privati, che sono privi di tale autorità.

Tuttavia accade appunto che alcuni di questi gestori sanzionano gli automobilisti, che non rispettano le regole dei relativi regolamenti di parcheggio, emettendo le proprie “sanzioni”.

Ma come è ovvio non si tratta di sanzioni ma più precisamente di azioni di recupero di un credito attinenti alal sfera del diritto privato.

Infatti quando un automobilista parcheggia la propria auto in un parcheggio privato, accetta tacitamente le condizioni generali di utilizzo che ivi si applicano.

Ne consegue che in caso di loro violazione, i gestori possono teoricamente intraprendere un’azione civile per far valere i propri diritti.

Non si tratta di sanzioni ufficiali, ma più propriamente di azioni di recupero di un credito (di natura civilistica) con un procedimento ben diverso da quello previsto dalla Legge 689/81 o dal codice della strada  e più oneroso e lungo per l’operatore privato.”

E così gli automobilisti che parcheggiano il proprio veicolo in questo tipo di parcheggi ricevono, a distanza di tempo un avviso di pagamento il più delle volte legato al superamento del limite di tempo concesso per la sosta gratuita in detti aree o all’uso scorretto di tali parcheggi.

Tali solleciti di pagamento, che sono definibili come  “penali contrattuali”, possono essere emessi dai servizi di sicurezza privati oppure da agenzie di recupero crediti incaricate.

Inquadrato il fondamento della pretesa economica bisogna valutare quali siano invece le condizioni minime perché la stessa possa essere avanzata.

Condizione sine qua non è che le condizioni generali di utilizzo del parcheggio devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile all’ingresso del parcheggio.

Solo così gli automobilisti possono prendere atto delle condizioni e decidere se accettarle o meno (tacitamente), nell’atto di parcheggiare il proprio veicolo. In caso contrario, le pretese avanzate dal gestore del parcheggio sono da ritenersi infondate.

Attenzione che in alcuni casi tale cartellonistica, pur essendo presente non è chiaramente visibile o meglio leggibile, soprattutto nelle situazioni in cui l’area di parcheggio non è chiusa con una sbarra automatica e quindi non essendo necessario fermarsi nel punto in cui si trova il cartello riportante le condizioni di utilizzo del parcheggio l’interessato può facilmente obiettare di non averle viste o di non averle potute leggere.

Per sostenere la pretesa di pagamento il gestore dell’area di parcheggio ha poi, soprattutto in caso di messa in mora, con la specifica indicazione di un termine entro il quale saldare l’importo richiesto, l’onere della prova dell’avvenuto ricevimento dell’atto.

E sicuramente in caso di ricezione comprovata, il cittadino ha tutto il diritto di richiedere, per iscritto, a prova dell’avvenuta violazione delle regole del parcheggio, (es. foto o video), senza la quale la pretesa rischia di non trovare soddisfacimento.

Altro aspetto fondamentale non solo per la sostenibilità della pretesa di pagamento della penale ma pe le possibili gravi ripercussioni che a stessa potrebbe avere a carico del responsabile del trattamento dati derivante dall’uso di telecamere.

Un uso disinvolto di tali strumenti senza un sistema di accountability e non sostenuto dalle corrette finalità e modalità di trattamento e conservazione dei dati rischia per il gestore dell’area di parcheggio di trasformarsi in un potente e gravoso boomerang con l’applicazione da parte del Garante di pesantissime sanzioni amministrative pecuniarie.

Infatti tali aree sono controllate il più delle volte da impianti di videosorveglianza i cui sistemi e filmati costituiscono lo strumento attraverso il quale il gestore “accerta” e prova le violazioni regolamentari nell’uso dell’area poste a fondamento delle richieste di pagamento delle penali.

Ed essendo l’area sottoposta a videosorveglianza la prima cosa necessaria e che all’ingresso della stessa e in corrispondenza delle diverse telecamere sia collocata l’informativa di primo livello costituita dai consueti cartelli corredati dalle indicazioni minime sul responsabile del trattamento e sulle finalità dello stesso.

E’ poi opportuno che tali cartelli indichino le modalità per l’utenza di accesso all’informativa completa.

Un’ attenta riflessione va fatta anche sulla base giuridica del trattamento dati che di norma potrebbe essere proprio il contratto tacito intercorrente tra gestore e utilizzatore del parcheggio.

Attenzione però che quando l’utente supera la sbarra o entra nell’area, il trattamento dei dati personali è già iniziato prima che il contratto sia pienamente perfezionato.

Infatti dal momento che all’ingresso la telecamera rileva la targa che è sicuramente un dato personale in quanto consente di identificare indirettamente il proprietario del veicolo il trattamento inizia prima ancora che l’utente parcheggi stabilmente o maturi una violazione.

