La Cassazione agevola il lavoro degli agenti.
Di Michele Giuliano Perrone
Con una recente sentenza la n. 8155/2026 datata 2 marzo 2026, la Corte di Cassazione mette una “pietra miliare” sul corretto operato degli agenti di Polizia Stradale, tacciati più volte da automobilisti indiziati di guidare sotto l’effetto di alcol, di essere lesi nei propri diritti. Difatti capita spesso che i conducenti “indisciplinati”, fingano di soffiare male nell’apparecchiatura o si rifiutino completamente accusando in seguito gli operatori di non aver declarato loro i propri “diritti.
IL CASO IN ESSERE
La questione trae origine dalla condanna di un automobilista, reo di aver guidato sotto l’effetto di sostanze alcoliche ai sensi dell’art. 186 comma 7 ed essersi rifiutato di sottoporsi alla prova alcolemica tramite apposita strumentazione omologata e revisionata, dopo essere stato fermato da una pattuglia di carabinieri impegnati in specifici controlli. La condanna dell’uomo, veniva confermata anche dal Tribunale in appello.
IL RICORSO PER CASSAZIONE
Insoddisfatto della sentenza dei giudici di Appello, l’imputato faceva ricorso per Cassazione, adducendo in particolar modo tre motivazioni:
- Il primo evidenziava la violazione del mancato avviso da parte dei militari operanti ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. (mancato avviso della facoltà durante le operazioni di controllo di farsi assistere da un legale di fiducia), determinando quindi una nullità degli atti perché veniva leso un principio di diritto di difesa.
- Con la seconda motivazione, la difesa dell’imputato, confutava un vizio di motivazione del controllo stesso, basato esclusivamente sulla percezione dei militari che desumevano una sintomatologia non supportata da un controllo medico.
- La terza motivazione, si basava sulla mancata concessione da parte dei giudici della sospensione condizionale della pena, essendo l’uomo privo di precedenti penali e specifici.
LA DECISIONE DELLA CORTE ED IL FOCUS SULLA SENTENZA
Esaminati gli atti in essere “gli ermellini” rigettano il ricorso ritenendolo infondato. Rispondendo al primo motivo del ricorso, i giudici dell’alta Corte, ricordano e ribadiscono un orientamento già consolidato dalla giurisprudenza quello secondo cui, “l’obbligo di avviso al difensore previsto dall’art. 114 disp. att. consiste e si verifica nel caso in cui l’organo di Polizia Stradale operante, procede al rilevamento del tasso alcolemico attraverso l’etilometro”.
Tale atto di natura tecnica e definito irripetibile difatti dev’essere svolto nel rispetto delle garanzie difensive, tuttavia come nel caso trattato, il reato si configura nell’immediato attraverso il rifiuto.
Non essendoci un accertamento tecnico, vengono meno anche le garanzie difensive.
Per la seconda motivazione presentata dalla difesa dell’uomo, sostiene la Corte, che non ci debba essere un iter argomentato del controllo e per la sintomatologia desunta dagli operatori, lo stato di ebrezza è stato valutato in una serie di comportamenti irregolari quali “una guida pericolosa, una voce impastata, una loquacità eccessiva una postura instabile e gli occhi lucidi”. Per l’ultima motivazione presentata nel ricorso dell’imputato, sostengono i giudici, che ai sensi dell’art. 597 comma 5 c.p.p., la concessione del beneficio della sospensione della pena da parte dei giudici di appello è una discrezionalità e non un obbligo giuridico.
L’art. 186 nel Codice della Strada ed i relativi controlli di Polizia Stradale.
L’art. 186 del Codice della Strada, disciplina il divieto di guida sotto l’effetto di alcol, prevedendo severe sanzioni di natura amministrativa e penali crescenti in base al tasso alcolemico accertato dagli organi di Polizia Stradale, attraverso l’utilizzo di pretest o tramite apparecchio etilometro (le apparecchiature, devono essere omologate e revisionate periodicamente).
Le sanzioni per tasso alcolemico si dividono nelle seguenti fattispecie:
- 0,5 – 0,8 g/l sanzione amministrativa pecuniaria da 543 a 2170 euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
- 0,8- 1,5 g/l’ammenda penale da euro 800 a 3200, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.
- Oltre 1,5 g/l’ammenda da 1500 a 6000 euro arresto da 6 mesi ad 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, sequestro e confisca del veicolo se di proprietà.
In caso di recidiva o di incidente provocato le pene sono raddoppiate e per la recidiva nel biennio si applica la revoca della patente.
In Italia, inoltre, il tasso alcolemico deve essere pari a 0 obbligatoriamente per neopatentati (primi 3 anni di patente di categoria B) e per i conducenti under 21 e professionisti (trasporto cose o persone che abbiano patenti di categoria superiore).










