di Stefano Manina
Con una recente circolare del Ministero dei trasporti ha fornito utili chiarimenti in materia di rilascio e modifica del permesso provvisorio di guida in caso di visita presso la Commissione Medica Locale fornendo anche le necessarie indicazioni operative.
In particolare nel caso di primo rilascio del permesso provvisorio il Ministero sottolinea che tale operazione può essere effettuata
dalle Commissioni Mediche Locali,
dagli Uffici della Motorizzazione Civile,
dalle autoscuole e dagli studi di consulenza automobilistica
Tuttavia nelle more del completamento dell’evoluzione del titolo di guida verso la c.d. patente mobile, l’accesso agli uffici finalizzato all’ottenimento dei permessi provvisori di guida potrà avvenire esclusivamente previa esibizione del documento di guida in formato fisico.
Invece la modifica del permesso può essere disposta nei casi in cui
la data della visita medica sia differita per esigenze della Commissione Medica Locale
qualora, all’esito della visita, gli accertamenti non siano conclusi e si renda necessario un ulteriore approfondimento.
In questi l’interessato può richiedere la modifica anche presso un Ufficio della Motorizzazione Civile o presso una diversa CML, previa presentazione di idonea attestazione rilasciata dalla Commissione Medica Locale che dia conto delle ragioni del differimento e della nuova data fissata.
Qualora, invece, la richiesta di differimento della visita sia imputabile al titolare della patente di guida, la modifica del permesso provvisorio può essere effettuata solo in presenza di comprovate e giustificabili esigenze.
Il Ministero precisa che in ogni caso la modifica del permesso non comporta una nuova acquisizione dell’imposta di bollo e determina la generazione di un nuovo permesso, con validità estesa fino alla nuova data di prenotazione della visita presso la CML.
Il Ministero invita gli uffici competenti a scoraggiare richieste di rinvio meramente dilatorie, che di fatto consentono al conducente di circolare rinviando strumentalmente la verifica dei requisiti di idoneità psicofisica.
Nella seconda parte della circolare vengono impartite le necessarie istruzioni operativeper la gestione informatica delle pratiche di rinnovo e modifica dei permessi provvisori da parte delle Commissioni Mediche Locali.
Al riguardo il Mit rappresenta che le funzionalità informatiche attualmente in uso consentono alle CML di procedere alla gestione delle modifiche dei permessi provvisori accedendo al sistema informatico del CED di questa Direzione Generale utilizzando le credenziali, secondo le consuete modalità.
La Circolare chiarisce anche che, nell’ambito della valutazione medico-legale di competenza, la Commissione Medica Locale può non ritenere sussistenti le condizioni per il rilascio del permesso provvisorio di guida, sia in sede di primo rilascio sia in sede di modifica della data di prenotazione della visita in CML.
In tali casi la CML sul documento di prenotazione della visita ovvero sull’attestazione dovrà riportare la dicitura «giudizio non favorevole per l’emissione di un permesso provvisorio di guida»,
Infine la circolare raccomanda con forza eventuale diniego al rilascio del permesso provvisorio di guida sia adeguatamente motivato nei confronti dell’interessato, sulla base delle valutazioni medico-legali di competenza, nelle forme e nei modi previsti dall’ordinamento.
In allegato la circolare del MIT in commento










