Ordine ingegneri venezia convegno 10 marzo 2023 nuovo codice dei contratti pubblici

La nuova grammatica della gara europea tra IA, accesso agli atti e regole che non si possono più improvvisare.

Di Luca Leccisotti

Chi continua a scrivere disciplinari “di mano” come se fossimo ancora nell’era dei pdf allegati a una PEC, oggi sta facendo un favore al contenzioso. Il 2026 segna un salto di qualità nella standardizzazione regolatoria delle procedure sopra soglia, e non è un salto solo “stilistico”. L’Autorità nazionale anticorruzione ha messo a terra due tasselli che, letti insieme, ridisegnano il modo corretto di costruire una procedura aperta europea: da un lato il Bando tipo n. 2/2026 per i servizi di architettura e ingegneria sopra soglia con OEPV; dall’altro l’aggiornamento del Bando tipo n. 1/2023 (servizi e forniture sopra soglia con OEPV) mediante delibera 148/2026, che recepisce il parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 in materia di accesso e dati personali e innesta, in modo esplicito, la “variabile intelligenza artificiale” nel cuore della domanda di partecipazione. Il punto vero non è “usiamo il bando tipo perché lo dice ANAC”. Il punto vero è che questi schemi stanno diventando la grammatica minima di legalità procedimentale, e chi se ne discosta senza ragioni solide non sta esercitando discrezionalità: sta costruendo vulnerabilità.

La prima parola-chiave che attraversa i nuovi schemi è infrastruttura digitale. Non è più tollerabile pensare alla piattaforma di approvvigionamento digitale come a un contenitore neutro. Nei bandi tipo la piattaforma diventa regola, con obblighi e conseguenze, e soprattutto con un’idea molto concreta di autoresponsabilità dell’operatore economico. Nel modello 2/2026 per SIA, l’ANAC insiste su un equilibrio che in gara viene spesso frainteso: la stazione appaltante non si assume responsabilità per malfunzionamenti lato operatore, ma deve garantire la massima partecipazione quando il malfunzionamento è della piattaforma. Ne discende una disciplina puntuale su sospensione e proroga dei termini, con una finestra “contenuta” per la riapertura e con un’attenzione alla par condicio che, se gestita male, può portare alla riedizione della procedura. È un dettaglio che sembra tecnico ma in realtà è decisivo: molti ricorsi nascono da ritardi, blocchi o invii incompleti, e la differenza tra gara salvata e gara annullata sta spesso nel modo in cui l’amministrazione gestisce l’incidente informatico, lo documenta e lo comunica.

Sempre in tema di digitale, entra in scena un elemento che pochi avevano davvero messo a sistema: la qualità dell’identificazione per operatori extra-UE, con livello di affidabilità (LoA) elevato, e il domicilio digitale in indici nazionali o, per operatori transfrontalieri, un recapito certificato qualificato in logica eIDAS. Qui il bando tipo fa una cosa chiara: riduce l’area grigia delle comunicazioni e “chiude” preventivamente la porta a eccezioni creative su notifiche, termini, decorrenze, con un impatto diretto sul contenzioso. Quando la lex specialis è precisa su identità digitale, domicilio e firma, la gara diventa più difendibile; quando è vaga, ogni problema tecnico si trasforma in problema giuridico.

Seconda parola-chiave: ruoli e responsabilità. La stagione del RUP come figura “onnicomprensiva” e indistinta è archiviata. I bandi tipo insistono sulla distinzione tra responsabile unico del progetto e responsabile di fase affidamento, e inseriscono in modo sistematico anche l’ipotesi di gara delegata a centrale di committenza o stazione appaltante qualificata. Questo non è un riempitivo. È la risposta a una patologia reale: chi firma cosa, chi istruisce cosa, chi risponde di cosa. Lo schema 2/2026 e l’aggiornamento del bando tipo 1/2023 fanno emergere la necessità di rendere leggibile la filiera della delega, indicando gli atti della delegante e della delegata e distinguendo il RUP della delegante dal RUP della centrale. È una clausola che può sembrare “burocratica”, ma è ciò che evita la confusione tipica nelle gare complesse, soprattutto quando si discute di responsabilità istruttoria e di accesso agli atti.

Parola-chiave: requisiti speciali, mezzi di prova e tenuta del perimetro. Qui la novità non è che “si chiedono requisiti”. La novità è che i bandi tipo spingono le stazioni appaltanti a un’igiene redazionale severa: i requisiti speciali devono stare nel disciplinare e non essere sparsi altrove. È un principio operativo che riduce l’ambiguità, perché in contenzioso la domanda è sempre la stessa: dov’era scritto? In un allegato? In una risposta a chiarimento? In un capitolato tecnico? La grammatica ANAC spinge a concentrare e rendere chiaro, perché la chiarezza è difesa.

