Permessi 104 e congedi parentali

Disabile ospedale

Scatta il danno erariale per l’uso improprio.

Di Michele Mavino

La sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Molise n. 2/2026 riguarda le conseguenze dell’abuso degli istituti di tutela familiare e, più in generale, di responsabilità amministrativa per indebita percezione di emolumenti pubblici.

Il caso esaminato presenta un profilo particolarmente rilevante sotto il duplice versante, sostanziale e probatorio. Da un lato, viene in rilievo l’utilizzo distorto del congedo parentale e dei permessi per assistenza a familiare disabile, disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001; dall’altro, emerge con chiarezza il tema della dimostrazione dell’effettivo sviamento funzionale di tali istituti rispetto alla loro ratio. La Corte valorizza in modo significativo l’impianto istruttorio fondato su attività investigativa privata, ritenuta attendibile e sufficiente a dimostrare non già episodi isolati, ma una vera e propria sistematicità nello svolgimento di attività lavorativa alternativa .

Sotto il profilo giuridico, il passaggio centrale della motivazione risiede nella qualificazione della condotta come abuso del diritto. Il congedo parentale e i permessi ex art. 42 del d.lgs. 151/2001 vengono infatti ricondotti alla loro funzione tipica, cioè come strumenti di protezione della famiglia e della persona disabile, che richiedono un nesso diretto tra assenza dal servizio e attività di cura. La loro utilizzazione per finalità diverse, nella specie lo svolgimento di attività commerciale, integra una violazione dei principi di correttezza e buona fede, con effetti non solo disciplinari ma anche erariali .

Particolarmente significativa è anche la posizione assunta dalla Corte in ordine all’elemento soggettivo. La condotta viene qualificata in termini di dolo, valorizzando la consapevolezza del dipendente circa i limiti normativi e contrattuali e la volontà di piegare istituti solidaristici a fini personali. In questa prospettiva, la decisione si allinea a quell’orientamento che considera l’indebita fruizione di benefici pubblici non come mera irregolarità, ma come comportamento intenzionalmente lesivo dell’interesse erariale.

Sul piano del danno, la sentenza ribadisce che il pregiudizio patrimoniale coincide con le somme indebitamente erogate (retribuzioni e indennità), anche quando siano attivate procedure di recupero da parte degli enti interessati. L’autonomia dell’azione contabile rispetto ad eventuali recuperi amministrativi viene infatti espressamente affermata, così come l’irrilevanza di eventuali sovrapposizioni, demandate alla fase esecutiva .

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