Per questo motivo dire semplicemente che la base giuridica è il contratto è parzialmente corretto ma non sufficiente.

Il primo fondamento giuridico è l’art. 6, par. 1, lett. b GDPR, cioè misure precontrattuali e successiva esecuzione del rapporto di utilizzo del parcheggio, purché l’utente sia stato informato prima dell’ingresso.

Infatti tale base giuridica regge solo se le condizioni sono realmente conoscibili prima che il dato venga acquisito mentre se il veicolo entra e solo dopo trova le condizioni, la tenuta giuridica si indebolisce molto.

Ecco allora che nei casi in cui manca una sbarra o un punto di arresto, il rischio aumenta con la conseguenza che nei parcheggi senza barriera automatica il problema probatorio è forte.

In particolare quando il conducente entra senza fermarsi e non ha materialmente il tempo di leggere il cartello ma viene ripreso subito, diventa difficile sostenere che vi sia stata una vera adesione consapevole alle condizioni contrattuali.

L’accordo si forma tacitamente nel momento in cui entra e decide di utilizzare l’area, ma solo se prima dell’ingresso ha avuto concreta possibilità di conoscere le condizioni e il trattamento dati, Se questa conoscibilità manca, il contratto è molto più debole e anche il trattamento privacy diventa esposto.

Per questo, sotto il profilo privacy e civilistico, è necessario apporre la cartellonistica prima della zona di rilevazione con un testo sintetico immediatamente leggibile; che faccia rinvio all’informativa completa e riportante l’indicazione chiara che l’accesso comporta rilevazione della targa e controllo permanenza.

Trattandosi di videosorveglianza di privati e non eseguita dal Comune per finalità d sicurezza urbana o stradale il campo di ripresa delle stesse dovrà essere necessariamente limitato all’area privata di pertinenza e non potrà estendersi sulle strade e aree pubbliche e men che meno sulle aree e abitazioni private altrui.

Mai e poi mai le immagini acquisite, conservate e diffuse potranno poi ritrarre frontalmente i veicoli e riprendere visi e fisionomie degli interessati o di terzi estranei al fatto.

Qualora ciò dovesse avvenire sarebbe assolutamente necessario che tali parti siano debitamente oscurate prima che i filmati o i fotogrammi siano lavorati inviati a terzi per l’avvio della procedura di richiesta del pagamento o all’interessato stesso.

Per quanto riguarda la conservazione delle immagini va chiarito che il semplice ingresso non basta a giustificare qualsiasi conservazione.

Infatti anche se l’ingresso può fondare il trattamento iniziale, la conservazione successiva per finalità di recupero credito richiede una precisa architettura di accountability che distingua

rilevazione ordinaria di accesso,

permanenza oltre il tempo consentito,

estrazione del dato utile alla contestazione.

Non è quindi lecito conservare indistintamente tutto ma occorre prevedere

La cancellazione rapida del flusso ordinario;

la conservazione solo del singolo evento anomalo;

la estrazione minimizzata del fotogramma.

Attenzione poi al tempo di conservazione delle immagini che deve avere una durata proporzionata e motivata (24/48 ore sono di norma un parametro prudenziale per privati). Tuttavia può essere giustificato un termine superiore se necessario e documentato.

Il titolare del trattamento dovrà poi avere cura di individuare correttamente le finalità del trattamento stesso al fine di ricondurre tale attività nel campo della liceità.

Per quanto concerne le finalità del trattamento sono da ricondursi a

tutela del patrimonio privato,

sicurezza dell’area,

gestione dell’accesso e permanenza nell’area privata,

eventuale tutela civilistica dei diritti contrattuali.

La successiva richiesta economica nasce proprio da una logica di gestione contrattuale.

E’ opportuno segnalare come nel caso di specie non possono costituiscono finalità del trattamento i fini istituzionale, gli obblighi di legge, la sicurezza urbana, la circolazione stradale e men che meno al Codice della Strada.

Al fine di non ingenerare confusione è quindi consigliabile che i cartelli posti all’ingresso dell’area e le successive informative chiariscano proprio come tale attività non sia effettuata nell’alveo del Codice della Strada e con fine sanzionatorio.  

In conclusione ne consegue che la pretesa economica è fragile se privacy è debole e se il sistema non è ben regolarizzato presentando informativa carente, angoli di ripresa eccedenti, conservazione eccessiva, assenza di base giuridica documentata,

E così la prova raccolta può diventare molto vulnerabile con un doppio rischio per il gestore ovvero la fragilità civilistica della penale e il rischio sanzionatorio privacy

Da ultimo è auspicabile che la cartellonistica riporti l’indicazione che il parcheggio non rientra nell’attività di cuial DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 480 Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

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