Sesta parola-chiave: equilibrio contrattuale, anticipazione e premio di accelerazione. Nel 2026 la fase esecutiva non è più trattata come un “capitolo separato”. Il bando tipo 2/2026 richiama il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e la rinegoziazione secondo buona fede quando sopravvengono variazioni imprevedibili e non imputabili che alterano l’equilibrio. È un richiamo che, nei servizi di progettazione e direzione lavori, può diventare molto concreto in periodi di volatilità economica o di sopravvenienze normative che incidono su oneri e tempi. La lex specialis deve quindi evitare di restare muta su revisione, anticipazione e gestione delle sopravvenienze: il silenzio non è neutralità, è contenzioso differito.

Sul fronte anticipazione e premio di accelerazione, il modello 2/2026 inserisce clausole facoltative ma utili: anticipazioni nei limiti e con garanzia, e premio di accelerazione per ultimazione anticipata. Qui il punto giuridico è la coerenza: se l’ente promette premio e non definisce condizioni, apre un fronte di contestazione; se lo definisce male, crea un incentivo distorsivo; se lo definisce bene, può davvero governare i tempi senza scivolare in proroghe tecniche improprie o varianti di fatto. È un tema “da esecuzione”, ma la gara si vince anche su questo: la sostenibilità del rapporto contrattuale.

Partiamo dall’accesso. Il parere del Consiglio di Stato n. 61/2026 ha inciso in modo significativo sul modo in cui le stazioni appaltanti devono costruire la disciplina di accesso agli atti in gara, soprattutto quando si intrecciano segreti tecnici e commerciali, trasparenza procedimentale e protezione dei dati personali. Il bando tipo aggiornato tende a ridurre le ambiguità e a rendere più “procedimentalizzato” il conflitto tipico: chi chiede accesso, chi si oppone, con quali modalità e quali limiti. Non è un dettaglio: molti ricorsi nascono da accessi tardivi, dinieghi generici o opposizioni pretestuose. Il 2026 spinge verso un sistema in cui la stazione appaltante deve essere capace di motivare e bilanciare, e in cui l’operatore deve sapere che l’opposizione al rilascio non può essere un riflesso automatico. Se l’accesso è gestito male, la gara non è solo “impugnabile”: è, spesso, sospendibile.

Poi c’è l’intelligenza artificiale, che per molti uffici è ancora percepita come un tema “da futuro”. Il futuro, però, ha già iniziato a firmare le domande di partecipazione. La delibera 148/2026 inserisce, nella domanda tipo, dichiarazioni espresse sull’uso di sistemi di IA sia nella predisposizione dell’offerta sia, eventualmente, nell’esecuzione, con l’impegno a rispettare la normativa nazionale e il regolamento europeo sull’IA, oltre alla disciplina su dati personali. Nel bando tipo 2/2026 questo approccio viene ripreso in modo coerente, soprattutto per i servizi di natura intellettuale: l’operatore deve dichiarare se ha usato IA, che tipo di IA, per quali parti dell’offerta tecnica, e deve garantire la prevalenza del lavoro intellettuale e il controllo umano dei risultati. Questo è un passaggio culturalmente enorme: l’ANAC sta dicendo alle stazioni appaltanti che l’IA non è “vietata” per definizione, ma deve essere governata, tracciata e assoggettata a responsabilità. E sta dicendo agli operatori economici che l’uso di IA diventa una variabile dichiarativa con potenziale impatto sulla valutazione di affidabilità e sulla disciplina contrattuale, soprattutto quando l’oggetto è prestazione intellettuale.

È qui che si inserisce un tema che, nel contenzioso futuro, sarà centrale: la qualità dell’offerta tecnica e la sua paternità. Se l’operatore usa IA per redigere parti dell’offerta, la stazione appaltante deve comunque poter valutare la capacità tecnica dell’operatore e non la capacità del tool. E, in esecuzione, deve poter pretendere che le prestazioni siano rese con responsabilità professionale piena. Le dichiarazioni IA, quindi, non sono un adempimento ideologico: sono un presidio di imputabilità e controllo. E questo vale doppiamente nei servizi di architettura e ingegneria, dove la responsabilità professionale ha un peso anche civilistico e penale. La grammatica ANAC 2026, in sostanza, prova a evitare che la gara diventi un concorso di prompt.

