Bandi appalti procedure

Quando la qualità è solo scenografia la gara è illegittima.

Di Luca Leccisotti

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici l’offerta economicamente più vantaggiosa non è un’etichetta “di prestigio” da apporre per immunizzare la stazione appaltante dalle critiche sul prezzo. È un criterio con una struttura giuridica vincolata: deve produrre un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici e deve valorizzare davvero gli elementi qualitativi dell’offerta, perché la sua funzione è selezionare il miglior rapporto qualità/prezzo. Quando la lex specialis costruisce un’OEPV solo nominale, neutralizzando in concreto ogni comparazione qualitativa e trasformando la selezione in una gara al massimo ribasso, l’impostazione è illegittima anche se la griglia dei punteggi “dice” 70 tecnica e 30 economica. Il punto non è quanti punti assegni; è se quei punti misurano davvero qualità o se sono un automatismo che consegna la gara all’unico driver reale, cioè il ribasso.

Il TAR Puglia, Bari, con sentenza 31 marzo 2026, n. 421, fotografa perfettamente questa patologia e la qualifica senza giri di parole come distorsione del meccanismo concorrenziale: il disciplinare, pur proclamando l’OEPV, ha di fatto trasformato la selezione in una mera gara al prezzo più basso, in contrasto con l’art. 108, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e, soprattutto, con la natura intellettuale e fiduciaria delle prestazioni richieste.

La vicenda ruota attorno a una procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulente del lavoro, bandita da un’azienda sanitaria. La stazione appaltante aveva scelto formalmente l’OEPV con una ponderazione che, a prima vista, sembra “a prova di ricorso”: 70 punti all’offerta tecnica e 30 a quella economica. Un concorrente (classificato quinto) ha però evidenziato un dato sostanziale: i criteri tecnici erano stati qualificati come tabellari in modo talmente esteso da annullare qualsiasi contenuto valutativo reale, con l’effetto di attribuire automaticamente punteggi massimi a quasi tutti i concorrenti, senza una comparazione effettiva tra qualità diverse. In altre parole, la stazione appaltante avrebbe abdicato al proprio ruolo valutativo, trasformando la tecnica in un mero check list che, nella pratica, non discrimina e non seleziona.

Qui emerge il nodo giuridico centrale, che la sentenza chiarisce con forza: la discrezionalità della stazione appaltante nella costruzione dei criteri non è libertà di “svuotare” l’OEPV. La PA può scegliere criteri, sub-criteri, pesi e metodi di attribuzione, ma quella discrezionalità deve restare coerente con la funzione tipica dell’OEPV, cioè l’individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo. L’art. 108, comma 4, contiene un vincolo preciso: l’OEPV deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi connessi all’oggetto dell’appalto e la stazione appaltante deve valorizzare gli elementi qualitativi, individuando criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Se il disciplinare, per come è scritto, impedisce il confronto tecnico o lo rende fittizio, la scelta del criterio è tradita dall’interno. E non basta chiamarla OEPV per salvarla.

Il TAR respinge la difesa tipica dell’amministrazione, quella che invoca l’insindacabilità della discrezionalità: non può trovare accoglimento, perché la “discrezionalità” esercitata ha prodotto un risultato giuridicamente incompatibile con la natura dell’affidamento. Il Collegio parla esplicitamente di minus valutazione del profilo intellettuale del servizio richiesto. È un passaggio molto importante per la stampa specializzata: non si contesta alla stazione appaltante di aver scelto criteri tabellari in quanto tali; le si contesta di averli usati per sterilizzare la componente qualitativa, cioè per eliminare l’effettività dell’OEPV.

Questo porta a una distinzione operativa che molte stazioni appaltanti ancora non hanno interiorizzato. I criteri tabellari sono legittimi quando misurano requisiti e caratteristiche tecniche in modo oggettivo, producendo differenze significative tra offerte. Diventano patologici quando vengono progettati in modo da attribuire a tutti (o quasi) lo stesso punteggio, trasformando l’offerta tecnica in un passaggio burocratico privo di capacità selettiva. In quel momento, la gara “vive” soltanto sul prezzo e la tecnica diventa scenografia. E la scenografia, in un appalto di servizi intellettuali e fiduciari, è particolarmente grave, perché la qualità del servizio non è un optional; è l’oggetto stesso dell’interesse pubblico.

La sentenza è anche un avvertimento su un rischio frequente nelle amministrazioni: usare l’OEPV come paravento per fare, in realtà, una gara al ribasso senza assumersene la responsabilità normativa. Il Codice consente il minor prezzo in vari casi, ma lo fa entro presupposti e con razionalità. Se l’amministrazione vuole davvero selezionare al ribasso, deve scegliere il modulo coerente e gestirne i rischi. Se invece sceglie l’OEPV, deve accettare l’obbligo di valutare la qualità in modo reale, non nominale. La scelta del criterio, quindi, non è un atto neutro; è un vincolo di coerenza che incide su tutta la lex specialis.

Per il RUP e per chi scrive disciplinari, la lezione pratica è immediata e vale come checklist di legittimità sostanziale.

a) I criteri tecnici devono discriminare davvero: se il 70% dei punti tecnici è costruito in modo tale che quasi tutti prendano il massimo, la tecnica non seleziona più.
b) I tabellari vanno usati dove hanno senso: requisiti misurabili, standard verificabili, elementi oggettivi che differenziano. Se invece l’oggetto richiede valutazioni qualitative, l’uso totalizzante del tabellare può diventare un artificio.
c) Nelle prestazioni intellettuali e fiduciari la qualità deve restare centrale: sterilizzarla significa snaturare l’affidamento e violare la funzione dell’OEPV.
d) La discrezionalità non copre la contraddizione: se la lex specialis produce una gara “al ribasso camuffata”, il giudice la legge per ciò che è.

In conclusione, l’arresto del TAR Bari n. 421/2026 impone alle stazioni appaltanti una scelta di trasparenza prima ancora che di legalità. O vuoi una vera OEPV e allora costruisci un confronto tecnico reale, con criteri che selezionano e non solo certificano; oppure vuoi il prezzo più basso e allora adotti il criterio coerente senza travestimenti. La terza via, l’OEPV finta che neutralizza la qualità e lascia parlare solo il ribasso, non è una soluzione “furba”: è una gara illegittima, perché tradisce l’art. 108 e distorce la concorrenza esattamente nel punto in cui il Codice pretende qualità misurabile.



Condividi questo articolo!