Il DPCM 11 febbraio 2026 cambia le regole e blocca le scorciatoie.
Di Luca Leccisotti
Con l’entrata in vigore del DPCM 11 febbraio 2026 si consolida un passaggio che molte amministrazioni hanno sottovalutato fino a quando non si sono ritrovate con procedure “in stallo”: per determinate categorie di beni e servizi, al superamento di soglie economiche predeterminate, la scelta di acquistare in autonomia non è più una valutazione di opportunità organizzativa, ma un vincolo procedimentale. Il decreto non si limita a “consigliare” l’aggregazione, ma la trasforma in un presupposto di legittimità dell’acquisizione, rafforzando l’idea che la centralizzazione della domanda pubblica non sia una parentesi della spending review, bensì un’infrastruttura stabile del sistema dei contratti.
Il quadro di riferimento è noto: l’ordinamento ha costruito, negli anni, un modello in cui Consip e i soggetti aggregatori svolgono una funzione strutturale di razionalizzazione, standardizzazione e controllo della spesa. Il DPCM 11 febbraio 2026 interviene su questo impianto con un’operazione che, dal punto di vista tecnico, è decisiva: ridefinisce le categorie e le soglie oltre le quali le amministrazioni sono obbligate a ricorrere agli strumenti di acquisto centralizzati (convenzioni, accordi quadro, iniziative delle centrali di committenza regionali o di altri soggetti aggregatori qualificati), comprimendo l’area dell’autonomia negoziale e rendendo più difficile la gestione “artigianale” degli acquisti ricorrenti, soprattutto nei settori ad alta esposizione finanziaria e ad alta sensibilità di compliance.
Il DPCM, per come è impostato, opera su tre leve, tutte con ricadute operative immediate.
La prima leva è la selezione delle categorie merceologiche. Il decreto individua macro-ambiti che, nella realtà, corrispondono alle voci di spesa più rilevanti e più “ripetitive” del settore pubblico: sanità (e quindi beni e servizi tipicamente acquistati con continuità), servizi sanitari di supporto e servizi generali trasversali (pulizia, vigilanza, manutenzione, e altri servizi ad alta ricorrenza). Il criterio di fondo è evidente: dove il fabbisogno è seriale e standardizzabile, la centralizzazione produce economie di scala e riduce la discrezionalità di micro-acquisti frammentati, che storicamente hanno alimentato varianti di prezzo, differenze ingiustificate tra enti e, nei casi patologici, affidamenti opachi o “personalizzati”.
La seconda leva sono le soglie economiche. Il punto non è soltanto il valore del singolo contratto, ma l’effetto “soglia” come limite all’operatività autonoma nelle categorie tipizzate. Superata la soglia, la stazione appaltante non può più strutturare liberamente una gara “propria” se esiste un canale aggregato obbligatorio: deve incanalare l’acquisto negli strumenti Consip o dei soggetti aggregatori. Qui cambia il modo di programmare: non basta più ragionare per singole determine, perché la soglia opera come confine di sistema e impone una lettura più matura del fabbisogno, della sua prevedibilità e del valore complessivo nella categoria di riferimento. In termini brutali: la programmazione non è più un adempimento “a valle”, è l’unico modo per non scoprire troppo tardi che un acquisto è “obbligatoriamente aggregato” e che la procedura autonoma è giuridicamente esposta.
La terza leva è l’enforcement. Il sistema, nella sua evoluzione più recente, tende a trasformare l’obbligo in condizione abilitante. Tradotto in prassi: se l’acquisto rientra in categoria e soglia vincolanti, l’amministrazione che tenta di procedere in autonomia si espone non solo a un rilievo successivo, ma al rischio di paralisi in itinere (mancata attivazione di passaggi essenziali, impossibilità di completare correttamente il ciclo digitale, criticità di tracciabilità e controlli). Il decreto, in questa prospettiva, rafforza la logica per cui la centralizzazione non è un’opzione amministrativa ma una precondizione di regolarità, coerente con la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita e con l’esigenza di ridurre il frazionamento artificioso degli acquisti.
Il DPCM ha anche un valore “sistemico” in termini di prevenzione delle patologie ricorrenti del sottosoglia. Quando l’ordinamento impone l’uso di canali aggregati, riduce drasticamente lo spazio per due comportamenti che, nella pratica, hanno prodotto contenzioso e rilievi: a) l’affidamento diretto seriale travestito da urgenza; b) il frazionamento del programma di acquisto in micro-commesse per restare sotto soglia o per “evitare” la governance aggregata. Non è un caso che la centralizzazione venga letta anche come misura anticorruzione: standardizza i capitolati, rende più prevedibili prezzi e condizioni, riduce la possibilità di scelte discrezionali non giustificate e migliora la comparabilità ex post.
Un passaggio che merita attenzione, perché rompe un luogo comune, riguarda l’ambito soggettivo di applicazione. Il decreto fotografa i soggetti obbligati in modo ampio (amministrazioni centrali e periferiche, regioni, enti locali, enti del servizio sanitario nazionale, consorzi e forme associative), ma evidenzia anche esclusioni rilevanti, tra cui le istituzioni scolastiche e le università, almeno nel perimetro direttamente vincolato dal provvedimento. Questa scelta non va letta come “zona franca”: è piuttosto una conferma che l’ordinamento bilancia centralizzazione e autonomie funzionali, lasciando però intatta la pressione sistemica verso strumenti standardizzati e piattaforme comuni, soprattutto per ragioni di tracciabilità e controllo.
Che cosa deve fare, allora, una stazione appaltante per non trasformare il DPCM in un problema operativo?
a) Mappare i fabbisogni per categoria, non solo per singolo affidamento. La soglia si governa conoscendo la categoria merceologica e il valore complessivo programmato, altrimenti ci si accorge del vincolo quando ormai si è avviata la procedura sbagliata.
b) Allineare la programmazione e gli atti di avvio alla “filiera” Consip/soggetti aggregatori. Se una categoria è obbligatoriamente aggregata, l’atto realmente strategico non è la determina di affidamento, ma la decisione su quale iniziativa aggregata utilizzare, con quali tempi e con quale struttura di adesione o appalto specifico.
c) Evitare l’illusione del “faccio prima da solo”. Nei settori tipizzati dal decreto, l’acquisto autonomo può sembrare più rapido nell’immediato, ma aumenta il rischio di stop procedimentali, rilievi e rielaborazioni, cioè esattamente ciò che rende la spesa più lenta e più fragile.
d) Trattare la centralizzazione come leva di qualità. Non è solo prezzo. È standard tecnico, clausole contrattuali più robuste, maggiore uniformità e, spesso, riduzione delle varianti “di sistema” che nascono da capitolati disomogenei e da acquisti spot.
In conclusione, il DPCM 11 febbraio 2026 rende esplicito un cambio di paradigma: l’aggregazione non è più un’opzione da valutare, ma un vincolo da governare. Chi continua a ragionare per micro-affidamenti e per scorciatoie procedurali rischia di scoprire che la procedura non si blocca alla fine, ma all’inizio. E chi invece integra il decreto nella programmazione, usa gli strumenti aggregati come canale ordinario e smette di frammentare i fabbisogni, trasforma un vincolo in un vantaggio reale: meno rischio, più tracciabilità, maggiore difendibilità degli atti, e una spesa pubblica finalmente coerente con la logica del nuovo Codice.










