Senza regole paga dazio il Comune.
Di Stefano Manzelli
La bodycam non è un gadget tecnologico da distribuire agli agenti sulla base del buon senso o delle richieste del personale. Prima vengono le regole, poi le telecamere. Lo ricorda il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 271 del 17 aprile 2026 che ha sanzionato un Comune per l’utilizzo di bodycam in dotazione agli operatori della polizia locale. Il caso è particolarmente interessante perché il Comune aveva acquistato i dispositivi per finalità apparentemente condivisibili. Documentare episodi di aggressione fisica o verbale nei confronti degli agenti e rafforzarne la sicurezza operativa.
Le bodycam erano state utilizzate soltanto in due occasioni particolari. Nonostante ciò il Garante ha rilevato una serie di criticità che hanno reso illecito il trattamento dei dati personali. Secondo l’Autorità, l’ente non poteva fare affidamento né sul consenso degli operatori né sulle loro richieste di dotazione delle telecamere.
Quando un dispositivo può determinare anche indirettamente un controllo dell’attività lavorativa, entrano infatti in gioco le garanzie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Occorre quindi un accordo sindacale specifico oppure l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. L’accordo sulla videosorveglianza territoriale sottoscritto anni prima non era sufficiente a coprire l’impiego delle bodycam. A pesare sulla decisione anche l’assenza di una valutazione d’impatto (DPIA) preventiva e la carenza delle informative agli interessati. Per il Garante, il monitoraggio effettuato tramite bodycam in ambito lavorativo presenta rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone coinvolte e richiede quindi una valutazione preventiva accurata.
La sanzione finale è stata contenuta, pari a 4.000 euro, anche perché il Comune ha collaborato con l’Autorità e ha sospeso spontaneamente l’utilizzo delle telecamere. Il messaggio che emerge dal provvedimento è però molto strutturato. Nel settore della polizia locale la sicurezza degli operatori resta una finalità legittima e meritevole di tutela, ma non può essere perseguita aggirando le garanzie previste dalla normativa sul lavoro e sulla protezione dei dati personali.