Sul piano più “duro” e immediatamente operativo, la delibera 148/2026 interviene anche su soccorso istruttorio e avvalimento premiale, due fronti in cui la prassi delle stazioni appaltanti è spesso incoerente. Un punto di equilibrio importante è questo: se manca un documento necessario ai fini della partecipazione, l’esclusione è inevitabile dopo il termine di soccorso; ma se manca il contratto di avvalimento premiale, la conseguenza non deve essere l’esclusione, bensì la perdita del punteggio premiale. È un dettaglio che evita patologie: molte stazioni appaltanti hanno trasformato l’avvalimento premiale in un’arma espulsiva, confondendo la funzione di qualificazione con quella di premialità. L’ANAC, invece, spinge verso una distinzione più pulita: l’avvalimento “per partecipare” è presupposto, quello “per prendere punti” è rischio dell’operatore e si paga in punteggio, non in esclusione.

Sempre sulla disciplina operativa, la delibera 148/2026 chiarisce aspetti sulla garanzia provvisoria, soprattutto in caso di gare delegate, indicando la necessità di chiarire il beneficiario corretto della fideiussione (delegante o delegata). È un’altra patologia concreta: polizze intestate al soggetto “sbagliato” che diventano contenzioso. E la delibera inserisce anche un richiamo importante sul sopralluogo, con un monito sulla proporzionalità del termine per richiederlo e coerenza con il principio di massima partecipazione. È un punto che la giurisprudenza ha reso esplosivo: il sopralluogo può essere causa di esclusione, ma solo se gestito con termini ragionevoli e con una disciplina non discriminatoria.

Se si guarda questo pacchetto nel suo insieme, il messaggio è chiaro: ANAC sta trasformando i bandi tipo da “modelli consigliati” a “standard di rischio”. Il bando tipo non ti salva perché lo copi. Ti salva perché ti obbliga a pensare in modo coerente e a evitare errori ripetitivi. E soprattutto ti obbliga a fare una cosa che molte stazioni appaltanti non fanno ancora: raccordare tra loro i diversi segmenti del procedimento. Piattaforma, requisiti, OEPV, accesso, soccorso, IA, garanzie, deleghe, CAM, BIM. Sono tutti pezzi che, se trattati come capitoli separati, generano contraddizioni. Le contraddizioni sono il carburante del contenzioso.

Per questo, se devo tradurre la grammatica ANAC 2026 in un criterio operativo unico, è questo: la gara europea non è più un insieme di adempimenti; è un sistema di coerenze. La stazione appaltante che vuole essere difendibile deve dimostrare coerenza a) tra oggetto e requisiti, b) tra criterio di aggiudicazione e struttura dei punteggi, c) tra digitale e gestione dei termini, d) tra trasparenza e tutela dei dati, e) tra innovazione (IA e BIM) e responsabilità (umana e contrattuale). Chi non lo fa, continuerà a “chiudere” le procedure, ma a costo di aprire ricorsi.

Per gli operatori economici la conseguenza è altrettanto netta: nel 2026 non basta più “partecipare bene”, bisogna partecipare in modo documentalmente robusto. La domanda di partecipazione non è più un modulo neutro; è un dispositivo dichiarativo che include anche l’uso di IA. Il soccorso istruttorio non è più un salvagente universale; è una procedura di recupero limitata, con confini più chiari tra ciò che è sanabile e ciò che non lo è. Le garanzie non sono più un “allegato standard”, soprattutto nelle gare delegate. E nei servizi tecnici, la capacità non si dimostra con slogan, ma con servizi analoghi e coperture assicurative coerenti, dentro un perimetro che l’ANAC sta rendendo sempre più standardizzato.

Chiudo con un’osservazione che, in stampa specializzata, dovrebbe essere detta senza ipocrisie. Il 2026 segna l’ingresso di due variabili che non possono più essere trattate come accessorie: l’IA e la gestione informativa digitale. Entrambe producono un effetto comune: spostano la gara dal piano “documentale” al piano “di responsabilità”. Se uso IA, devo dichiararlo e mantenerne il controllo umano. Se chiedo BIM, devo essere organizzato e coerente, e devo poterlo governare in esecuzione. Non sono vincoli ideologici: sono la risposta del sistema a un rischio concreto, quello di una gara che seleziona un’offerta splendida sulla carta ma incontrollabile nella realtà.

Ecco perché i bandi tipo ANAC 2026 non vanno letti come un modello da compilare, ma come una check-list del contenzioso futuro. Ogni clausola che oggi sembra pedante è stata scritta perché ieri qualcuno ha perso una gara in giudizio. Chi vuole stazioni appaltanti rapide e difendibili deve smettere di considerare questi schemi un intralcio. Sono, più banalmente, la versione aggiornata del principio di risultato: non aggiudicare in fretta, ma aggiudicare in modo che regga.

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