La nota Anci e la principali novità per la Polizia Locale apportate con la Legge 50/2026 (PNNR e coesione).

Anci Per Sito Symbola

di Stefano MANINA

Segnaliamo all’attenzione dei nostro lettori la nota sintetica Anci sul decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito nella legge 20 aprile 2026, n. 50, recante misure urgenti per l’attuazione del Pnrr e in materia di politiche di coesione.

Come sempre l’Associazione dei Sindaci fornisce ai Comuni un utile strumento interpretativo che illustra le principali disposizioni di interesse per Comuni e Città metropolitane, con attenzione a monitoraggio e rendicontazione degli interventi, personale, segretari comunali, semplificazioni amministrative, risorse finanziarie, digitalizzazione, scuola, università e servizi pubblici locali.

La nota richiama inoltre le semplificazioni procedimentali, le disposizioni su economie e risorse Pnrr, le novità in materia di digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati, oltre agli interventi su edilizia scolastica, residenze universitarie e servizi pubblici locali.

Il documento offre quindi un quadro operativo delle principali novità introdotte dalla legge di conversione e dei relativi impatti per gli enti locali.

In un quadro generale più ampio non mancano però importanti novità che interessano da vicino anche la Polizia Locale che la nota Anci evidenzia e approfondisce.

In particolare:

Misure in materia di regimi amministrativi (Art. 5).

La disposizione introduce semplificazioni procedimentali in materia di regimi amministrativi con particolare riferimento alla conferenza dei servizi, alla SCIA, al regime del silenzio assenso e alla collocazione dei mezzi pubblicitari.

Nel dettaglio vengono resi strutturali:

il modello di conferenza dei servizi accelerata ex art. 13 c.1 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, con riduzione dei termini entro i quali le amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata devono rendere le proprie determinazioni (da 45 a 30 giorni e da 90 a 60 per le PA preposte alla tutela di interessi sensibili)

il modello di riunione in modalità telematica.

Vengono altresì ridotti i termini per la conclusione dei lavori della conferenza simultanea ex 14-ter, c. 2, (da 45 a 30 gg dalla prima riunione e da 90 a 60 gg caso in cui siano coinvolte PA preposte alla tutela di interessi sensibili).

Inoltre sempre in materia di SCIA viene integrato l’articolo 19, comma 4 della Legge 241/1990 specificando che, decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa adottati, l’amministrazione adotta comunque tali provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies e si applica in ogni caso anche la sanzione di cui all’articolo 75 del DPR 445/2000, a norma del quale qualora emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, il dichiarante stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della medesima dichiarazione.

Relativamente all’istituto del silenzio assenso viene precisato che la formazione del silenzio assenso non è pregiudicata dalla facoltà dell’amministrazione di richiedere informazioni o integrazioni documentali.

Vengono disciplinati i casi in cui non si forma il silenzio assenso prevedendo che l’istituto trova applicazione nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

Viene reso automatico, e non più su istanza del privato, l’invio da parte dell’amministrazione della ricevuta attestante l’accoglimento della domanda per silenzio assenso. Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione deve comunque inviare l’attestazione all’indirizzo di posta elettronica certifica o ordinaria indicato dal richiedente nell’istanza entro 10 gg dalla data di formazione del silenzio assenso.

Per le attività private per le quali è previsto il regime amministrativo della comunicazione si applicano le disposizioni in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e laddove vi siano irregolarità od omissioni rilevabili d’ufficio, trova applicazione la disciplina sulla regolarizzazione o il completamento della dichiarazione prevista in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Viene previsto il regime della SCIA per la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 23 del Codice della strada, da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l’attività-

La SCIA è corredata da un’asseverazione del tecnico abilitato.

Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti (Art.14)

La norma reca disposizioni in materia di bonifiche, di industrie insalubri, nonché in materia di rifiuti.

In particolare:

Interviene sulla disciplina dell’Albo nazionale dei gestori ambientali (art. 212 D. Lgs. 152/2006) stabilendo che sono ammessi all’iscrizione all’Albo anche i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l’esercizio delle attività manutentive previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all’esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni.

Prevede che le industrie in possesso di un’autorizzazione ambientale (AIA o AUA) o alle emissioni in atmosfera e agli scarichi non siano più classificate come insalubri.

Sopprime le disposizioni recentemente introdotte, in materia di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) per il potenziamento del c.d. ritiro “uno contro zero”, cioè della possibilità di restituire gratuitamente al distributore un’apparecchiatura usata senza l’obbligo di doverne acquistare una nuova equivalente.

Carta d’identità elettronica per cittadini ultra-settantenni (Art. 6, comma 2)

La carta d’identità elettronica, rilasciata a soggetti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, ha una durata illimitata (utilizzabile anche ai fini dell’espatrio), ferma restando la facoltà dell’interessato di richiederne il rinnovo dopo dieci anni per esigenze connesse al certificato di autenticazione.

Tessera elettorale digitale e Sistema informativo elettorale – SIEL (Art.6, commi 3 e 3-bis)

La tessera elettorale può essere rilasciata in modalità digitale, sulla base dei dati integrati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

IN ALEGATO LA SCHEDA ANCI IN COMMENTO

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