di Stefano MANINA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-4-2026 è stata pubblicata la Legge 24 aprile 2026, n. 54 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.
Sulla base del testo ufficiale analizziamo ora le novità apportate dal Legislatore in materia di armi da taglio coltelli e similari esaminando la norma nella sua interezza con le modifiche apportate in sede di conversione.
Infatti tra le tante novità che possono impattare sulla attività operativa della Polizia Locale vi sono quelle Già introdotte dall’articolo 1 del Decreto Legge rubricato Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere che va a modificare in primo luogo la legge 18 aprile 1975, n. 110 inasprendo in modo particolare la disciplina sul porto e vendita delle armi da taglio
In particolare vengono introdotte due nuove fattispecie di reato delittuoso.
Attraverso la novellazione dell’articolo 4 viene infatti previsto il divieto del porto ingiustificato fuori dalla propria dimora di strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto ( con la Legge di conversione sono stati parificati anche gli strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano.
Tale condotta è punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Invece attraverso la novellazione dell’articolo 4 bis viene vietato il porto ingiustificato fuori dalla propria dimora di strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto indipendentemente dalla presenza del blocco della lama nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla”.
Tale condotta è punita con la pena della reclusione da uno a tre anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà (Art. 4 bis L.110/1975) quando il fatto è commesso: da persone travisate o da più persone riunite; all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione; nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, ivi comprese metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone od una riunione pubblica. Con la legge di conversione tale aggravante scatta anche quando il fatto sia compiuto all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto.
Dal punto di vista operativo giova rimarcare come la locuzione “senza motivo giustificato” impone agli operatori di polizia di valutare attentamente le condizioni per l’applicabilità della norma caso per caso non essendo più previsto un automatismo sanzionatorio e di evidenziare nella relativa CNR proprio la mancanza di elementi giustificativi della condotta
Alla pena prevista per entrambe le nuove fattispecie si va ad aggiungere l’applicazione da parte del prefetto della sanzione accessoria della sospensione fino ad un anno della sospensione della patente di guida e il divieto di conseguirlo e della sospensione della licenza di porto d’armi e divieto di conseguirla.
Inoltre è sempre prevista la confisca dei suddetti strumenti.
Di particolare rilievo per la sua originalità nel nostro ordinamento è poi la previsione secondo la quale allorchè i fatti siano commessi dal minore di anni 18, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico del soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale.
Per l’applicazione di tale sanzione l’autorità competente è il prefetto secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 mentre i proventi sono introitati dallo Stato e dovranno essere utilizzate per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale civile del Ministero dell’Interno.
Inoltre è vietato vendere e cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.
E’ importante sottolineare come il divieto oltre che per i canali commercili ufficiali vale anche per la vendita non commerciale o la cessione tra privati.
Per tali motivi gli operatori commerciali di settore hanno l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità a meno che la maggiore età dell’acquirente risulti manifesta.
Invece i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica di tali strumenti devono adottare efficaci sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell’acquisto.
La violazione del divieto è punita:
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro con facoltà di disporre la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.
In caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e la chiusura dell’esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni.
In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro con la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.
Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie è il Prefetto mentre per quelle accessorie dall’autorità competente per il rilascio della licenza all’esercizio dell’attivita’ ( di norma il Dirigente del Suap comunale).
Si evidenzia infine come le novità riguardanti la vendita di queste tipologie di armi scatteranno formalmente il prossimo 23 giugno ovvero 60 giorni dopo l’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto.










